Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.11 università |
Data: | 08/01/1979 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. unico. Le lauree in economia politica ed in economia aziendale, conferite dalle facoltà di economia e commercio delle Università statali e di quelle non statali riconosciute [...] |
§ 57.11.130 - Legge 8 gennaio 1979, n. 10.
Equipollenza delle lauree in economia politica e in economia aziendale con la laurea in economia e commercio.
(G.U. 19 gennaio 1979, n. 19)
Le lauree in economia politica ed in economia aziendale, conferite dalle facoltà di economia e commercio delle Università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, nonché la laurea in scienze economiche e sociali, conferita dalla facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università di Calabria, sono dichiarate equipollenti alla laurea in economia e commercio, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.