Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 04/11/1980 |
Numero: | 718 |
Sommario |
Art. 1. Al personale contemplato nel titolo I della legge 11 luglio 1980 n. 312, beneficiario del trattamento economico previsto dallo stesso titolo, sono corrisposte, come acconto sui futuri benefici [...] |
Art. 2. Per gli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni, le somme di L. [...] |
Art. 3. Le somme di L. 10.000 e 40.000 mensili si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione e sono ridotte, nella stessa proporzione in ogni posizione di stato che comporti la [...] |
Art. 4. Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 3 novembre 1980, n. 707 |
§ 98.1.30816 - D.P.R. 4 novembre 1980, n. 718.
Corresponsione di acconti sui futuri miglioramenti economici al personale contemplato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312.
(G.U. 6 novembre 1980, n. 305)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 9 della
Vista la
Visti gli accordi per il triennio contrattuale 1979-81 intervenuti il 9 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e quelli sottoscritti il 10 luglio 1980 dalle Confederazioni sindacali autonome (CISAL, CISAS, CONFSALUNSA, DIRSTAT) e dalla CISNAL;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;
Decreta:
Al personale contemplato nel titolo I della
L'integrazione di L. 40.000 della tredicesima mensilità è proporzionalmente ridotta nei casi in cui la tredicesima stessa non competa in misura intera.
Per gli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori di cui al
Gli stessi importi di L. 10.000 e 40.000 sono considerati inoltre ai fini della determinazione della somma da versare all'erario ai sensi degli articoli 155 e 171 del decreto di cui al precedente comma, e successive modificazioni.
La gratificazione di cui all'art. 153, primo comma, del
Le somme di L. 10.000 e 40.000 mensili si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione e sono ridotte, nella stessa proporzione in ogni posizione di stato che comporti la riduzione di dette competenze fondamentali. Sono corrisposte ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.
Le somme di L. 10.000 mensili per l'anno 1979 e di L. 40.000 mensili per l'anno 1980 si considerano nella base pensionabile di cui all'art. 43 del
Gli importi di L. 10.000 e 40.000 di cui al primo comma sono assoggettabili alle ritenute anche erariali, ad eccezione di quelle di cui all'art. 37 del
Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della