§ 98.1.30697 - D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 872.
Norme integrative e correttive del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/12/1976
Numero:872


Sommario
Art. 1.      Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 2.      Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1977


§ 98.1.30697 - D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 872.

Norme integrative e correttive del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

(G.U. 31 dicembre 1976, n. 348)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

     Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

     Visto il D.L. 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

     Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

     Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 576;

     Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

     Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,

     di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 32 - Semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione - al primo comma le parole "centoventi milioni di lire" sono sostituite con le parole "centottanta milioni di lire".

Art. 33 - Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle dichiarazioni ed ai versamenti - al secondo comma le parole "centoventi milioni di lire" sono sostituite con le parole "centottanta milioni di lire".

 

          Art. 2.

     Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1977.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.