§ 98.1.30826 - D.P.R. 28 aprile 1981, n. 336.
Integrazioni e modificazioni al regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro).


Settore:Normativa nazionale
Data:28/04/1981
Numero:336


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 9, 10, 77, 80, 102, 102 bis, 103 e 123 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e [...]
Art. 2.      Dopo gli articoli 27 e 130 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni, sono [...]


§ 98.1.30826 - D.P.R. 28 aprile 1981, n. 336.

Integrazioni e modificazioni al regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro).

(G.U. 30 giugno 1981, n. 177)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

     Visto il regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro) approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni e, in particolare, il regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1849, e il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1646;

     Riconosciuta la necessità di elevare i limiti di valore attualmente vigenti per la riscossione dei titoli mediante l'esibizione dei documenti di riconoscimento ammessi, in analogia di quanto disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904, che tra l'altro modifica l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

     Considerata la necessità di adeguare alcune norme regolamentari alle procedure automatizzate recentemente introdotte nel servizio dei conti correnti;

     Attesa l'esigenza di sviluppare e facilitare i rapporti con i titolari dei conti correnti postali per le operazioni inerenti i servizi postali;

     Riconosciuta l'opportunità di istituire, per il conseguimento di tali finalità, un particolare documento di riconoscimento;

     Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Gli articoli 9, 10, 77, 80, 102, 102 bis, 103 e 123 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modifiche, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti articoli:

     "Art. 9 (Modalità dei pagamenti).

     L'intestatario, il beneficiario, l'ultimo giratario, il rappresentante e il delegato, per ottenere il pagamento di qualsiasi titolo, devono essere personalmente conosciuti dall'ufficiale pagatore; altrimenti devono provare la propria identità personale:

     a) per i titoli di importo superiore a L. 15.000.000:

     1) mediante l'attestazione di due persone note all'ufficiale pagatore, ovvero di due persone munite di tessera di riconoscimento rilasciata ai propri membri della Camera dei deputati o dal Senato della Repubblica o rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attività di servizio;

     2) o mediante autenticazione della firma di quietanza da parte di un notaio od anche, nel caso che i titoli siano intestati al titolare di un pubblico ufficio mediante la legalizzazione della firma da parte del diretto superiore gerarchico o di una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

     b) per i titoli di importo superiore a L. 2.400.000 fino a L. 15.000.000, con le modalità di cui alla lettera a) ovvero mediante l'esibizione della carta del correntista postale;

     c) per i titoli di importo superiore a L. 240.000 fino a L. 2.400.000, con le modalità e i documenti di cui alle lettere a) e b) ovvero:

     1) mediante l'esibizione di uno dei seguenti documenti: tessera di riconoscimento rilasciata ai propri membri dal Senato o dalla Camera dei deputati; tessera personale di riconoscimento rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato, in attività di servizio o in quiescenza e ai loro familiari; tessera di riconoscimento dei notai, rilasciata dai consigli notarili, libretto per la licenza di porto d'armi; tessera postale di riconoscimento; passaporto; certificato di iscrizione dei pensionati statali; libretto di pensione rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; libretto rilasciato dal Ministero dell'interno ai sordomuti, ai ciechi civili ed ai mutilati ed invalidi civili purchè munito di fotografia legalizzata dall'autorità comunale; patente di abilitazione alla guida di autoveicoli e motoveicoli; carta di identità;

     2) o mediante l'attestazione di due persone munite di tessera personale di riconoscimento rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in quiescenza ed ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato in attività di servizio o in quiescenza o di libretto per la licenza di porto d'armi;

     d) per i titoli di importo non superiore a L. 240.000, con le modalità e i documenti di cui alle lettere a), b) e c) ovvero:

     1) mediante l'esibizione di tessere o di altri documenti rilasciati da enti pubblici o ordini professionali specificatamente indicati nelle istruzioni, purchè provviste della fotografia e della firma del titolare, della firma del rappresentante dell'ente o dell'organo abilitato al rilascio delle tessere o dei documenti e di un bollo dell'ente o dell'organo medesimo, applicato in modo da rendere insostituibile la fotografia;

     2) o mediante l'attestazione di una persona nota all'ufficiale pagatore o munita di tessera di riconoscimento, rilasciata ai propri membri dal Senato o dalla Camera dei deputati, o di tessera personale di riconoscimento rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato, in attività di servizio o in quiescenza, ed ai loro familiari, o di libretto per la licenza di porto d'armi.

