§ 98.1.30370 - D.P.R. 5 giugno 1965, n. 759.
Nuove norme sui trattamenti previdenziali dei dipendenti statali e sul sistema finanziario di gestione dei relativi fondi, in applicazione della [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:05/06/1965
Numero:759


Sommario
Art. 1.      L'aliquota da prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennità di buonuscita a carico del Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente [...]
Art. 2.      L'aliquota da prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennità di buonuscita a carico dell'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato è stabilita, [...]
Art. 3.      A partire dal 1° marzo 1966 la tabella di cui alla lettera a) dell'art. 15 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, è sostituita da quella allegata al presente decreto
Art. 4.      L'art. 8 della legge 27 novembre 1956, n. 1407, è abrogato con effetto dal 1° marzo 1966
Art. 5.      Per i casi di cessazione dal servizio anteriori al 1° marzo 1966 degli iscritti al Fondo di previdenza, gli importi annui dei relativi assegni vitalizi, che abbiano decorrenza posteriore a tale [...]
Art. 6.      Gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di riversibilità in corso di godimento al 1° marzo 1966, vengono riliquidati, con effetto da tale data, con l'applicazione delle norme di cui al [...]
Art. 7.      Gli importi annui degli assegni vitalizi facoltativi, di cui all'art. 20 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, tanto per gli assegni già conferiti, quanto per quelli da conferire, sono elevati, [...]


§ 98.1.30370 - D.P.R. 5 giugno 1965, n. 759.

Nuove norme sui trattamenti previdenziali dei dipendenti statali e sul sistema finanziario di gestione dei relativi fondi, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

(G.U. 10 luglio 1965, n. 170)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268, concernente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

     Decreta:

 

     Art. 1.

     L'aliquota da prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennità di buonuscita a carico del Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, è stabilita, per i casi di cessazione dal servizio aventi effetto dal 1° marzo 1966 e successivamente, in un dodicesimo dell'80 per cento dell'ultimo stipendio annuo, paga o retribuzione, per ogni anno di servizio computabile.

     Dalla stessa data del 1° marzo 1966 il contributo dovuto per ogni iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato è stabilito in misura pari al 5,10 per cento delle competenze indicate nel precedente comma considerate in ragione dell'80 per cento ed è ripartito per il 2,50 per cento a carico del personale e per il 2,60 per cento a carico della Amministrazione di appartenenza.

     A decorrere dal 1° gennaio 1968 e successivamente ogni due anni il contributo di cui al precedente comma è maggiorato, a carico dell'Amministrazione, in ragione dello 0,50 per cento delle competenze indicate nel primo comma considerate per l'80 per cento, fino a raggiungere l'aliquota complessiva dell'8,10 per cento.

 

          Art. 2.

     L'aliquota da prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennità di buonuscita a carico dell'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato è stabilita, per i casi di cessazione dal servizio aventi effetto dal 1° marzo 1966 e successivamente, in un dodicesimo dell'80 per cento dell'importo annuo delle competenze previste dal primo comma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1960, n. 182, per ogni anno di servizio computabile.

     A decorrere dalla stessa data del 1° marzo 1966 il personale delle Ferrovie dello Stato viene sottoposto ad una ritenuta, a favore dell'Opera di previdenza, pari al 3,50 per cento dell'80 per cento delle competenze previste dal primo comma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1960, n. 182.

     Il contributo dovuto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato all'Opera di previdenza a favore del personale, calcolato sull'80 per cento delle competenze suddette, viene stabilito come segue: 5,50 per cento a decorrere dal 1° marzo 1966; 6,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1967; 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1968; 8,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1969; 9 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1970.

 

          Art. 3.

     A partire dal 1° marzo 1966 la tabella di cui alla lettera a) dell'art. 15 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, è sostituita da quella allegata al presente decreto.

     Dalla stessa data, è elevato da L. 5.100 a L. 18.000 l'aumento per ogni compartecipe oltre il primo, dovuto per gli assegni vitalizi indiretti e di riversibilità, nei casi di gruppi di superstiti previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127.

 

          Art. 4.

     L'art. 8 della legge 27 novembre 1956, n. 1407, è abrogato con effetto dal 1° marzo 1966.

 

          Art. 5.

     Per i casi di cessazione dal servizio anteriori al 1° marzo 1966 degli iscritti al Fondo di previdenza, gli importi annui dei relativi assegni vitalizi, che abbiano decorrenza posteriore a tale data, sono determinati con l'applicazione delle norme di cui al precedente art. 3 prendendo a base, per ciascun assegno, quale ultima retribuzione annua contributiva dell'iscritto, quella virtuale al 1° marzo 1966.

     Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva virtuale di cui al comma precedente, si considera, in corrispondenza del grado o della qualifica rivestita dall'iscritto alla data della cessazione, il trattamento economico iniziale al 1° marzo 1966 previsto per la corrispondente qualifica dal presente decreto. Per l'iscritto non appartenente alle categorie di personali considerati dal presente decreto, viene attribuito, come grado o qualifica rivestita alla data della cessazione, quella del personale civile di ruolo dello Stato cui alla data stessa spettava un trattamento economico iniziale pari o immediatamente inferiore a quello ultimo effettivamente goduto dall'iscritto, considerando tale trattamento per la parte sulla quale era operante la ritenuta ai fini previdenziali.

 

          Art. 6.

     Gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di riversibilità in corso di godimento al 1° marzo 1966, vengono riliquidati, con effetto da tale data, con l'applicazione delle norme di cui al precedente art. 3, prendendo a base, per ciascuno assegno, quale ultima retribuzione annua contributiva dell'iscritto, quella virtuale al 1° marzo 1966 determinata nel modo indicato al comma secondo del precedente art. 5.

 

          Art. 7.

     Gli importi annui degli assegni vitalizi facoltativi, di cui all'art. 20 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, tanto per gli assegni già conferiti, quanto per quelli da conferire, sono elevati, con effetto dal 1° marzo 1966 a lire:

     144.000 per gli assegni vitalizi diretti;

     132.000 per gli assegni vitalizi a favore della vedova;

     120.000 per gli assegni vitalizi a favore degli altri superstiti contemplati dall'art. 18 della citata legge 25 novembre 1957, n. 1139.

 

 

     Tabella degli assegni vitalizi indiretti o di riversibilità, a favore dei superstiti aventi diritto, relativi ai casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° marzo 1966

 

Ultima retribuzione annua contributiva dell'iscritto

Importo annuo per 12 mensilità dell'assegno vitalizio a favore: degli orfani e della vedova, genitori, fratelli, sorelle

Fino a L. 800.000

114.000

93.000

da L. 800.001 a L. 1.000.000

135.000

112.500

da L. 1.000.001 a L. 1.200.000

165.000

137.500

da L. 1.200.001 a L. 1.400.000

195.000

162.500

da L. 1.400.001  a L. 1.600.000

225.000

187.500

da L. 1.600.001 a L. 1.800.000

255.000

212.500

da L. 1.800.001 a L. 2.000.000

285.000

237.500

da L. 2.001.001 a L. 2.200.000

315.000

262.500

da L. 2.200.001 a L. 2.400.000

345.000

287.500

da L. 2.400.001 a L. 2.600.000

375.000

312.500

da L. 2.600.001 a L. 2.800.000

405.000

337.500

da L. 2.800.001 a L. 3.000.000

435.000

362.500

oltre a L. 3.000.000

465.000

387.500