§ 4.5.12 – D.P.R. 7 aprile 1999, n. 128.
Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.5 alimenti per l'infanzia e prodotti dietetici
Data:07/04/1999
Numero:128


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento si applica ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare che soddisfano le esigenze nutrizionali proprie dei lattanti e [...]
Art. 2.      1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, comprendono
Art. 3.      1. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere fabbricati con ingredienti la cui idoneità all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini sia stata [...]
Art. 4.      1. Gli alimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), devono essere conformi ai criteri di composizione fissati negli allegati I e VI
Art. 5.      1. Nella fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere aggiunte unicamente le sostanze elencate nell'allegato IV
Art. 6. 
Art. 7.      1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, deve contenere le seguenti [...]
Art. 8.      1. L'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, può contenere le seguenti indicazioni
Art. 9.      1. E' consentito il commercio dei prodotti autorizzati ai sensi della normativa previgente, non conformi alle disposizioni del presente regolamento, per il periodo di [...]


§ 4.5.12 – D.P.R. 7 aprile 1999, n. 128.

Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini.

(G.U. 12 maggio 1999, n. 109).

 

     Art. 1.

     1. Il presente regolamento si applica ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare che soddisfano le esigenze nutrizionali proprie dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia in buona salute e destinati ai lattanti nel periodo dello svezzamento ed ai bambini per completarne la dieta e per abituarli gradualmente all'alimentazione normale.

     2. Il presente regolamento non si applica al latte destinato ai bambini.

     3. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) lattanti: i soggetti di meno di 12 mesi di età;

     b) bambini: i soggetti di età compresa tra 1 e 3 anni.

     b bis) residuo di antiparassitario: il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, compresi i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o reazione [1].

 

          Art. 2.

     1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, comprendono:

     a) alimenti a base di cereali suddivisi in quattro categorie:

     1) cereali semplici ricostituiti o da ricostituire con latte o altro liquido nutritivo appropriato;

     2) cereali con aggiunta di un alimento ricco di proteine, ricostituiti o da ricostituire con acqua o altri liquidi non contenenti proteine;

     3) pastina da utilizzare dopo cottura in acqua bollente o in altro liquido adatto;

     4) biscotti e fette biscottate da utilizzare anche dopo essere stati sbriciolati ed uniti ad acqua, latte o altri liquidi adatti;

     b) alimenti per lattanti e bambini, diversi dagli alimenti a base di cereali.

 

          Art. 3.

     1. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere fabbricati con ingredienti la cui idoneità all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini sia stata confermata da dati scientifici generalmente accettati.

     2. I prodotti di cui all'art. 2, comma 1 non devono contenere residui di singoli antiparassitari superiori a 0,01 mg/kg, ad eccezione delle sostanze i cui livelli specifici di residui figurano nell'allegato VII, alle quali si applicano pertanto tali livelli specifici, nè devono contenere prodotti geneticamente modificati. Nella composizione di tali prodotti è necessario prestare una particolare attenzione alla conservazione, alla freschezza e all'assenza di sostanze nocive negli ingredienti utilizzati [2].

 

          Art. 4.

     1. Gli alimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), devono essere conformi ai criteri di composizione fissati negli allegati I e VI.

     2. Gli alimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), devono essere conformi ai criteri di composizione fissati negli allegati II e VI.

 

          Art. 5.

     1. Nella fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere aggiunte unicamente le sostanze elencate nell'allegato IV.

 

          Art. 6. [3]

     1. Gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da mettere a rischio la salute dei lattanti e dei bambini.

     2. Gli antiparassitari elencati nell'allegato VIII non devono essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti a base di cereali e di altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. Tuttavia, ai fini del controllo:

     a) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 1 dell'allegato VIII non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. Tale quantità, considerata il limite di quantificazione dei metodi analitici, sarà mantenuta costantemente aggiornata alla luce del progresso tecnico;

     b) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 2 dell'allegato VIII non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. Tale quantità sarà mantenuta costantemente aggiornata alla luce dei dati relativi alla contaminazione ambientale.

     3. Le quantità di cui alle lettere a) e b) del comma 2 si applicano ai prodotti proposti come pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni del produttore.

