§ 70.1.12 - R.D. 30 marzo 1933, n. 422.
Organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:30/03/1933
Numero:422


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 1 bis. 
Art. 2.  [4]
Art. 3.  [5]
Art. 4.  [6]
Art. 5.  [7]
Art. 6.      Le proposte di conferimento delle medaglie o della croce di guerra al valor militare, redatte su apposito modulo, sono rimesse dal Ministro competente alla segreteria della Commissione
Art. 7.  [8]
Art. 8.      Per ciascuna proposta la Commissione esprime parere sulla convenienza della concessione avendo riguardo sia alla natura dell'atto di ardimento ed a tutti gli elementi che lo costituiscono, sia [...]
Art. 9.      Di ciascuna seduta della Commissione è redatto apposito processo verbale, firmato dal presidente, dai membri che vi hanno partecipato e dal segretario
Art. 10.      I lavori della Commissione hanno carattere riservato e non debbono essere portati a conoscenza né degli interessati né di altre persone
Art. 11.      In applicazione dell'art. 7 della legge 24 marzo 1932, n. 453, la Commissione di cui all'art. 2 del presente decreto, è costituita anche al fine di esprimere parere sui casi per i quali, a senso [...]
Art. 12. 


§ 70.1.12 - R.D. 30 marzo 1933, n. 422. [1]

Organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare

(G.U. 17 maggio 1933, n. 115)

 

     Art. 1. [2]

     1. La funzione consultiva sulle proposte di concessione e di perdita di medaglie o di croci di guerra al valor militare, di cui al regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, e alla legge 24 marzo 1932, n. 453, è affidata alla Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare, di seguito denominata: “Commissione”, che ha sede presso il Ministero della difesa.

 

     Art. 1 bis. [3]

     1. La Commissione è costituita da ufficiali generali o ammiragli in servizio permanente, secondo la seguente composizione:

     a) Presidente: un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente, più elevato in grado o più anziano dei rimanenti membri effettivi e supplenti della Commissione; l'incarico è conferito:

     1) secondo una rotazione così stabilita: Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei carabinieri;

     2) per la durata di un anno, rinnovabile una sola volta;

     b) membri effettivi:

     1) per le proposte di competenza dell'Esercito: due generali dell'Esercito, un ufficiale ammiraglio della Marina, un generale dell'Aeronautica e un generale dell'Arma dei carabinieri;

     2) per le proposte di competenza della Marina: un generale dell'Esercito, due ufficiali ammiragli della Marina, un generale dell'Aeronautica e un generale dell'Arma dei carabinieri;

     3) per le proposte di competenza dell'Aeronautica: un generale dell'Esercito, un ufficiale ammiraglio della Marina, due generali dell'Aeronautica e un generale dell'Arma dei carabinieri;

     4) per le proposte di competenza dell'Arma dei carabinieri: un generale dell'Esercito, un ufficiale ammiraglio della Marina, un generale dell'Aeronautica e due generali dell'Arma dei carabinieri;

     c) membri supplenti: un generale dell'Esercito, un ufficiale ammiraglio della Marina, un generale dell'Aeronautica e un generale dell'Arma dei carabinieri.

     2. Il presidente e i membri effettivi e supplenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.

     3. Nel numero dei membri effettivi previsti per ciascuna Forza armata è compreso l'ufficiale generale o ammiraglio che ricopre la carica di presidente della Commissione. All'occorrenza è fatto cessare l'ufficiale generale o ammiraglio meno elevato in grado o, a parità di grado, meno anziano in ruolo.

 

          Art. 2. [4]

     [La Commissione di cui all'articolo precedente, è, a seconda dei casi, così sostituita:

Presidente:

un generale di corpo d'armata comandante designato d'armata o comandante di corpo d'armata in s.p.e.

Membri effettivi:

Per le proposte di competenza del Ministro per la guerra:

due generali Regio esercito in s.p.e.;

un ammiraglio in s.p.e.;

un generale Regia aeronautica in s.p.e.

Per le proposte di competenza del Ministro per la marina:

tre ammiragli in s.p.e.;

un generale Regia aeronautica in s.p.e.

Per le proposte di competenza del Ministro per l'aeronautica:

tre generali Regia aeronautica in s.p.e.;

un ammiraglio in s.p.e.

 

Quando trattisi di proposte di competenza del Ministro per le colonie, fa parte della Commissione - costituita nella prima delle tre forme sopra specificate - in sostituzione di uno dei membri effettivi, ufficiali generali del Regio esercito, il capo dell'ufficio militare del Ministero delle colonie; mentre due degli altri membri effettivi dovranno possibilmente essere scelti tra ufficiali in s.p.e. che abbiano prestato servizio in Colonia.

