§ 98.1.30746 - D.P.R. 19 giugno 1978, n. 632.
Costituzione di un centro residenziale presso l'Università degli studi della Calabria.


Settore:Normativa nazionale
Data:19/06/1978
Numero:632


Sommario
Art. 1.      Presso l'Università degli studi della Calabria è costituito il centro residenziale
Art. 2.      Il centro residenziale ha sede nel comprensorio edilizio dell'Università degli studi della Calabria
Art. 3.      Alle spese occorrenti per il funzionamento del centro residenziale provvederà ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 442, l'Università degli studi della Calabria, attingendo anche ai contributi [...]
Art. 4.      Per le esigenze edilizie del centro residenziale, provvede l'Università attraverso i propri piani di edilizia universitaria
Art. 5.      Il centro residenziale si articola in quartieri
Art. 6.      Gli studenti che godono di assegno di studio sono ammessi al vitto ed all'alloggio gratuiti presso il centro residenziale dietro cessione dell'assegno medesimo, nei limiti previsti dal decreto [...]
Art. 7.      Gli assegnatari di assegni di formazione didattica e scientifica, di borse di studio o di addestramento e di contratti quadriennali possono essere alloggiati presso il centro residenziale
Art. 8.      La pulizia degli alloggi deve essere assicurata dagli assegnatari, che hanno altresì la responsabilità della buona conservazione degli arredi, delle attrezzature e del materiale che sono dati [...]
Art. 9.      Al personale insegnante e non insegnante che ne faccia richiesta è concesso, nell'ambito del centro residenziale e nei limiti delle disponibilità, un alloggio di servizio proporzionato alle [...]
Art. 10.      La gestione dei servizi del centro residenziale compete all'Università e può essere affidata in appalto o in concessione, in base a criteri di economicità
Art. 11.      Con la costituzione del centro residenziale cessano le funzioni esercitate in via provvisoria dall'opera universitaria dell'Università degli studi della Calabria
Art.12      Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni relative alla gestione amministrativa e contabile delle università ed istituti superiori statali, in quanto [...]


§ 98.1.30746 - D.P.R. 19 giugno 1978, n. 632.

Costituzione di un centro residenziale presso l'Università degli studi della Calabria.

(G.U. 21 ottobre 1978, n. 296)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

     Visti gli articoli 1, 11 e 15 della legge 12 marzo 1968, n. 442, con i quali, considerato il carattere residenziale della Università degli studi della Calabria, è prevista la realizzazione di un centro residenziale, dotato delle necessarie attrezzature, ricreative, associative e sanitarie, destinato ad accogliere il personale insegnante e non insegnante, al quale incombe l'obbligo della stabile residenza in sede, nonché una quota non inferiore al 70% degli studenti iscritti ai corsi d laurea e di specializzazione;

     Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 80;

     Visto l'art. 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641;

     Visti gli articoli 2, 13, 14 e 15 dello statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329;

     Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766;

     Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Presso l'Università degli studi della Calabria è costituito il centro residenziale.

     Esso è destinato ad accogliere il personale insegnante e non insegnante in servizio presso l'Università stessa, nonché una quota non inferiore al 70 % degli studenti in corso iscritti ai corsi di laurea e di specializzazione, limitatamente alla durata dei corsi, e pertanto è dotato delle necessarie strutture residenziali, educative, sportive, ricreative, associative e sanitarie.

     La permanenza degli studenti presso il centro residenziale sarà limitata al periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 luglio dell'anno successivo.

 

          Art. 2.

     Il centro residenziale ha sede nel comprensorio edilizio dell'Università degli studi della Calabria.

     Per la realizzazione dei fini istituzionali previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione dell'Università:

     a) cura la gestione e l'amministrazione del centro residenziale;

     b) determina i beni del proprio patrimonio da destinare alle attività del centro;

     c) determina il contingente del proprio personale non docente da utilizzare per il funzionamento del centro;

     d) imputa ad apposita gestione separata del proprio bilancio le entrate e le uscite che attengono alla gestione del centro.

     Nell'inventario dei beni dell'Università sono indicati quelli destinati al centro.

 

          Art. 3.

     Alle spese occorrenti per il funzionamento del centro residenziale provvederà ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 442, l'Università degli studi della Calabria, attingendo anche ai contributi ad essa assegnati dal Ministero della pubblica istruzione.

     Per la realizzazione dei compiti istituzionali del centro, l'Università può chiedere finanziamenti e stipulare convenzioni con la Cassa per il Mezzogiorno, la regione Calabria e con altri enti pubblici e privati.

 

          Art. 4.

     Per le esigenze edilizie del centro residenziale, provvede l'Università attraverso i propri piani di edilizia universitaria.