     4. Per gli antiparassitari elencati nell'allegato VII, ove sia presa una decisione circa il non inserimento di un principio attivo nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, gli allegati VII e VIII saranno modificati di conseguenza.

 

          Art. 7.

     1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, deve contenere le seguenti indicazioni:

     a) l'età a partire dalla quale il prodotto può essere utilizzato, tenendo conto della composizione, della presentazione e di altre caratteristiche particolari del prodotto. In nessun caso l'età indicata può essere inferiore a quattro mesi. I prodotti raccomandati a partire dall'età di quattro mesi devono recare la dicitura che sono indicati a partire da tale età, salvo diverso parere del medico pediatra;

     b) la presenza o assenza del glutine, se il prodotto è indicato a partire da un'età inferiore ai sei mesi;

     c) il valore energetico, espresso in kJ e in kcal, nonché il tenore di proteine, carboidrati e grassi, espresso in forma numerica per 100 g o 100 ml di prodotto commercializzato e, se del caso, per quantità specificata del prodotto pronto per il consumo;

     d) il tenore medio di ciascun minerale e ciascuna vitamina per cui è fissato un limite specifico negli allegati I e II, espresso in forma numerica per 100 g o 100 ml di prodotto commercializzato e, se del caso, per quantità specificata del prodotto pronto per il consumo;

     e) ove necessario, le istruzioni per un'appropriata preparazione del prodotto con l'indicazione dell'importanza di seguire le istruzioni.

 

          Art. 8.

     1. L'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, può contenere le seguenti indicazioni:

     a) il tenore medio degli elementi nutritivi indicati nell'allegato IV, espresso in forma numerica per 100 g o 100 ml di prodotto commercializzato e, ove necessario, di quantità specificata di prodotto pronto per il consumo, qualora tale indicazione non rientra nella disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d);

     b) informazioni sulle vitamine e i minerali di cui all'allegato V, espresse come percentuale dei valori di riferimento ivi indicati per 100 g o per 100 ml di prodotto commercializzato e, ove necessario, di quantità specificata di prodotto pronto per il consumo, qualora le quantità presenti nel prodotto siano uguali al 15 per cento del valore di riferimento.

 

          Art. 9.

     1. E' consentito il commercio dei prodotti autorizzati ai sensi della normativa previgente, non conformi alle disposizioni del presente regolamento, per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

     2. Il commercio dei prodotti autorizzati ai sensi della normativa previgente, non conformi alle disposizioni di cui all'allegato II, punti 1.3 bis, 1.4 bis, 1.4 ter e a quelle di cui all'allegato VI è consentito fino al 31 dicembre 1999.

     2 bis. Limitatamente ai residui di singoli antiparassitari è consentito il commercio di prodotti non conformi fino al 30 giugno 2000 [4].

     2-ter. E' vietata la commercializzazione di prodotti non conformi alle disposizioni indicate all'art. 6, comma 1-bis a decorrere dal 6 marzo 2005 [5].

 

 

Allegato I

Composizione essenziale degli alimenti a base - di cereali per lattanti e bambini

 

     I requisiti concernenti i nutrienti si riferiscono al prodotto pronto per il consumo, come commercializzato, oppure ricostituito secondo le istruzioni del fabbricante.

     1. Tenore di cereali

     Gli alimenti a base di cereali sono prodotti essenzialmente a partire da uno o più cereali macinati e/o tuberi e/o rizomi.

     La quantità di cereali e/o rizomi e/o tuberi non deve essere inferiore al 25% della miscela finale in peso di materia secca.

     2. Proteine

     2.1. Per i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), il tenore di proteine non deve essere superiore a 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal).

     2.2. Per i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), il tenore delle proteine aggiunte non deve essere inferiore a 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

     2.3. Per i biscotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 4), ai quali siano aggiunti alimenti ad elevato tenore proteico e che vengono presentati in quanto tali, il tenore delle proteine aggiunte non deve essere inferiore a 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal).

     2.4. L'indice chimico delle proteine aggiunte deve essere pari almeno all'80% di quello della proteina di riferimento (caseina quale definita all'allegato III), oppure il PER (rapporto della efficienza proteica) delle proteine nella miscela deve essere pari almeno al 70% di quello della proteina di riferimento. In tutti i casi, l'aggiunta di aminoacidi è consentita unicamente allo scopo di migliorare il valore nutrizionale della miscela proteica e soltanto nelle proporzioni necessarie a tale scopo.

