Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 18/10/1978 |
Numero: | 668 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, al terzo comma è aggiunto il seguente periodo |
Art. 2. Il quarto comma dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente |
Art. 3. Il quinto comma dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (omissis) |
Art. 4. Per i rimborsi da effettuare nell'anno 1979, il decreto di cui al precedente art. 3 sarà emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto |
Art. 5. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1979 |
§ 98.1.30755 - D.P.R. 18 ottobre 1978, n. 668.
Norme integrative e correttive al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, in materia di rimborsi dell'IVA
(G.U. 2 novembre 1978, n. 306)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il
Visto l'art. 2 della
Visto l'art. 30 della
Visto l'art. 22 della
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Decreta:
All'art. 38 del
“Il contribuente che esercita esclusivamente o prevalentemente attività che danno luogo ad eccedenze rimborsabili a norma dell'art. 30, può ottenere, prestando le garanzie previste dal presente comma, il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno allorquando tali eccedenze sono dovute alla diversità delle aliquote dell'imposta relativa all'acquisto o alla importazione rispetto alle aliquote dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ovvero all'elevatezza del rapporto, che deve essere in ogni caso superiore al sessanta per cento, tra l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 8 e al terzo comma dell'art. 8-bis e il volume di affari determinato a norma dell'art. 20.”.
Il quarto comma dell'art. 38 del
“Ai rimborsi previsti nei commi secondo e terzo provvede il competente ufficio IVA utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.”.
Il quinto comma dell'art. 38 del
“Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi, nonchè le modalità ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonchè le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa ed al trasferimento dei fondi tra i vari uffici.”.
Per i rimborsi da effettuare nell'anno 1979, il decreto di cui al precedente art. 3 sarà emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto .
Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1979.