     Per i pagamenti da effettuare all'intestatario di libretti postali di risparmio, di buoni postali fruttiferi o di assegni non trasferibili di conto corrente postale emessi dal correntista a proprio favore l'identità personale può essere altresì provata:

     1) mediante l'esibizione della carta del correntista postale: entro il limite di L. 30.000.000;

     2) o mediante l'esibizione di uno dei documenti di cui al n. 1) della precedente lettera c): entro il limite di L. 15.000.000".

     "Art. 10 (Pagamenti a favore di coloro che non siano in grado o siano impossibilitati a firmare e dei non vedenti).

     Per i pagamenti a favore di coloro che non siano in grado o siano impossibilitati a firmare, è necessario l'intervento per garanzia di due persone note all'ufficiale pagatore, che attestino la identità personale del percipiente e l'effettuata corresponsione della somma a lui dovuta, convalidando con le proprie firme, seguite dalla qualifica “teste e garante '', la quietanza apposta con segno di croce.

     Per somme non superiori a L. 2.400.000 è ammesso anche l'intervento di due testimoni provvisti di uno dei documenti personali di cui al precedente art. 9, lettera a) n. 1) e lettera c) n. 2).

     Se il percipiente, impossibilitato a firmare, non sia nemmeno in grado di apporre il segno di croce, le firme dei testimoni debbono essere precedute dalle parole: “Per l'avente diritto, presente, ma impossibilitato a quietanzare''.

     I pagamenti a favore dei creditori non vedenti, che sappiano apporre la propria firma, possono essere effettuati personalmente ai creditori stessi senza l'assistenza di testimoni. Qualora, però, il creditore chieda di essere assistito nella riscossione da persona di sua fiducia, quest'ultima deve apporre sul titolo, dopo la firma del non vedente, la propria preceduta dalla parola: “il testimone''. L'ufficiale pagatore deve in tal caso accertare anche l'identità personale del testimone e riportare gli estremi del relativo documento di riconoscimento sul titolo".

     "Art. 77 (Domanda di apertura di conto corrente).

     La domanda di apertura di conto corrente, redatta e sottoscritta sopra un modulo fornito gratuitamente dall'amministrazione, può essere presentata a qualunque ufficio o alla direzione centrale per il servizio di bancoposta.

     Nella domanda di apertura di conto corrente il richiedente, oltre ad accettare tutte le norme che regolano il servizio, deve dichiarare:

     a) se il conto deve essere intestato a persona fisica:

     il nome e cognome;

     il luogo e la data di nascita;

     la professione;

     la residenza;

     b) se il conto deve essere intestato a persona giuridica pubblica o privata a società o associazione di fatto ovvero ad ufficio pubblico, di cui il richiedente medesimo è rappresentante legale o titolare:

     il proprio nome e cognome, nonchè il luogo e la data di nascita;

     la ditta, la ragione sociale o la denominazione dell'ente o dell'ufficio;

     l'attività svolta dall'ente o dall'ufficio;

     la sede.

     L'adesione al servizio implica, per tutte le eventuali contestazioni o controversie, elezione di domicilio legale nella città dove ha sede l'ufficio presso il quale è aperto il conto.

     L'ufficio che riceve la domanda deve accertarsi della identità personale del richiedente, il quale deve apporre la propria firma sulla domanda stessa e sul documento di cui al successivo art. 80 alla presenza dell'ufficiale postale accettante, a meno che le firme stesse non siano state preventivamente autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero, nei casi indicati nelle istruzioni, dalle autorità militari".

     "Art. 80 (Deposito del fac-simile delle firme).

     All'atto della presentazione della domanda di apertura di conto corrente, il richiedente deve rilasciare il fac-simile della propria firma su apposita scheda.

     Il richiedente può delegare altre persone - non più di due se il conto è da intestare a persona fisica, non più di sei negli altri casi - a trarre sul suo conto, singolarmente o con due firme congiunte, assegni e postagiro; in tal caso sulla scheda di cui al precedente comma devono essere indicati, a cura del richiedente stesso, il nome e cognome delle persone delegate e devono essere apposte le loro firme, della cui autenticità risponde il delegante.