     3. Carboidrati

     3.1. Qualora ai prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4) vengano aggiunti saccarosio, fruttosio, glucosio, sciroppo di glucosio o miele:

     – la quantità dei carboidrati aggiunti provenienti da tali fonti non deve essere superiore a 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal);

     – la quantità di fruttosio aggiunto non deve essere superiore a 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).

     3.2. Qualora ai prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), vengano aggiunti saccarosio, fruttosio, glucosio, sciroppo di glucosio o miele:

     – la quantità dei carboidrati aggiunti provenienti da tali fonti non deve essere superiore a 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal);

     – la quantità di fruttosio aggiunto non deve essere superiore a 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).

     4. Grassi

     4.1. Il tenore dei grassi presenti nei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4) non deve essere superiore a 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).

     4.2. Il tenore dei grassi presenti nei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2) non deve essere superiore a 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Qualora il tenore dei grassi superi 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal):

     a) il tenore di acido laurico non deve superare il 15% del tenore totale di grassi;

     b) il tenore di acido miristico non deve superare il 15% del tenore totale di grassi;

     c) il tenore di acido linoleico (sotto forma di gliceridi = linoleati) non deve essere inferiore a 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) e non deve superare 285 mg/100 kJ (1200 mg/100 kcal).

     5. Minerali

     5.1. Sodio

     – I sali di sodio possono essere aggiunti agli alimenti a base di cereali unicamente a scopo tecnologico.

     – Il tenore di sodio degli alimenti a base di cereali non deve essere superiore a 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).

     5.2. Calcio

     5.2.1 Il tenore di calcio nei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), non deve essere inferiore a 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal).

     5.2.2 Il tenore di calcio nei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 4), fabbricati con l'aggiunta di latte (biscotti a base di latte) e presentati in quanto tali, non deve essere inferiore a 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

     6. Vitamine

     6.1. Il tenore di tiamina negli alimenti a base di cereali non deve essere inferiore a 25 μg/100 kJ (100 μg/100 kcal).

     6.2. Il tenore di vitamine per i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 2) è il seguente:

 

 

Per 100 kJ

Per 100 kcal

 

Minimo

Massimo

Minimo

Massimo

Vitamina A (μg RE) (1)

14

43

60

180

Vitamina D (μg) (2)

0,25

0,75

1

3

(1) RE: Retinolo Equivalente trans

(2) Sotto forma di colecalciferolo di cui 10 μg = 400 U.I. di vitamina D

Detti limiti si applicano anche nel caso in cui le vitamine A e D siano aggiunte ad altri alimenti a base di cereali.

 

 

Allegato II

Composizione essenziale degli altri - alimenti per - lattanti e bambini

 

     I requisiti concernenti i nutrienti si riferiscono al prodotto pronto per il consumo, come commercializzato oppure ricostituito secondo le istruzioni del fabbricante.

     1. Proteine

     1.1. Se nella denominazione del prodotto gli unici ingredienti menzionati sono carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine:

     – le voci menzionate: la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o le altre fonti tradizionali di proteine devono rappresentare complessivamente almeno il 40% in peso del prodotto totale;

     – ciascuna voce menzionata: carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine, deve rappresentare almeno il 25% in peso del totale delle fonti proteiche indicate;

     – le proteine delle fonti indicate non devono essere inferiori a 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).

     1.2. Se la denominazione del prodotto contiene come primo nome carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine, singolarmente o in combinazione, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato o meno come pasto:

     – le voci menzionate: la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o le altre fonti tradizionali di proteine devono rappresentare almeno il 10% in peso del prodotto totale;

     – ogni voce menzionata: carne, pollame, pesce, frattaglie, o altre fonti tradizionali di proteine, deve rappresentare almeno il 25% in peso delle fonti proteiche totali citate;

     – le proteine delle fonti citate non devono essere inferiori a 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).

