§ 3.3.421 - Direttiva 6 maggio 1999, n. 39.
Direttiva (CE) n. 1999/39 della Commissione che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:06/05/1999
Numero:39


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2000. Essi ne informano [...]
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 3.3.421 - Direttiva 6 maggio 1999, n. 39.

Direttiva (CE) n. 1999/39 della Commissione che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 18 maggio 1999, n. L 124).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Dette disposizioni sono applicate come segue:

     a) consentono il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2000,

     b) vietano il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, a decorrere dal 1o luglio 2002.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della sua pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 


[1] Modifica gli articoli 1, 6 e gli allegati alla direttiva (CE) n. 96/5.