     In modo analogo si procede nel caso di designazione o di cambiamento delle persone delegate a firmare, quando il conto è già aperto.

     Il correntista, che abbia dato la delega a più di due persone, non può designare quelle che sono autorizzate a porre firme congiunte nè stabilire alcuna condizione di altra specie in ordine all'abbinamento.

     Salvo speciali accordi internazionali, per le persone residenti all'estero le firme devono essere autenticate dalle autorità diplomatiche o consolari italiane, ovvero da un notaio la cui firma sia legalizzata dalle predette autorità.

     Il correntista, che intenda rendere riscuotibili in tempo reale gli assegni tratti sul proprio conto automatizzato presso tutti gli uffici collegati mediante apparecchiature terminali con il centro nazionale elaborazione dati, deve scegliere e indicare sulla scheda contenente il fac-simile delle firme di traenza una sigla alfabetica o numerica o alfanumerica le cui caratteristiche sono determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; tale sigla può essere sempre sostituita con altra a richiesta del titolare del conto.

     Il correntista, che intenda rendere riscuotibili a vista gli assegni tratti sul proprio conto non automatizzato presso alcuni degli uffici collegati mediante telescrivente o altro mezzo idoneo con l'ufficio detentore del conto stesso, deve rilasciare, con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo, un fac-simile delle firme di traenza per ciascuno degli uffici prescelti.

     La sigla ed il fac-simile delle firme, previsti dai precedenti commi, sono validi anche per il servizio dei postagiro a vista di cui al successivo art. 130-bis".

     "Art. 102 (Stampa e fornitura dei bollettini di versamento ai correntisti).

     I bollettini di versamento dei vari tipi sono stampati a cura dell'Amministrazione e forniti ai correntisti al prezzo determinato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; essi, di regola, portano impresso a stampa il numero e l'intestazione del conto beneficiario.

     I correntisti non possono stampare per proprio conto e a loro spese i bollettini di versamento. L'Amministrazione può, tuttavia, consentire la stampa in proprio dei bollettini stessi soltanto ai correntisti per i quali ricorrano le condizioni fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e che si impegnino ad utilizzare moduli del tutto conformi, per dimensioni, tracciato e caratteristiche della carta, a quelli ufficiali adottati dalla Amministrazione medesima per le varie categorie di versamenti.

     L'uso di bollettini non autorizzati può costituire causa di risoluzione del rapporto di conto corrente ai sensi dell'art. 142 del codice postale.

     Nel concedere l'autorizzazione di cui al secondo comma l'Amministrazione ha la facoltà di disporre che sui bollettini stampati in proprio dai correntisti sia previsto un apposito spazio che consenta la loro utilizzazione anche per le operazioni di postagiro. Parimenti sui bollettini stampati e forniti dall'Amministrazione ai sensi del primo comma può essere riservato uno spazio per le operazioni di postagiro.

     Per i versamenti effettuati dal correntista a favore del proprio conto corrente in esenzione di tassa è richiesto l'impiego di speciali moduli forniti al correntista stesso dall'ufficio detentore del conto, ai sensi del primo comma del presente articolo, o dagli altri uffici indicati nel successivo art. 103".

     "Art. 102 bis (Bollettini speciali per versamento di somme all'erario).

     Per i versamenti di somme dovute all'erario per tasse a favore degli appositi conti correnti intestati ai competenti uffici del registro devono impiegarsi speciali bollettini di versamento stampati, previa l'autorizzazione di cui al secondo comma del precedente art. 102, a cura dell'Amministrazione finanziaria, utilizzabili dal debitore correntista anche in funzione di postagiro e forniti, di regola, di un tagliando da valere quale attestazione di versamento".

     "Art. 103 (Bollettini sciolti o in fascicolo distribuiti dagli uffici).

     Tutti gli uffici, abilitati al servizio dei conti correnti, sono forniti dei bollettini di versamento normali e dei bollettini speciali previsti dall'ultimo comma del precedente art. 102 e dall'art. 102-bis.

