§ 57.11.130 - Legge 8 gennaio 1979, n. 10.
Equipollenza delle lauree in economia politica e in economia aziendale con la laurea in economia e commercio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:08/01/1979
Numero:10


Sommario
Art. unico.      Le lauree in economia politica ed in economia aziendale, conferite dalle facoltà di economia e commercio delle Università statali e di quelle non statali riconosciute [...]


§ 57.11.130 - Legge 8 gennaio 1979, n. 10.

Equipollenza delle lauree in economia politica e in economia aziendale con la laurea in economia e commercio.

(G.U. 19 gennaio 1979, n. 19)

 

 

     Art. unico.

     Le lauree in economia politica ed in economia aziendale, conferite dalle facoltà di economia e commercio delle Università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, nonché la laurea in scienze economiche e sociali, conferita dalla facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università di Calabria, sono dichiarate equipollenti alla laurea in economia e commercio, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.