§ 57.11.71 - Legge 12 marzo 1968, n. 442.
Istituzione di una università statale in Calabria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:12/03/1968
Numero:442


Sommario
Art. 1.      E' istituita l'Università statale in Calabria comprendente le seguenti facoltà: facoltà di lettere e filosofia, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, [...]
Art. 2.      La facoltà di lettere e filosofia sarà ordinata con i corsi di laurea in lettere, in filosofia e in lingue e letterature straniere moderne
Art. 3.      Per l'ammissione ai corsi di laurea in ingegneria per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, in tecnologie industriali e in scienze economiche e sociali [...]
Art. 4.      L'Università in Calabria si organizza in facoltà e in istituti policattedra
Art. 5.      Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri udito il parere del [...]
Art. 6.      Il Ministro per la pubblica istruzione nomina, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato tecnico-amministrativo ai sensi e con le [...]
Art. 7.      Le attribuzioni che le norme vigenti demandano ai consigli di facoltà sono esercitate, per ogni facoltà dell'Università in Calabria, da appositi comitati ordinatori [...]
Art. 8.      Fino a quando non saranno costituiti i consigli di almeno due facoltà, il rettore sarà eletto, a maggioranza di voti, dai componenti i comitati ordinatori di ciascuna [...]
Art. 9.      Il consiglio di amministrazione dell'Università in Calabria sarà costituito secondo le norme legislative vigenti in materia non appena entreranno in funzione almeno due [...]
Art. 10.      Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori sarà emanato, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 17 del testo unico delle leggi [...]
Art. 11.      Presso l'Università statale in Calabria sarà realizzato un centro residenziale dotato delle necessarie attrezzature sportive, ricreative, associative e sanitarie [...]
Art. 12.      Alle spese di funzionamento dell'Università si farà fronte con gli stanziamenti previsti dall'art. 28 della legge 31 ottobre 1966, n. 942
Art. 13.      Per l'Università in Calabria è prevista una capienza globale massima di 12.000 studenti
Art. 14.      Per la costruzione degli edifici e per l'acquisizione delle aree necessarie è destinata, a carico degli stanziamenti previsti dall'art. 34 della legge 28 luglio 1967, n. [...]
Art. 15.      Il personale insegnante e non insegnante in servizio presso l'Università calabra ha l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'università stessa, ovvero nel [...]
Art. 16.      Per il primo funzionamento dei corsi di laurea fino al massimo di 3.000 studenti complessivi, sarà gradualmente assegnato alle singole facoltà il personale di ruolo [...]
Art. 17.      Per tutto quanto non previsto dalla presente legge all'Università statale in Calabria si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario e quelle delle [...]
Art. 18.      Il Ministro per la pubblica istruzione estenderà, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle altre università e istituti di istruzione [...]


§ 57.11.71 - Legge 12 marzo 1968, n. 442.

Istituzione di una università statale in Calabria.

(G.U. 22 aprile 1968, n. 103)

 

 

     Art. 1.

     E' istituita l'Università statale in Calabria comprendente le seguenti facoltà: facoltà di lettere e filosofia, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, facoltà di ingegneria e facoltà di scienze economiche e sociali.

     L'università ha carattere residenziale.

     L'università comprende anche una scuola di specializzazione in tecniche di organizzazione aziendale e amministrativa con l'ordinamento che sarà determinato dallo statuto.

     L'Università statale in Calabria è compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

 

          Art. 2.

     La facoltà di lettere e filosofia sarà ordinata con i corsi di laurea in lettere, in filosofia e in lingue e letterature straniere moderne.

     La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sarà ordinata con i corsi di laurea in matematica, in fisica ed in scienze naturali.

     La facoltà di ingegneria sarà ordinata con i corsi di laurea in ingegneria civile, per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, e in tecnologie industriali.

     La facoltà di scienze economiche e sociali sarà ordinata con i corsi di laurea in scienze economiche e sociali ad indirizzo economico e ad indirizzo sociale.

     Nell'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunte la laurea in ingegneria per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, la laurea in tecnologie industriali e la laurea in scienze economiche e sociali.

     Fino a quando non sarà stata emanata la legge di riforma delle norme per la preparazione e il reclutamento del personale insegnante delle scuole secondarie, le facoltà di lettere e filosofia, scienze matematiche, fisiche e naturali, sono autorizzate a conferire, nelle rispettive competenze, diploma di laurea al quale sarà attribuito valore abilitante all'insegnamento nella scuola media per le seguenti cattedre indicate nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063: italiano, storia ed educazione civica, geografia; italiano ed elementari conoscenze di latino; lingua straniera; matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.

