Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/05/1979 |
Numero: | 250 |
Sommario |
Art. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, sono [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 98.1.30779 - D.P.R. 26 maggio 1979, n. 250.
Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, in materia di rilascio delle quietanze delle somme riscosse dagli uffici del registro dotati di apparecchiature automatizzate.
(G.U. 29 giugno 1975, n. 177)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il
Visto l'art. 2 della
Visto l'art. 30 della
Visto l'art. 22 della
Visto il
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Decreta:
Al
Art. 10, è aggiunto il seguente comma:
"Le forme e le modalità di rilascio delle quietanze relative ai versamenti effettuati presso gli uffici del registro che utilizzano procedure meccanizzate sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 238 e 240 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.