Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 30/08/1952 |
Numero: | 1337 |
Sommario |
Art. unico. L'art. 3 del regio decreto 3 gennaio 1944, n. 15, è sostituito dal seguente |
§ 98.1.29481 - D.P.R. 30 agosto 1952, n. 1337. [1]
Modificazioni alla costituzione della Commissione militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare.
(G.U. 6 novembre 1952, n. 257)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il
Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
L'art. 3 del
"Le deliberazioni della Commissione sono prese con l'intervento di tutti i suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
"In caso di assenza o di legittimo impedimento, il presidente è sostituito dal membro più anziano. Verificandosi tale sostituzione o nel caso di assenza o legittimo impedimento di un membro effettivo, la Commissione è integrata da un membro supplente".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[1] Abrogato dall'art. 2 del