§ 80.1.26 - L. 23 novembre 1966, n. 1035.
Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.1 avvocatura dello Stato
Data:23/11/1966
Numero:1035


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      Le lettere a) e b) dell'art. 1 della legge 20 giugno 1955, n. 519, sono così sostituite


§ 80.1.26 - L. 23 novembre 1966, n. 1035.

Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

(G.U. 7 dicembre 1966, n. 308).

 

Art. 1. [1]

     1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato, i cittadini italiani che hanno conseguito la laurea specialistica in giurisprudenza oppure, secondo il previgente ordinamento degli studi, la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata legale non inferiore a quattro anni.

 

     Art. 2.

     Le lettere a) e b) dell'art. 1 della legge 20 giugno 1955, n. 519, sono così sostituite:

     (Omissis).


[1] Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 11 luglio 2011, n. 161.