§ 80.9.173 - Legge 15 dicembre 1960, n. 1483.
Istituzione di una nuova Direzione generale e riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:15/12/1960
Numero:1483


Sommario
Art. 1.      Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituita la Direzione generale delle fonti d'energia e delle industrie di base
Art. 2.      Il ruolo organico ordinario del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, di cui al quadro 16-a [...]
Art. 3.      Il ruolo organico del personale della carriera direttiva del ruolo tecnico della Proprietà intellettuale, di cui al quadro 16-a allegato al decreto del Presidente della [...]
Art. 4.      Il ruolo amministrativo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e quello della Proprietà intellettuale, di cui al quadro 34-a allegato al decreto del [...]
Art. 5.      Il ruolo organico del personale d'ordine della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale di cui al quadro 54 allegato al decreto del Presidente della Repubblica [...]
Art. 6.      Alla copertura dell'onere derivante dall'istituzione in organico del posto di direttore generale conseguente dall'applicazione dell'art. 1, si provvederà mediante [...]
Art. 7.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio


§ 80.9.173 - Legge 15 dicembre 1960, n. 1483. [1]

Istituzione di una nuova Direzione generale e riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio.

(G.U. 16 dicembre 1960, n. 307)

 

 

     Art. 1.

     Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituita la Direzione generale delle fonti d'energia e delle industrie di base.

     Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio sarà provveduto al conseguente riordinamento dei servizi.

 

          Art. 2.

     Il ruolo organico ordinario del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, di cui al quadro 16-a allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, e quello del personale della carriera direttiva del ruolo ispettivo minerario, di cui al quadro 5 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, sono sostituiti dal ruolo organico stabilito dal quadro primo della tabella 1 allegata alla presente legge.

     Il personale appartenente ai ruoli di cui al precedente comma è collocato nella corrispondente qualifica del ruolo organico stabilito dal quadro primo della tabella 1 allegata alla presente legge, prendendovi posto secondo l'anzianità di qualifica posseduta nel ruolo di provenienza.

 

          Art. 3.

     Il ruolo organico del personale della carriera direttiva del ruolo tecnico della Proprietà intellettuale, di cui al quadro 16-a allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è sostituito dal ruolo organico stabilito dal quadro secondo della tabella 1 allegata alla presente legge.

 

          Art. 4.

     Il ruolo amministrativo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e quello della Proprietà intellettuale, di cui al quadro 34-a allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono sostituiti dal ruolo organico stabilito dalla tabella 2 allegata alla presente legge.

     Il personale appartenente ai ruoli di cui al precedente comma è collocato nella corrispondente qualifica del ruolo organico stabilito dalla tabella 2 allegata alla presente legge, prendendovi posto secondo l'anzianità di qualifica posseduta nel ruolo di provenienza.

 

          Art. 5.

     Il ruolo organico del personale d'ordine della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale di cui al quadro 54 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e quello della carriera del personale ausiliario addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale, di cui al quadro 74 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono sostituiti dai ruoli organici stabiliti dalle tabelle 3 e 4 allegate alla presente legge.

 

          Art. 6.

     Alla copertura dell'onere derivante dall'istituzione in organico del posto di direttore generale conseguente dall'applicazione dell'art. 1, si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di bilancio previsto per il conferimento d'incarichi ad esperti estranei all'Amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

 

          Art. 7.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella I - Ruoli dell'Amministrazione centrale

     Quadro 1 - Carriera direttiva - Amministrazione centrale [2]

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

900

Direttori generali

6

670

Ispettori generali

13

500

Direttori di divisione

39

402

Direttori di sezione

65

325

Consigliere di 1ª classe

 

271

Consigliere di 2ª classe, matematici, statistici ed attuari

94

229

Consigliere di 3ª classe

 

 

 

217

 

     Quadro 2 - Carriera direttiva - Proprietà intellettuale [3]

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

670

Ispettori generali

1

500

Esaminatori capi

4

402

Esaminatori superiori

 

325

Primi esaminatori

10

271

Esaminatori

 

 

 

22

 

     Tabella II [4]

     Carriera di concetto - Ruolo amministrativi

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

500

Ragionieri capi

1

 

Segretari capi

 

402

Ragionieri principali

7

 

Segretari principali

 

325

Primi ragionieri

10

 

Primi segretari

 

271

Ragionieri

32

 

Segretari

 

229

Ragionieri aggiunti

 

 

Segretari aggiunti

 

202

Vice ragionieri

 

 

Vice segretari

 

 

 

50

 

     Tabella III [5]

     Carriera esecutiva - Ruolo amministrativo - personale d'ordine

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

271

Archivisti capi

36

229

Primi archivisti

42

202

Archivisti - operatori tecnici di 1ª classe - stenodattilografi di 1ª classe

 

180

Applicati - operatori tecnici di 2ª classe - stenodattilografi di 2ª classe

137

157

Applicati aggiunti - operatori tecnici di 3ª classe - stenodattilografi di 3ª classe

 

 

 

215

 

     Tabella IV [6]

     Carriera ausiliaria - Amministrazione centrale - personale addetto agli uffici

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

180

Commessi

1

173

Commessi

9

159

Uscieri capi

 

151

Uscieri

71

142

Inservienti

 

 

 

81

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Tabella così sostituita dall'art.1 del D.P.R. 22 gennaio 1964, n. 2.

[3]  Tabella così sostituita dall'art.1 del D.P.R. 22 gennaio 1964, n. 2.

[4]  Tabella così sostituita dall'art.1 del D.P.R. 22 gennaio 1964, n. 2.

[5]  Tabella così sostituita dall'art.1 del D.P.R. 22 gennaio 1964, n. 2.

[6]  Tabella così sostituita dall'art.1 del D.P.R. 22 gennaio 1964, n. 2.