     1.3. Indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato o meno come pasto, se nel prodotto sono presenti carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine singolarmente o in combinazione che non sono indicati per primi nella denominazione:

     – le voci menzionate: la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o le altre fonti tradizionali di proteine devono costituire complessivamente almeno l'8% in peso del prodotto totale;

     – ogni voce menzionata: la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o le altre fonti tradizionali di proteine devono rappresentare almeno il 25% in peso del totale delle fonti proteiche citate;

     – le proteine provenienti dalla fonte citata non devono essere inferiori a 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal);

     – il tenore totale di proteine presenti nel prodotto provenienti da qualsiasi fonte non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

     1.3bis. Se nella denominazione di un prodotto salato fra gli altri ingredienti è menzionato il formaggio, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato o meno come pasto completo:

     – le proteine di fonte lattiero-casearia non devono essere inferiori a 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal);

     – il tenore totale di proteine presenti nel prodotto, provenienti da qualsiasi fonte, non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

     1.4. Se in etichetta il prodotto è definito come pasto ma non sono menzionati nella denominazione carni, pollame, pesce, frattaglie o altre tradizionali fonti di proteine:

     – il tenore totale di proteine da tutte le fonti non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

     1.4bis. I requisiti specificati ai punti da 1.1 a 1.4 non si applicano alle salse presentate come accompagnamento dei pasti.

     1.4ter. Gli alimenti dolci nella cui denominazione figurano prodotti lattiero-caseari come primi o unici ingredienti devono contenere almeno 2,2 g di proteine di fonte lattiero-casearia/100 kcal. I requisiti specificati ai punti da 1.1 a 1.4 non si applicano a tutti i restanti alimenti dolci.

     1.5. L'aggiunta di aminoacidi è consentita unicamente allo scopo di migliorare il valore nutrizionale delle proteine presenti e solo nella quantità necessaria a tale scopo.

     2. Carboidrati

     Il tenore totale dei carboidrati presenti nei succhi di frutta e verdura e nei nettari di frutta, negli alimenti a base di sola frutta, nei dessert dolci o budini non deve essere superiore a:

     – 10 g/100 ml per i succhi di verdura e le bevande a base di verdura;

     – 15 g/100 ml per i succhi di frutta, i nettari e le bevande a base di frutta;

     – 20 g/100 g per gli alimenti a base di sola frutta;

     – 25 g/100 g per i dolci o budini;

     – 5 g/100 g per altre bevande non a base di latte.

     3. Grassi

     3.1. Per i prodotti di cui al punto 1.1 del presente allegato, se la carne o il formaggio sono gli unici ingredienti oppure sono indicati per primi nella denominazione:

     – il tenore totale di grassi, provenienti da qualsiasi fonte, non deve essere superiore a 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).

     3.2. Per tutti gli altri prodotti:

     – il tenore totale di grassi, provenienti da qualsiasi fonte, non deve essere superiore a 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

     4. Sodio

     4.1. Il tenore finale di sodio nel prodotto non deve essere superiore a 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) o a 200 mg per 100 g di prodotto. Tuttavia, nel caso in cui il formaggio sia l'unico ingrediente nella denominazione del prodotto, il tenore finale di sodio non deve superare 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).

     4.2. Non possono essere aggiunti sali di sodio ai prodotti a base di frutta, ai dessert dolci e ai budini, fatta eccezione per le aggiunte a scopo tecnologico.

     5. Vitamine

     Vitamina C

     Il tenore finale della vitamina C in un succo o nettare di frutta oppure in un succo di verdura, non deve essere inferiore a 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) o inferiore a 25 mg per 100 g di prodotto.

     Vitamina A

     Il tenore finale di vitamina A presente nei succhi di verdura non deve essere inferiore a 25 μg RE/100 kJ (100 μg RE/100 kcal).

     E' vietata l'aggiunta di vitamina A agli altri alimenti per lattanti e bambini.

     Vitamina D

     E' vietata l'aggiunta di vitamina D agli altri alimenti per lattanti e bambini.

