Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 70. Onorificenze |
Capitolo: | 70.1 decorazioni militari e civili |
Data: | 03/01/1944 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. La Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita delle decorazioni al valor militare, di cui al R. decreto 30 marzo 1933, n. 422, e successive modificazioni, ha sede [...] |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. Restano in vigore le disposizioni del R. decreto 30 marzo 1933, n. 422, e successive modificazioni, che non siano in contrasto con quelle contenute nel presente decreto. |
Art. 5. Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno. |
§ 70.1.29 - R.D. 3 gennaio 1944, n. 15. [1]
Modifiche alla costituzione della Commissione militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare
(G.U. 29 gennaio 1944, n. 4)
La Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita delle decorazioni al valor militare, di cui al R. decreto 30 marzo 1933, n. 422, e successive modificazioni, ha sede presso il Ministero della guerra.
Restano in vigore le disposizioni del R. decreto 30 marzo 1933, n. 422, e successive modificazioni, che non siano in contrasto con quelle contenute nel presente decreto.
Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno.
[1] Abrogato dall'art. 2 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 3 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 3 del