§ 80.4.34 - D.P.R. 31 maggio 1984, n. 531.
Norme risultanti dalla disciplina prevista dal protocollo aggiuntivo del 23 febbraio 1984 concernente i segretari comunali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.4 organizzazione
Data:31/05/1984
Numero:531


Sommario
Art. 1.  Area di applicazione
Art. 2.  Stipendi
Art. 3.  Decorrenza dei benefici economici
Art. 4.  Compenso per lavoro straordinario
Art. 5.  Indennità di funzione e di coordinamento
Art. 6.  Rinvio al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344
Art. 7.  Accordi intercompartimentali
Art. 8.  Spesa


§ 80.4.34 - D.P.R. 31 maggio 1984, n. 531. [1]

Norme risultanti dalla disciplina prevista dal protocollo aggiuntivo del 23 febbraio 1984 concernente i segretari comunali.

(G.U. 1 settembre 1984, n. 241)

 

 

     Art. 1. Area di applicazione

     Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai segretari comunali, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1981, n. 508.

     Le disposizioni predette si riferiscono al periodo contrattuale decorrente dal 1° gennaio 1982. Gli effetti economici, con inizio dal 1° gennaio 1983, si protraggono fino al 30 giugno 1985.

 

          Art. 2. Stipendi

     A decorrere dal 1° gennaio 1983, al personale di cui al primo comma del precedente art. 1, in relazione alla particolare funzione direttiva esplicata nell'ambito dell'organizzazione comunale, compete lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 8.640.000 del corrispondente livello statale.

     La progressione economica si articola in otto classi biennali del 6 per cento, computato sul predetto stipendio iniziale, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computato sull'ultima classe di stipendio.

     La determinazione dei nuovi stipendi è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli aumenti periodici in godimento al 31 dicembre 1982.

     E' soppresso l'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

 

          Art. 3. Decorrenza dei benefici economici

     L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto dal 1° gennaio 1983, in applicazione dell'articolo precedente, e quello in godimento al 31 dicembre 1982 sarà corrisposto secondo le decorrenze e le percentuali sotto indicate:

dal 1° gennaio 1983 35%

dal 1° gennaio 1984 70%

dal 1° gennaio 1985 100%

     Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 è attribuito lo stipendio di L. 6.000.000 annue lorde, maggiorato dalle percentuali indicate nel primo comma del presente articolo, applicate sulla differenza tra il nuovo stipendio di L. 8.640.000 e quello di L. 6.000.000.

     Gli importi dovuti a progressione economica per classi o scatti maturati successivamente al 31 dicembre 1982 vengono corrisposti per intero.

     Qualora il miglioramento economico derivante dalla attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale di L. 8.640.000, attribuito ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, e quello precedente di L. 6.000.000, il nuovo stipendio è maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza.

 

          Art. 4. Compenso per lavoro straordinario

     Le prestazioni di lavoro straordinario previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1981, n. 508, vengono compensate con le aliquote e nei limiti previsti dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

 

          Art. 5. Indennità di funzione e di coordinamento

     Al personale di cui all'art. 1 del presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 1984, compete una indennità mensile, pari a quella prevista dal primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, maggiorata del 70 per cento.

     L'indennità di cui al comma precedente viene corrisposta per undici mensilità all'anno.

 

          Art. 6. Rinvio al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344

     Gli effetti economici e la liquidazione del nuovo stipendio di cui all'art. 2 del presente decreto sono disciplinati, rispettivamente, dall'art. 7 e dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

 

          Art. 7. Accordi intercompartimentali

     Mediante accordi intercompartimentali saranno regolamentati, con criteri di generalità ed omogeneità, gli istituti relativi ai congedi ed alle aspettative del personale di cui al presente decreto.

 

          Art. 8. Spesa

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 6 miliardi per l'anno 1983, in lire 22 miliardi per l'anno 1984 ed in lire 24 miliardi per l'anno 1985, provvedono gli enti interessati all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio provenienti da conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite al bilancio stesso in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi enti.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     F.L.E.L. - Federazione Lavoratori Enti Locali CGIL - CISL - UIL

     Unione nazionale segretari comunali e provinciali - Codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero per i segretari comunali e provinciali

     Premesso che il diritto di sciopero è sancito dalla Costituzione della Repubblica italiana per tutti i lavoratori.

     Al fine di evitare che, durante l'esercizio di tale diritto da parte dei segretari comunali e provinciali, siano lesi i fondamentali diritti dei cittadini costituzionalmente tutelati; in osservanza di quanto stabilito dall'art. 11 della legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 29 marzo 1983, la F.L.E.L. (CGIL-CISL-UIL) e l'Unione nazionale segretari comunali e provinciali, rappresentanti la categoria, decidono le seguenti norme di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero:

     1) Gli organismi competenti a proclamare lo sciopero e definire le modalità a sospenderlo o revocarlo, sono, secondo le rispettive norme statutarie:

     per il livello nazionale la Federazione nazionale dei lavoratori degli enti locali CGIL-CISL-UIL e l'Unione nazionale segretari comunali e provinciali;

     per il livello regionale le federazioni regionali dei lavoratori degli enti locali CGIL-CISL-UIL e le unioni regionali segretari comunali e provinciali;

     per il livello provinciale le federazioni territoriali del capoluogo, sentite le altre federazioni territoriali della provincia, per la CGIL-CISL-UIL e le unioni provinciali di categoria per l'Unione nazionale segretari comunali e provinciali.

     2) La proclamazione di sciopero deve essere preceduta all'inizio della vertenza da un preavviso di almeno quindici giorni da rendere noto, sia alle parti pubbliche che all'utenza, secondo le vigenti norme di legge.

     3) Deve essere data pubblicazione dei contenuti della vertenza e dei motivi che sono alla base dello sciopero.

     4) L'azione di sciopero, all'inizio della vertenza, non supererà la durata di una giornata, quelle successive per la stessa vertenza non possono superare le tre giornate. Non rientrano nel costume del movimento sindacale dei lavoratori italiani:

     a) lo sciopero a tempo indeterminato;

     b) lo sciopero bianco.

     5) Gli scioperi nazionali o locali di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative che sarà predeterminato in modo da contenere al massimo possibile i disagi per i servizi.

     6) In relazione alla essenzialità dei servizi, l'effettuazione dello sciopero dovrà garantire la continuità delle prestazioni indispensabili in occasione delle consultazioni elettorali e dell'assistenza agli organi competenti per la deliberazione dei bilanci annuali delle amministrazioni comunali e provinciali.

     7) L'adozione di tali regole di comportamento si riferisce alle azioni sindacali collegate alle politiche di riforma e rivendicative contrattuali per le quali si chiedono comportamenti coerenti alle controparti. Il sindacato si riserva pertanto la più ampia facoltà di iniziativa quando fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali e della democrazia.

     Per quanto espresso nel presente documento non ci saranno né a livello nazionale né a livello periferico, fasi di contrattazione o di intese con le controparti; ciò al fine di assicurare a tutti i lavoratori il godimento del diritto di sciopero e delle forme di esprimerlo e per evitare da parte di chiunque interventi che possano comportare sanzioni contro i lavoratori.


[1] Abrogato dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.