Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 11/04/2000 |
Numero: | 132 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente |
Art. 2. 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, dopo le parole: "residui di" è aggiunta la seguente: "singoli" |
Art. 3. 1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente |
Art. 4. 1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente |
§ 98.1.31239 - D.P.R. 11 aprile 2000, n. 132.
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva n. 1999/39/CE, che modifica la direttiva n. 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini
(G.U. 25 maggio 2000, n. 120)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1999;
Sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana
il seguente regolamento:
1. All'articolo 1, comma 3, del
"b-bis) residuo di antiparassitario: il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, ai sensi dell'articolo 2 del
1. All'articolo 3, comma 2, del
1. All'articolo 6 del
"1-bis. In attuazione di specifiche disposizioni comunitarie, con decreto del Ministro della sanità sono definiti:
a) i livelli massimi specifici di residui antiparassitari nei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1;
b) gli antiparassitari il cui impiego è vietato nei prodotti agricoli destinati alla produzione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1;
c) il livello massimo complessivo della quantità di antiparassitari consentito".
1. All'articolo 9 del
"2-bis. Limitatamente ai residui di singoli antiparassitari è consentito il commercio di prodotti non conformi fino al 30 giugno 2000".