§ 98.1.30950 - D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 886.
Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti all'attività della medicina dei servizi.


Settore:Normativa nazionale
Data:16/10/1984
Numero:886


Sommario
Art. 1.      Sono transitoriamente confermate, fino al 30 giugno 1985 le "Norme per la disciplina dei rapporti di lavoro autonomo per l'espletamento di attività sanitaria non regolata da altre convenzioni ex [...]
Art. 2.      Le parti assumono l'impegno di avviare entro il mese di settembre 1984 la revisione globale della disciplina del rapporto contenuta nelle "norme" di cui all'art. 1, con l'obiettivo di adeguarla [...]
Art. 3.      Ai medici che alla data del 27 luglio 1984, risultino regolarmente e formalmente incaricati a tempo indeterminato secondo le "norme" di cui all'art. 1 viene corrisposto, a decorrere dal 1° [...]
Art. 4.      Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 24 - ultimo comma - della legge 730/83, scade il 30 giugno 1985


§ 98.1.30950 - D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 886.

Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti all'attività della medicina dei servizi.

(G.U. 28 dicembre 1984, n. 355, S.O.)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate;

     Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunità montane che hanno assunto funzione di unità sanitarie locali;

     Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

     Preso atto che è stato stipulato, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978, un accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei servizi, con scadenza 30 giugno 1985;

     Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833/1978 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

     Decreta:

 

     E' reso esecutivo, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978, l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei servizi, riportato nel testo allegato.

 

 

     Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della "Medicina dei servizi" sottoscritto ai sensi dell'art. 48, della legge n. 833 del 22 dicembre 1978

 

     Art. 1.

     Sono transitoriamente confermate, fino al 30 giugno 1985 le "Norme per la disciplina dei rapporti di lavoro autonomo per l'espletamento di attività sanitaria non regolata da altre convenzioni ex art. 48 legge 833/78 nonchè per l'espletamento di attività di prevenzione di massa di cui all'art. 43 della convenzione unica nazionale dei medici generici e pediatri", sottoscritte il 22 novembre 1979, ai sensi della legge 349/77.

 

          Art. 2.

     Le parti assumono l'impegno di avviare entro il mese di settembre 1984 la revisione globale della disciplina del rapporto contenuta nelle "norme" di cui all'art. 1, con l'obiettivo di adeguarla il più possibile, per istituti sia economici che normativi, alla natura libero-professionale propria del rapporto stesso, dedicando particolare attenzione anche alla materia delle incompatibilità e alle norme per l'accesso agli incarichi nel settore.

 

          Art. 3.

     Ai medici che alla data del 27 luglio 1984, risultino regolarmente e formalmente incaricati a tempo indeterminato secondo le "norme" di cui all'art. 1 viene corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1984, un compenso orario di lire 9.700. Con decorrenza dal 1° settembre 1984 il compenso è elevato a lire 12.750.

     Il disposto del comma precedente si estende anche ai medici iniettori e prelevatori titolari di incarico a tempo indeterminato presso i disciolti Enti mutualistici anteriormente alla data del 22 dicembre 1978.

 

          Art. 4.

     Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 24 - ultimo comma - della legge 730/83, scade il 30 giugno 1985.

 

     - Dichiarazione a verbale

     Le parti si impegnano ad incontrarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente Accordo al fine di verificare se sussistono le condizioni per l'applicazione al settore di quanto disposto dall'art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 ed eventualmente concordare un regolamento per il funzionamento della Commissione di cui al citato art. 24.