Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 13/04/2000 |
Numero: | 141 |
Sommario |
Art. 1. Limite di età |
§ 98.1.32068 - D.P.C.M. 13 aprile 2000, n. 141.
Regolamento recante il limite di età per la partecipazione al concorso per procuratore dello Stato
(G.U. 5 giugno 2000, n. 129)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con
Visto l'articolo 1 della
Vista la
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto il
Visto l'articolo 3, comma 6, della
Considerato che le esigenze connesse alla natura delle funzioni attribuite dalla legge ai procuratori dello Stato, nonché la stessa articolazione e lo sviluppo della loro carriera, che postulano una permanenza per determinati periodi nelle varie classi di stipendio e nella qualifica, anche per evidenti scopi formativi ed ai fini del conferimento della nomina ad avvocato dello Stato, consigliano di reintrodurre una norma limitativa dell'accesso al concorso relativa all'età;
Ritenuto in virtù delle sopracitate considerazioni di dover provvedere, ai fini della partecipazione al concorso per procuratore dello Stato, all'adozione del limite di età di anni quaranta;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Limite di età
1. Per l'ammissione al concorso per procuratore dello Stato, i candidati non debbono aver superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione [1].
[1] Comma così modificato dall'art. 7 del