     I bollettini sciolti sono forniti gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta per eseguire versamenti immediati; agli utenti che desiderino avere una scorta di bollettini normali o di quelli speciali per il pagamento delle tasse, i moduli stessi, riuniti in fascicolo, sono ceduti a pagamento dall'ufficio, al prezzo fissato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni".

     "Art. 123 (Pagamento degli assegni fiduciari).

     Gli assegni fiduciari sono riscuotibili dal beneficiario, dal giratario e dal delegato all'incasso entro il sessantesimo giorno dalla data di traenza presso gli uffici che, mediante apparecchiature di telecomunicazione o altro mezzo idoneo, sono direttamente o indirettamente collegati con l'ufficio che tiene aggiornato il conto del traente.

     Il pagamento è effettuato a vista, previo accertamento della regolarità dei titoli e dell'avvenuta conferma dell'addebitamento sul conto traente.

     Il pagamento stesso può essere effettuato esclusivamente dagli uffici per i quali è prevista la custodia della scheda contenente il fac-simile delle firme di traenza di cui al precedente art. 80, previo riscontro della rispondenza grafica delle firme apposte sugli assegni con quelle rilasciate sulle predette schede.

     Quando sugli assegni risulti apposta, di seguito o al di sotto della firma di traenza, la sigla di cui al citato art. 80, in luogo del riscontro di cui al precedente comma deve essere effettuato il controllo della rispondenza della sigla stessa con quella memorizzata dall'ufficio detentore del conto traente nonchè l'accertamento che il numero dell'assegno fiduciario presentato sia uno di quelli forniti al correntista.

     Nel caso in cui il pagamento non possa essere effettuato per discordanza tra la sigla apposta sul titolo e quella memorizzata, l'assegno può essere riscosso solo dopo l'apposizione del visto da parte dell'ufficio detentore del conto che procede alla vidimazione del titolo previo riscontro della firma di traenza con il fac-simile della stessa in suo possesso, considerando la sigla come non apposta.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica anche gli assegni fiduciari recanti la sigla ed eccezionalmente inviati all'ufficio detentore del conto per l'apposizione del visto.

     Presso gli uffici, di cui al primo comma del presente articolo, possono essere ammessi a pagamento, nei limiti e con le modalità previste con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 134 del codice postale, assegni tratti dal correntista a proprio favore e non preventivamente vistati dall'ufficio detentore del conto.

     Il pagamento degli assegni di cui al precedente comma è effettuato a vista, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, ma il controllo della firma di traenza può essere effettuato anche mediante confronto col fac-simile risultante dalla carta del correntista postale di cui al precedente art. 27-bis".

 

          Art. 2.

     Dopo gli articoli 27 e 130 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni, sono inseriti rispettivamente i seguenti articoli:

     "Art. 27 bis (Carta del correntista postale).

     La carta del correntista postale è uno speciale documento di riconoscimento valido esclusivamente per l'esecuzione di tutte le operazioni presso gli uffici.

     Le caratteristiche e le modalità di rilascio del documento sono determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero.

     Il documento è rilasciato al correntista, che ne faccia richiesta, dagli uffici a ciò abilitati; esso è valido per cinque anni e il suo rilascio è subordinato all'accertamento dell'identità personale del richiedente ed al pagamento della tassa stabilita.

     In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della carta, il correntista ha l'obbligo di darne subito comunicazione all'ufficio competente, al quale deve trasmettere una dichiarazione rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, attestante l'avvenuta denuncia.

     Ove il rapporto di conto corrente cessi, l'intestatario della carta ha l'obbligo di restituirla, se non scaduta di validità, all'ufficio che aveva provveduto al suo rilascio, all'atto della chiusura del conto".

Art. 130 bis (Postagiro a vista).

     I postagiro possono essere presentati agli uffici indicati nel precedente art. 123 per l'immediato addebitamento sul conto traente ed il conseguente accreditamento sul conto del beneficiario.

     Spetta all'ufficio che accetta il postagiro accertare la regolarità formale del titolo, controllare la firma di traenza nei modi previsti dall'ultimo comma del citato art. 123 e, dopo aver ricevuto conferma dell'avvenuta operazione di addebito da parte dell'ufficio detentore del conto, rilasciate al presentatore apposita certificazione di addebitamento".