Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.6 esportazioni e importazioni |
Data: | 25/03/1993 |
Numero: | 78 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di incentivare l'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, specie in settori che presentano un alto grado di densità occupazionale, nonché la [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
§ 22.6.70 - D.L. 25 marzo 1993, n. 78. [1]
Misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni.
(G.U. 25 marzo 1993, n. 70).
1. Al fine di incentivare l'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, specie in settori che presentano un alto grado di densità occupazionale, nonché la promozione degli investimenti esteri in Italia, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1993, da destinare alle seguenti finalità:
a) lire 30 miliardi ad integrazione del fondo, di cui alla
b) lire 50 miliardi ad integrazione del fondo rotativo istituito dal
c) lire 5 miliardi per la concessione di contributi in favore dei consorzi e società consortili per il commercio estero, di cui alla
d) lire 10 miliardi per la concessione di contributi, di cui all'articolo 2 della
e) lire 5 miliardi per la concessione dei contributi ai sensi della
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:
a) quanto a lire 80 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando, quanto a lire 30 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, quanto a lire 50 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro;
b) quanto a lire 20 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla
3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), è altresì autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
5. Il Ministro del commercio con l'estero riferisce annualmente al Parlamento in merito ai risultati della gestione degli strumenti di incentivazione delle esportazioni.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della