Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 26/01/1948 |
Numero: | 127 |
Sommario |
Art. 1. L'aliquota di un centesimo dell'ultimo stipendio annuo, da prendersi a base per il calcolo dell'indennità di buonuscita ai sensi dell'art. 48 del testo unico approvato [...] |
Art. 2. Per i casi di cessazione dal servizio non anteriori al 1° luglio 1947, l'aliquota di un sessantesimo dell'ultimo stipendio annuo, da prendersi a base per il calcolo [...] |
Art. 3. Per i casi in cui gli assegni vitalizi indiretti hanno decorrenza non anteriore al 1° luglio 1947, la tabella degli assegni medesimi annessa al regio decreto legislativo [...] |
Art. 4. Per gli assegni vitalizi indiretti con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1947, l'aumento di L. 360 annue previsto dall'art. 6 del regio decreto legislativo 20 maggio [...] |
Art. 5. Le misure degli assegni vitalizi a carico dei fondi dell'ex Cassa sovvenzioni previste dall'art. 11 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395 - che ha [...] |
Art. 6. L'assegno temporaneo di contingenza a favore dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'ex Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato o [...] |
Art. 7. Gli assegni vitalizi indiretti a carico dell'ex Opera di previdenza, aventi una decorrenza anteriore al 1° luglio 1947, sono elevati, da quest'ultima data [...] |
§ 46.8.141 - D.P.R. 26 gennaio 1948, n. 127.
Miglioramenti alle prestazioni concesse dalla ex Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e dalla ex Cassa sovvenzioni.
(G.U. 16 marzo 1948, n. 64)
L'aliquota di un centesimo dell'ultimo stipendio annuo, da prendersi a base per il calcolo dell'indennità di buonuscita ai sensi dell'art. 48 del testo unico approvato con
Rimangono fermi gli aumenti di un decimo, due decimi o tre decimi previsti dal terzo comma del suddetto art. 48.
Per i casi di cessazione dal servizio contemplati dal primo comma del presente articolo l'indennità di buonuscita non può essere inferiore a L. 10.000.
Per i casi di cessazione dal servizio non anteriori al 1° luglio 1947, l'aliquota di un sessantesimo dell'ultimo stipendio annuo, da prendersi a base per il calcolo dell'assegno vitalizio diretto ai sensi dell'art. 22 del testo unico approvato con
Per i casi in cui gli assegni vitalizi indiretti hanno decorrenza non anteriore al 1° luglio 1947, la tabella degli assegni medesimi annessa al regio
Per gli assegni vitalizi indiretti con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1947, l'aumento di L. 360 annue previsto dall'art. 6 del regio
Le misure degli assegni vitalizi a carico dei fondi dell'ex Cassa sovvenzioni previste dall'art. 11 del regio
a) lire 18.000 annue per gli impiegati;
b) lire 16.800 annue per le vedove con prole minorenne o con prole maggiorenne inabile a proficuo lavoro;
c) lire 14.000 annue per le vedove senza prole o con prole maggiorenne non inabile a proficuo lavoro, nonchè per gli orfani;
d) lire 12.000 annue per i genitori.
Gli importi degli assegni vitalizi stabiliti dal presente articolo hanno effetto dal 1° luglio 1947 per gli assegni aventi una decorrenza anteriore a tale data.
L'assegno temporaneo di contingenza a favore dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'ex Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato o dell'ex Cassa sovvenzioni, concesso con l'art. 1 del regio
Gli assegni vitalizi indiretti a carico dell'ex Opera di previdenza, aventi una decorrenza anteriore al 1° luglio 1947, sono elevati, da quest'ultima data rispettivamente a L. 18.000 annue per gli assegni a favore di vedove e a L. 15.000 annue per gli assegni a favore di orfani, genitori o collaterali.
Con effetto dalla stessa data la misura minima degli assegni vitalizi diretti a carico dell'ex Opera di previdenza, aventi una decorrenza anteriore al 1° luglio 1947, è elevata a L. 18.000 annue.
Tabella degli assegni vitalizi con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1947 da corrispondersi alla vedova e agli altri superstiti degli iscritti all'Opera di previdenza.
Stipendio annuo spettante all'iscritto alla data di cessazione dal servizio, compresi gli assegni valutabili per la pensione |
Assegno alla vedova |
Assegno agli orfani, ai fratelli, alle sorelle e ai genitori |
fino a L. 150.000 |
18.000 |
15.000 |
da L. 150.001 fino a L. 175.000 |
21.000 |
18.000 |
da L. 175.001 fino a L. 200.000 |
24.000 |
21.000 |
da L. 200.001 fino a L. 225.000 |
27.000 |
24.000 |
da L. 225.001 fino a L. 250.000 |
30.000 |
27.000 |
da L. 250.001 fino a L. 275.000 |
33.000 |
30.000 |
da L. 275.001 fino a L. 300.000 |
36.000 |
33.000 |
da L. 300.001 fino a L. 325.000 |
39.000 |
36.000 |
da L. 325.001 fino a L. 375.000 |
42.000 |
39.000 |
da L. 350.001 fino a L. 375.000 |
45.000 |
42.000 |
da L. 375.001 fino a L. 400.000 |
48.000 |
45.000 |
da L. 400.001 fino a L. 425.000 |
51.000 |
48.000 |
da L. 425.001 fino a L. 450.000 |
54.000 |
51.000 |
oltre L. 450.000 |
57.000 |
54.000 |