 

 

Allegato III

Composizione in aminoacidi della caseina - (g/100 g di proteine)

 

Arginina

3,7

Cistina

0,3

Istidina

2,9

Isoleucina

5,4

Leucina

9,5

Lisina

8,1

Metionina

2,8

Fenilalanina

5,2

Treonina

4,7

Triptofano

1,6

Tirosina

5,8

Valina

6,7

 

 

Allegato IV

Nutrienti

 

     1. Vitamine

     Vitamina A

     Retinolo

     Acetato di retinile

     Palmitato di retinile

     Beta-carotene

     Vitamina D

     Vitamina D2 (= ergocalciferolo)

     Vitamina D3 (= colecalciferolo)

     Vitamina B1

     Tiamina cloridrato

     Tiamina mononitrato

     Vitamina B2

     Riboflavina

     Riboflavina-5-fosfato sodico

     Niacina

     Nicotinamide

     Acido nicotinico

     Vitamina B6

     Piridossina cloridrato

     Piridossina-5–fosfato

     Piridossina dipalmitato

     Acido pantotenico

     D-pantotenato calcico

     D-pantotenato sodico

     Dexpantenolo

     Folato

     Acido folico

     Vitamina B12

     Cianocobolamina

     Idrossicobalamina

     Biotina

     D-biotina

     Vitamina C

     Acido L-ascorbico

     L-ascorbato di sodio

     L-ascorbato di calcio

     Acido 6-palmitil-L-ascorbico (palmitato di ascorbile)

     Ascorbato di potassio

     Vitamina K

     Fillochinone (Fitomenadione)

     Vitamina E

     D-alfa tocoferolo

     DL-alfa tocoferolo

     D-alfa-tocoferolo acetato

     DL-alfa-tocoferolo acetato

     2. Aminoacidi

     L-arginina e suo cloridrato

     L-cistina e suo cloridrato

     L-istidina e suo cloridrato

     L-isoleucina e suo cloridrato

     L-leucina e suo cloridrato

     L-lisina e suo cloridrato

     L-cisteina e suo cloridrato

     L-metionina

     L-fenilalanina

     L-treonina

     L-triptofano

     L-tirosina

     L-valina

     3. Altri

     Colina

     Cloruro di colina

     Citrato di colina

     Bitartrato di colina

     Inositolo

     L-carnitina

     Cloridrato di L-carnitina

     4. Minerali

     Calcio

     Carbonato di calcio

     Cloruro di calcio

     Sali di calcio dell'acido citrico

     Gluconato di calcio

     Glicerofosfato di calcio

     Lattato di calcio

     Ossido di calcio

     Idrossido di calcio

     Sali di calcio dell'acido ortofosforico

     Magnesio

     Carbonato di magnesio

     Cloruro di magnesio

     Sali di magnesio dell'acido citrico

     Gluconato di magnesio

     Ossido di magnesio

     Idrossido di magnesio

     Sali di magnesio dell'acido ortofosforico

     Solfato di magnesio

     Lattato di magnesio

     Glicerofosfato di magnesio

     Potassio

     Cloruro di potassio

     Sali di potassio dell'acido citrico

     Gluconato di potassio

     Lattato di potassio

     Glicerofosfato di potassio

     Ferro

     Citrato ferroso

     Citrato ferrico di ammonio

     Gluconato ferroso

     Lattato ferroso

     Solfato ferroso

     Fumarato ferroso

     Difosfato ferrico (pirofosfato ferrico)

     Ferro elementare (carbonil + elettrolitico + idrogeno-ridotto)

     Saccarato ferrico

     Difosfato ferrico di sodio

     Carbonato ferroso

     Rame

     Complesso rame-lisina

     Carbonato rameico

     Citrato rameico

     Gluconato rameico

     Solfato rameico

     Zinco

     Acetato di zinco

     Cloruro di zinco

     Citrato di zinco

     Lattato di zinco

     Solfato di zinco

     Ossido di zinco

     Gluconato di zinco

     Manganese

     Carbonato di manganese

     Cloruro di manganese

     Citrato di manganese

     Gluconato di manganese

     Solfato di manganese

     Glicerofosfato di manganese

     Iodio

     Ioduro di sodio

     Ioduro di potassio

     Iodato di potassio

     Iodato di sodio

 

 

Allegato V

Valori di riferimento per l'etichettatura - nutrizionale degli alimenti destinati ai - lattanti e ai bambini

 

Nutrienti

Valore di riferimento

 

per l'etichettatura

Vitamina A

(μg)

400

Vitamina D

(μg)

10

Vitamina C

(mg)

25

Tiamina

(mg)

0,5

Riboflavina

(mg)

0,8

Niacina Equivalenti

(mg)

9

Vitamina B6

(mg)

0,7

Folato

(μg)

100

Vitamina B12

(μg)

0,7

Calcio

(mg)

400

Ferro

(mg)

6

Zinco

(mg)

4

Iodio

(μg)

70

Selenio

(μg)

10

Rame

(mg)

0,4

 

 

Allegato VI

Limiti massimi, se aggiunti, di vitamine, minerali e - oligoelementi nei prodotti di cui all'articolo 2, - comma 1.

