Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/11/1965 |
Numero: | 1646 |
Sommario |
Art. unico. L'art. 9 del regolamento generale dei servizi postali parte seconda servizi a danaro, approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, già modificato con il regio decreto 17 ottobre 1941, n. [...] |
§ 98.1.30385 - D.P.R. 22 novembre 1965, n. 1646.
Modifiche all'art. 9 del regolamento generale dei servizi postali - parte seconda - servizi a danaro, approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775.
(G.U. 18 febbraio 1966, n. 43)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con
Visto il regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - servizi a danaro), approvato con
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
L'art. 9 del regolamento generale dei servizi postali parte seconda servizi a danaro, approvato con
"Art. 9. - Salvo quanto è stabilito dall'art. 127 per gli assegni all'ordine, il beneficiario, l'ultimo giratario, - rappresentante o delegato, per ottenere il pagamento di qualsiasi titolo deve essere personalmente conosciuto dall'ufficiale pagatore; altrimenti deve provare la propria identità personale:
a) per somme superiori a L. 600.000:
1) mediante l'attestazione di due persone note all'ufficiale pagatore;
2) ovvero mediante autenticazione della firma di quietanza da parte di un notaio, od anche, se l'avente diritto è un pubblico ufficiale, mediante la legalizzazione della sua firma da parte dell'autorità locale competente;
b) per somme superiori a L. 60.000 fino a L. 600.000 in mancanza di uno dei modi di cui alla lettera a):
1) mediante l'esibizione di uno dei seguenti documenti: tessera di riconoscimento, rilasciata ai propri membri dal Senato o dalla Camera dei Deputati; tessera ferroviaria od altro documento di riconoscimento congenere ed avente le stesse caratteristiche, rilasciato agli impiegati civili e militari dello Stato; libretto per licenza di porto d'armi; tessera postale di riconoscimento; passaporto; certificato d'iscrizione dei pensionati statali o libretto di pensione rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, purchè muniti di fotografia legalizzata dall'autorità comunale; patente di abilitazione alla guida di autoveicoli e motoveicoli; carta di identità;
2) ovvero mediante l'attestazione di due persone munite di tessera di riconoscimento, rilasciata ai propri membri dal Senato o dalla Camera dei Deputati, o di tessera ferroviaria od altro documento congenere, o di libretto per licenza di porto d'armi, di cui al precedente n. 1.
In parziale deroga alle disposizioni della presente lettera b), la tessera postale di riconoscimento è ammessa altresì a provare l'identità personale quando si tratti di pagamenti, fino a L. 1.500.000, di crediti rappresentati da libretti postali di risparmio o da buoni postali fruttiferi e da assegni localizzati di conto corrente postale emessi dal correntista a proprio favore;
c) per le somme non superiori a L. 60.000, in mancanza di uno dei modi di cui alle lettere a) e b):
1) mediante l'esibizione di tessere o di altri documenti rilasciati da enti pubblici, purchè provvisti della fotografia e della firma del titolare, della firma del rappresentante dell'ente e di un bollo dell'ente medesimo, applicato in modo da rendere insostituibile la fotografia. Tali tessere e documenti sono specificatamente indicati nelle istruzioni;
2) ovvero mediante l'attestazione di una persona nota all'ufficiale pagatore o munita di uno dei documenti di cui al n. 2) della precedente lettera b).
E' in facoltà dell'Amministrazione centrale di ammettere altri documenti di riconoscimento e di stabilirne le caratteristiche nelle istruzioni".