     Coloro i quali aspirano ad ottenere il predetto diploma di laurea con valore abilitante dovranno:

     a) seguire un piano di studi, che comprenda nel quarto anno insegnamenti di scienze dell'educazione;

     b) frequentare un quinto anno di corso destinato a tirocinio guidato nella scuola media e a connesse esercitazioni di seminario a fini didattici.

     Un comitato interfacoltà, presieduto dal rettore e formato dai presidi delle facoltà interessate e da docenti prescelti dalle facoltà stesse, provvederà all'istituzione dei predetti corsi e a fissare le condizioni di ammissione degli aspiranti, nel numero che sarà anno per anno stabilito dal Ministro per la pubblica istruzione.

     I docenti prescelti ai sensi del precedente comma avranno cura del regolare svolgimento dell'attività didattica nel quinto anno di corso.

     Le norme generali per il tirocinio guidato saranno fissate dal Ministro per la pubblica istruzione, sentite la prima e seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e saranno attuate in base ad accordi tra il comitato interfacoltà predetto e il provveditore agli studi competente.

     Ai fini del presente articolo, la commissione per gli esami di laurea è integrata con un preside e un insegnante di ruolo di scuola secondaria statale nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

     Sempre ai fini del presente articolo la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali predisporrà un apposito piano di studi comprendente tutte le discipline che il futuro docente sarà chiamato ad insegnare.

 

          Art. 3.

     Per l'ammissione ai corsi di laurea in ingegneria per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, in tecnologie industriali e in scienze economiche e sociali valgono gli stessi titoli di studio richiesti per l'ammissione, rispettivamente, alla facoltà di ingegneria e alla facoltà di economia e commercio.

 

          Art. 4.

     L'Università in Calabria si organizza in facoltà e in istituti policattedra.

 

          Art. 5.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri udito il parere del CIPE entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà stabilita la sede dell'Università in Calabria avuto riguardo all'ubicazione delle altre sedi universitarie, all'esistenza di facili comunicazioni, alle esigenze della popolazione scolastica locale e alle indicazioni contenute nelle linee direttive del piano di sviluppo della scuola in Italia e nel programma economico nazionale.

 

          Art. 6.

     Il Ministro per la pubblica istruzione nomina, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato tecnico-amministrativo ai sensi e con le modalità di cui all'art. 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

     Al predetto comitato sono demandati in particolare i seguenti compiti:

     a) formulare le proposte per la scelta e l'acquisizione delle aree occorrenti entro i 120 giorni successivi al decreto, di cui al precedente articolo;

     b) formulare entro 60 giorni dalla data del decreto di approvazione dello statuto il piano di attuazione dell'università, precisando fasi e tempi dell'attuazione medesima, sulla base dei piani di studio e delle altre deliberazioni per il funzionamento adottati dai competenti organi accademici;

     c) formulare, entro i successivi 30 giorni, proposte per l'affidamento degli incarichi di progettazione per il complesso mediante pubblico concorso secondo le modalità stabilite dall'art. 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, indicando a tal fine le esigenze didattiche, tecnico-scientifiche e residenziali della nuova università. In particolare saranno tenute presenti le esigenze di funzionamento di istituti scientifici policattedra, anche comuni a più facoltà, e coordinati in dipartimenti, e dei laboratori di ricerca e specializzazione scientifica e tecnologica.

     Il comitato amministra le somme messe a disposizione dalla presente legge per l'acquisizione delle aree e per l'approntamento delle opere edilizie e delle relative attrezzature della nuova Università in Calabria ed esercita tutte le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme ai consigli di amministrazione delle università. Cesserà dalle sue funzioni all'atto della nomina del consiglio di amministrazione della nuova università, al quale effettuerà le relative consegne.

     La segreteria del comitato è assicurata da un ufficio cui viene preposto un direttore amministrativo dei ruoli dell'università o un funzionario dell'amministrazione centrale di grado non inferiore a direttore di divisione.

     Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà provveduto all'eventuale collocamento fuori ruolo con relativa indennità speciale e in numero non superiore a tre dei componenti il comitato tecnico-amministrativo per tutta la durata dell'incarico.

 

          Art. 7.