 

     Il tenore degli elementi nutritivi è inteso per i prodotti pronti all'uso, commercializzati come tali o ricostituiti come da istruzioni del fabbricante, fatta eccezione per potassio e calcio il cui tenore si riferisce al prodotto così come messo in vendita.

 

Elemento nutritivo

Massimo per 100 kcal

Vitamina A (μg RE)

180 (1)

Vitamina E (mg a-TE)

3

Vitamina C (mg)

12,5/25 (2)/125 (3)

Tiamina (mg)

0,25/0,5 (4)

Riboflavina (mg)

0,4

Niacina (mg NE)

4,5

Vitamina B6 (mg)

0,35

Acido folico (μg)

50

Vitamina B12 (μg)

0,35

Acido pantotenico (mg)

1,5

Biotina (μg)

10

Potassio (mg)

160

Calcio (mg)

80/180 (5)/100 (6)

Magnesio (mg)

40

Ferro (mg)

3

Zinco (mg)

2

Rame (μg)

40

Iodio (μg)

35

Manganese (mg)

0,6

(1) In conformità alle disposizioni degli allegati I e II.

(2) Limite applicabile ai prodotti arricchiti con ferro.

(3) Limite applicabile agli alimenti a base di frutta, ai succhi di frutta, ai nettari e ai succhi di verdura.

(4) Limite applicabile agli alimenti a base di cereali.

5) Limite applicabile ai prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2).

6) Limite applicabile ai prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 4).

 

 

 

ALLEGATO VII [6]

Quantità massime specifiche dei residui di antiparassitari o dei metaboliti di antiparassitari negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti destinati ai lattanti

 

Denominazione chimica della sostanza

Quantità massime dei residui

[mg/kg]

 

 

Cadusafos

0,006

Demeton-S-metile/demeton-S-metile-solfone/oxidemeton-metile (isolatamente o assieme, espressi in demeton-S-metile)

0,006

Etoprofos

0,008

Fipronil (somma di fipronil e fipronil-desulfinyl, espressa in fipronil)

0,004

Propineb/propilenetiourea (somma di propineb e propilenetiourea)

0,006

 

 

ALLEGATO VIII [7]

Antiparassitari che non devono essere utilizzati in prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti a base di cereali e degli altri alimenti per i lattanti

 

Tabella 1

 

Denominazione chimica della sostanza

Disulfoton (somma di disulfoton, solfosside di disulfoton, e solfone di disulfoton, espressa in disulfoton)

Fensulfothion (somma di fensulfothion, del suo analogo d’ossigeno e dei loro solfoni, espressa in fensulfothion)

Fentin, espresso in cationi di trifenilstagno

Alossifop (somma di alossifop, dei suoi sali ed esteri compresi i composti, espressa in alossifop)

Eptacloro e trans-eptacloro eposside, espressi in eptacloro

Esaclorobenzene

Nitrofen

Ometoato

Terbufos (somma di terbufos, del suo solfosside e solfone, espressa in terbufos)

 

Tabella 2

 

Denominazione chimica della sostanza

Aldrin e dieldrin, espressi in dieldrin

Endrin


[1] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 11 aprile 2000, n. 132.

[2] Comma modificato dall'art. 2 del D.P.R. 11 aprile 2000, n. 132 e così sostituito dall'art. 1 del D.M. 14 marzo 2005.

[3] Articolo modificato dall'art. 3 del D.P.R. 11 aprile 2000, n. 132 e così sostituito dall'art. 2 del D.M. 14 marzo 2005.

[4] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.P.R. 11 aprile 2000, n. 132.

[5] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.M. 14 marzo 2005.

[6] Allegato aggiunto dall'art. 4 del D.M. 14 marzo 2005.

[7] Allegato aggiunto dall'art. 4 del D.M. 14 marzo 2005.