 

          Art. 5.

     Il centro residenziale si articola in quartieri.

     Ciascun quartiere comprende edifici destinati a residenze ed edifici destinati a servizi comunitari.

     Tutti i membri, docenti e non docenti, e tutti gli studenti, anche non residenti, dell'Università, sono assegnati ad un quartiere per poter fruire dei servizi comunitari offerti dal quartiere stesso.

     I docenti sono tenuti a svolgere una attività di consulenza didattica e di assistenza a favore degli studenti del loro quartiere ed in particolare degli iscritti al primo anno di corso.

 

          Art. 6.

     Gli studenti che godono di assegno di studio sono ammessi al vitto ed all'alloggio gratuiti presso il centro residenziale dietro cessione dell'assegno medesimo, nei limiti previsti dal decreto di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 80.

     Gli studenti che, pur essendo nelle condizioni di merito e di reddito per usufruire di assegno di studio, non possono goderne per mancanza di fondi, sono ammessi gratuitamente al vitto ed all'alloggio presso il centro residenziale a carico dei fondi che il Ministero della pubblica istruzione potrà assegnare in applicazione dell'art. 7 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

     L'ammissione a pagamento al centro residenziale degli studenti che non sono nelle condizioni per usufruire dell'assegno di studio sarà fatta sulla base di una graduatoria formulata dalla stessa commissione prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale della pubblica istruzione 16 ottobre 1972, con gli stessi criteri per l'ammissione all'Università della Calabria, fino alla concorrenza dei posti disponibili alle condizioni specificate nei commi quarto, quinto e sesto del presente articolo.

     Gli studenti che non usufruiscono di assegno di studio per mancanza di merito scolastico, pur essendo nelle condizioni di reddito per usufruirne, dovranno versare, ove ammessi, una quota pari a quella ceduta dagli studenti per effetto del primo comma del presente articolo [1] .

     Gli studenti che non usufruiscono dell'assegno di studio per mancanza delle condizioni di reddito, pur avendo conseguito le condizioni di merito per usufruirne, sono ammessi, a richiesta, al centro residenziale dietro versamento di una quota pari a quella ceduta dagli studenti per effetto del primo comma del presente articolo aumentata del cinquanta per cento.

     Gli studenti che non usufruiscono dell'assegno di studio per mancanza delle condizioni di reddito e di merito dovranno versare una quota pari al costo pro capite dei servizi forniti e comunque non inferiore al doppio di quella ceduta dagli studenti per effetto del primo comma del presente articolo.

     Per comprovati motivi gli studenti iscritti come fuori corso possono essere ammessi al centro residenziale al massimo fino al 31 luglio dell'anno accademico successivo a quello del compimento del regolare corso di studi, alle condizioni di cui ai precedenti commi quarto e sesto.

 

          Art. 7.

     Gli assegnatari di assegni di formazione didattica e scientifica, di borse di studio o di addestramento e di contratti quadriennali possono essere alloggiati presso il centro residenziale.

 

          Art. 8.

     La pulizia degli alloggi deve essere assicurata dagli assegnatari, che hanno altresì la responsabilità della buona conservazione degli arredi, delle attrezzature e del materiale che sono dati loro in uso.

     La pulizia delle parti comuni rientra nella gestione dei servizi di cui al successivo art. 10.

 

          Art. 9.

     Al personale insegnante e non insegnante che ne faccia richiesta è concesso, nell'ambito del centro residenziale e nei limiti delle disponibilità, un alloggio di servizio proporzionato alle caratteristiche e alle dimensioni del nucleo familiare.

     L'assegnazione avviene in relazione alle caratteristiche degli alloggi disponibili, mediante graduatoria formulata dal consiglio di amministrazione dell'Università in base a punteggi riferiti all'anzianità di servizio e al reddito annuo complessivo del nucleo familiare.

     Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare all'amministrazione del centro le spese per l'erogazione dei servizi connessi all'uso dell'alloggio, compreso un rimborso per l'uso eventuale dell'arredo.

 

          Art. 10.

     La gestione dei servizi del centro residenziale compete all'Università e può essere affidata in appalto o in concessione, in base a criteri di economicità.

 

          Art. 11.

     Con la costituzione del centro residenziale cessano le funzioni esercitate in via provvisoria dall'opera universitaria dell'Università degli studi della Calabria.

     La predetta Università subentra in tutti i rapporti e nei diritti e nei doveri facenti capo all'opera.

 

          Art.12

     Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni relative alla gestione amministrativa e contabile delle università ed istituti superiori statali, in quanto compatibili.

 


[1] Comma così modificato dal D.P.R. 31 ottobre 1978, n. 1039.