     Le attribuzioni che le norme vigenti demandano ai consigli di facoltà sono esercitate, per ogni facoltà dell'Università in Calabria, da appositi comitati ordinatori composti da tre membri per ciascuna facoltà scelti tra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle rispettive facoltà.

     I membri del comitato ordinatore della facoltà di scienze economiche e sociali saranno scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico della facoltà di economia e commercio e della facoltà di scienze politiche.

     I comitati ordinatori saranno nominati dal Ministro per la pubblica istruzione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Due dei tre membri di ogni comitato saranno designati dalla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

     Entro 120 giorni dal decreto di nomina, i membri dei comitati ordinatori dovranno formulare i piani di studio e prendere tutte le deliberazioni necessarie per l'ordinamento delle facoltà.

     I professori di ruolo, che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte delle nuove facoltà, saranno aggregati ai rispettivi comitati ordinatori.

     I comitati ordinatori, in relazione alle disponibilità edilizie e di arredamento dell'università e del centro residenziale, nonchè dell'assetto degli istituti e dei laboratori proporranno al Ministro per la pubblica istruzione la graduale entrata in funzione dei corsi di laurea.

     I comitati ordinatori cesseranno dalle loro funzioni allorchè alle facoltà, cui essi furono preposti, risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo per ciascuna facoltà. Comunque, i professori chiamati a far parte dei comitati ordinatori non potranno restare in carica per un periodo di tempo superiore a quattro anni per la facoltà di ingegneria e a tre anni per le altre facoltà. Qualora entro detti termini i comitati non abbiano provveduto a ricoprire tre posti di professore di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, procederà alla copertura dei posti medesimi bandendo i concorsi per le relative cattedre.

     Finchè non potranno essere eletti, secondo le vigenti norme, i presidi delle varie facoltà, i presidenti dei comitati ordinatori, designati dai membri di ciascun comitato, ne eserciteranno le funzioni.

 

          Art. 8.

     Fino a quando non saranno costituiti i consigli di almeno due facoltà, il rettore sarà eletto, a maggioranza di voti, dai componenti i comitati ordinatori di ciascuna facoltà in adunanza collegiale. La relativa nomina sarà disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

     Il rettore dell'Università in Calabria sarà esonerato dall'insegnamento per i primi otto anni di funzionamento dell'università. Egli potrà farsi coadiuvare da un professore di ruolo o fuori ruolo con qualifica di prorettore.

 

          Art. 9.

     Il consiglio di amministrazione dell'Università in Calabria sarà costituito secondo le norme legislative vigenti in materia non appena entreranno in funzione almeno due facoltà.

     Del consiglio di amministrazione medesimo faranno parte i rappresentanti delle amministrazioni provinciali, delle camere dell'agricoltura, industria e commercio e dei comuni capoluogo delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

 

          Art. 10.

     Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori sarà emanato, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, lo statuto dell'Università statale in Calabria.

 

          Art. 11.

     Presso l'Università statale in Calabria sarà realizzato un centro residenziale dotato delle necessarie attrezzature sportive, ricreative, associative e sanitarie destinato ad accogliere per la durata dei corsi il personale insegnante e non insegnante in servizio presso l'università nonchè una quota non inferiore al 70 per cento degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di specializzazione.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno emanate le norme per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento del centro; i criteri e le modalità per l'ammissione degli studenti e dei laureati e per la conservazione del posto ai medesimi, nonchè per la determinazione delle quote dovute al centro a titolo di rimborso delle spese per l'alloggio ed il mantenimento; i criteri e le modalità per la concessione gratuita al personale insegnante e non insegnante di alloggi di servizio nell'ambito del centro residenziale. Gli studenti che godono di assegno di studio saranno ammessi al vitto e all'alloggio gratuito dietro cessione dell'assegno medesimo nei limiti previsti dal decreto di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 80.

     Il centro residenziale dell'Università in Calabria è compreso fra gli enti di cui all'art. 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

 

          Art. 12.

     Alle spese di funzionamento dell'Università si farà fronte con gli stanziamenti previsti dall'art. 28 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

     Alla prima assegnazione della somma occorrente si provvederà con decreto del Ministro per la pubblica istruzione non appena sarà realizzato il primo stralcio previsto dal comma quarto del successivo art. 13.

 

          Art. 13.

     Per l'Università in Calabria è prevista una capienza globale massima di 12.000 studenti.

