§ 98.1.31284 - D.P.R. 15 gennaio 2001, n. 54.
Regolamento per la semplificazione del procedimento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti pilota nel settore [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:15/01/2001
Numero:54


Sommario
Art. 1.  Soppressione del procedimento
Art. 2.  Abrogazioni


§ 98.1.31284 - D.P.R. 15 gennaio 2001, n. 54.

Regolamento per la semplificazione del procedimento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti pilota nel settore agroalimentare in Paesi non appartenenti all'Unione europea (n. 63, allegato 1, della legge n. 59/1997)

(G.U. 16 marzo 2001, n. 63)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87, comma quinto della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400;

     Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, allegato 1, n. 63;

     Visto l'articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 304;

     Visto l'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla legge 20 maggio 1993 n. 156;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2000;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;

     Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2001;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Soppressione del procedimento

     1. E' soppresso il procedimento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti pilota nel settore agroalimentare in Paesi non appartenenti all'Unione europea di cui all'articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, e all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 1993 n. 78, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 156.

 

          Art. 2. Abrogazioni

     1. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, e l'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 156.