Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.1 cooperazione economica |
Data: | 20/10/1990 |
Numero: | 304 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi a fronte di programmi di penetrazione commerciale all'estero, il fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi [...] |
Art. 2. |
Art. 3. 1. Le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate, nel [...] |
Art. 4. 1. I titoli di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, non sono soggetti all'obbligo di integrazione di bollo di cui al secondo comma dello stesso [...] |
Art. 5. 1. Al fine di agevolare la costituzione delle società miste di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, nonché la costituzione in Paesi in via di sviluppo di società miste con la partecipazione di [...] |
Art. 6. |
Art. 7. 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2 pari a lire 46.850 milioni per l'anno 1991 e lire 96.850 milioni per l'anno 1992 si provvede: |
§ 29.1.8a - L. 20 ottobre 1990, n. 304. [1]
Provvedimenti per la promozione delle esportazioni.
(G.U. 26 ottobre 1990, n. 251).
Art. 1. 1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi a fronte di programmi di penetrazione commerciale all'estero, il fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 2 del
2. I programmi di penetrazione commerciale ammessi ai finanziamenti a tasso agevolato del fondo di cui al comma 1 devono essere finalizzati all'insediamento durevole delle imprese sui mercati esteri.
Art. 3. 1. Le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 del
2. Sono obbligate alla restituzione immediata di detti finanziamenti, maggiorati degli interessi a tasso agevolato applicati ai finanziamenti di cui al citato articolo del
3. I settori beneficiari, nonché i criteri, le modalità ed i limiti di concessione e restituzione dei finanziamenti di cui al comma 1 saranno stabiliti con decreto del Ministro dei tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Sulle richieste di finanziamento delibererà ll comitato per la gestione del fondo previsto dal citato articolo 2 del
Art. 4. 1. I titoli di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 32 della
2. I benefici di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 32 della
3. (Omissis) [3].
Art. 5. 1. Al fine di agevolare la costituzione delle società miste di cui alla
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano per i periodi d'imposta che hanno inizio dal 1° gennaio 1990 e alle società miste costituite tra tale data ed il 31 dicembre 1995.
3. Con decreti del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, sono stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari e le modalità della loro partecipazione alle società di cui al comma 1, in relazione anche ad aree geografiche e settori produttivi, e sono fissati i criteri e le modalità per la concessione delle dilazioni.
1. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito l'Osservatorio economico per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi e per aree geo-economiche.
2. L'Osservatorio coadiuva il Ministro nella definizione delle linee direttrici e di indirizzo di competenza del Ministero; può compiere studi e controlli sull'efficacia delle misure di sostegno pubblico alle esportazioni, partecipazioni e investimenti all'estero. L'Osservatorio sarà, a tal fine, collegato attraverso sistemi informatici con organismi nazionali ed internazionali.
3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'attività connessa all'Osservatorio, può avvalersi della collaborazione di docenti e ricercatori universitari, nonché di esperti in commercio estero o in economia internazionale e di istituti di ricerca. La segreteria dell'Osservatorio è composta da quattro unità scelte tra i dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Alla medesima è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente.
4. Il compenso spettante per le collaborazioni e quello per i membri della segreteria sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro del tesoro nei limiti della prevista autorizzazione di spesa. Al relativo onere, stimato in lire 450 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti».
Art. 7. 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2 pari a lire 46.850 milioni per l'anno 1991 e lire 96.850 milioni per l'anno 1992 si provvede:
a) quanto a lire 46.810 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi
dell'accantonamento «Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;
b) quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 1992 mediante utilizzo della proiezione per l'anno medesimo dell'accantonamento «Rifinanziamento dell'articolo 2 della
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 6 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 2 del
[3] Sostituisce il terzo comma dell'art. 10,
[4] Articolo così modificato dall'art. 2 del