     Gli stanziamenti di cui al successivo art. 14 sono destinati all'acquisizione delle aree necessarie per la capienza massima, nonchè per l'approntamento degli edifici e delle attrezzature - a fini didattici e residenziali - necessari ad assicurare il completo funzionamento dell'università per 3.000 studenti.

     Un successivo programma di ampliamento prevederà l'approntamento degli edifici e delle attrezzature scientifiche, didattiche e residenziali per una capacità di 12 mila studenti.

     I corsi dell'Università in Calabria avranno regolare inizio appena sarà stato realizzato il primo stralcio di opere edilizie e di attrezzature didattiche e residenziali capaci di assicurare il pieno funzionamento dei servizi per 1.000 studenti.

     La data di inizio dei corsi sarà stabilita con decreto del Ministro per la pubblica istruzione su proposta dei consigli di facoltà o, in mancanza, dei comitati ordinatori.

     Il numero degli studenti ammissibili ad ogni facoltà o corso sarà annualmente fissato con proprio decreto dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il consiglio di amministrazione dell'università, in rapporto alle disponibilità edilizie e residenziali.

     Con analogo decreto il Ministro per la pubblica istruzione detta i criteri per l'ammissione all'università nel caso in cui le domande di iscrizione superino i posti disponibili. Sia questi criteri che quelli contenuti nel decreto per l'ammissione al centro residenziale di cui all'art. 11, terranno conto delle seguenti condizioni preferenziali:

     a) residenza della famiglia in Calabria;

     b) condizioni economiche della famiglia;

     c) capacità dimostrate negli studi.

 

          Art. 14.

     Per la costruzione degli edifici e per l'acquisizione delle aree necessarie è destinata, a carico degli stanziamenti previsti dall'art. 34 della legge 28 luglio 1967, n. 641, la somma di due miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, di cui una quota sarà impiegata per la realizzazione degli edifici del centro residenziale universitario anche in deroga ai limiti posti dall'art. 33, quinto e sesto comma della legge medesima.

     Per gli impianti e le attrezzature scientifiche e didattiche e per l'arredamento sia dell'università sia del centro residenziale è destinata, a carico dei fondi concernenti provvedimenti straordinari per la Calabria, la somma di 15 miliardi di lire complessivamente. In detta somma saranno comprese anche le spese di primo funzionamento del centro residenziale.

     La somma di cui al comma che precede sarà ripartita su proposta del comitato di cui all'art. 6, dal Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord, in armonia con i criteri e le modalità stabilite dal comitato. Dette somme come sopra ripartite sono attribuite, con decreti del Ministro per il tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e, qualora non utilizzate nell'esercizio per cui sono stabilite, possono essere impiegate negli esercizi successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 15.

     Il personale insegnante e non insegnante in servizio presso l'Università calabra ha l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'università stessa, ovvero nel territorio del comune ove essa è istituita o in quello di comuni limitrofi.

 

          Art. 16.

     Per il primo funzionamento dei corsi di laurea fino al massimo di 3.000 studenti complessivi, sarà gradualmente assegnato alle singole facoltà il personale di ruolo insegnante e tecnico di cui alle tabelle allegate A e B.

     I posti di ruolo del personale insegnante saranno prelevati dai contingenti previsti dagli articoli 1, 14 e 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

     I posti di ruolo del personale tecnico graveranno sui contingenti finanziati con l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 27 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

     All'assegnazione del personale di segreteria ed ausiliario si provvede con le dotazioni organiche dei rispettivi ruoli in conformità delle disposizioni legislative vigenti.

     Sul contingente di 200 posti di professori aggregati, previsti per l'anno accademico 1969-1970 dalla tabella annessa alla legge 25 luglio 1966, n. 585, sono riservati 50 posti per le esigenze dell'Università in Calabria. Detti posti saranno ripartiti tra le varie facoltà in conformità dell'art. 4 della stessa legge.

 

          Art. 17.

     Per tutto quanto non previsto dalla presente legge all'Università statale in Calabria si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario e quelle delle successive modificazioni ed integrazioni.

 

Norma transitoria.

 

          Art. 18.

     Il Ministro per la pubblica istruzione estenderà, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle altre università e istituti di istruzione universitaria che ne facciano domanda, l'applicazione delle norme di cui ai commi sesto e seguenti dell'art. 2 della presente legge, con riferimento anche ad altre facoltà che vi siano interessate.

 

     Tabelle.

     (Omissis).