 

Quando trattisi di proposte relative a militari appartenenti a forze diverse, i quali abbiano insieme partecipato alla stessa impresa, il presidente ha facoltà di convocare di volta in volta la Commissione costituita con la rappresentanza di due membri per le forze militari cui i proposti appartengono, e di un membro per l'altra forza militare.

 

Alla nomina del presidente e dei membri effettivi della Commissione si provvede rispettivamente con decreti dei Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le colonie, da registrare alla Corte dei conti.

 

Con gli stessi decreti si provvede pure, da parte di ciascuno dei detti Ministri, alla nomina di due membri supplenti].

 

          Art. 3. [5]

     1. Nel caso di assenza o di legittimo impedimento, il presidente è sostituito dal membro effettivo più anziano. Verificandosi tale sostituzione, la Commissione è integrata dal membro supplente della medesima Forza armata cui appartiene il presidente.

     2. I membri supplenti intervengono alle sedute della Commissione nei casi di assenza o di legittimo impedimento dei rispettivi membri effettivi e hanno, come questi, voto deliberativo. Inoltre, i membri supplenti intervengono con potere di voto deliberativo qualora chiamati a sostituire i membri effettivi della Commissione nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2.

 

          Art. 4. [6]

     1. Le funzioni di segretario della Commissione sono conferite con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, ad un ufficiale superiore in servizio permanente, di grado non inferiore a tenente colonnello.

 

          Art. 5. [7]

     1. La Commissione, validamente costituita con l'intervento del presidente e dei membri effettivi indicati in una delle quattro situazioni disciplinate dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), delibera a maggioranza assoluta dei voti e con l'intervento di tutti i suoi componenti. I membri effettivi sono sostituiti dai rispettivi membri supplenti in caso di assenza o di legittimo impedimento. Non è ammessa l'astensione al voto del presidente e dei membri della Commissione.

     2. Nei casi in cui le proposte di conferimento della decorazione riguardino militari appartenenti a Forze armate diverse, i quali abbiano partecipato insieme alla stessa impresa, il presidente ha facoltà di convocare di volta in volta la Commissione costituita con la rappresentanza di due membri delle Forze armate cui i proposti appartengono e di un membro delle altre Forze armate. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

 

          Art. 6.

     Le proposte di conferimento delle medaglie o della croce di guerra al valor militare, redatte su apposito modulo, sono rimesse dal Ministro competente alla segreteria della Commissione.

     Esse sono accompagnate dai documenti atti a comprovare la realtà e le circostanze del fatto ed a porre in evidenza tutti gli elementi del valore quali sono precisati dal R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423.

     Quando, eventualmente, l'autore di un atto di valore militare trovisi in taluna delle condizioni previste dalla legge 24 marzo 1932, n. 453, a cura del Ministro competente sono pure comunicati alla Commissione tutti i documenti idonei a precisare la sua posizione.

 

          Art. 7. [8]

     1. La Commissione è convocata per ordine del presidente e l'avviso di convocazione è comunicato, a cura della segreteria, ai soli membri effettivi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), interessati alle proposte di conferimento poste all'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima del giorno della seduta, onde sia possibile provvedere tempestivamente alla eventuale sostituzione di quelli di essi che non possano intervenirvi, con i rispettivi membri supplenti.

 

          Art. 8.

     Per ciascuna proposta la Commissione esprime parere sulla convenienza della concessione avendo riguardo sia alla natura dell'atto di ardimento ed a tutti gli elementi che lo costituiscono, sia ai precedenti dell'autore, in relazione alle disposizioni della legge 24 marzo 1932, numero 453.

     La Commissione si pronuncia pure sul grado della decorazione da conferire e propone la formula della relativa motivazione.

 

          Art. 9.

     Di ciascuna seduta della Commissione è redatto apposito processo verbale, firmato dal presidente, dai membri che vi hanno partecipato e dal segretario.

     I pareri della Commissione sono trascritti in apposito registro tenuto dal segretario di essa.

     Copia del processo verbale e dei pareri espressi in ciascuna seduta, firmata dal presidente e dal segretario, è rimessa per i conseguenti provvedimenti al Ministro cui appartiene la iniziativa della proposta.

 

          Art. 10.

     I lavori della Commissione hanno carattere riservato e non debbono essere portati a conoscenza né degli interessati né di altre persone.

     Per i supplementi di istruttoria, dei quali la Commissione ravvisasse eventualmente la necessità, essa si astiene da qualunque indagine e corrisponde unicamente col Ministro cui appartiene la iniziativa della proposta.

 

          Art. 11.

     In applicazione dell'art. 7 della legge 24 marzo 1932, n. 453, la Commissione di cui all'art. 2 del presente decreto, è costituita anche al fine di esprimere parere sui casi per i quali, a senso degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della legge stessa, può essere proposta la perdita delle decorazioni al valor militare.

     La Commissione suddetta, per esprimere tali pareri, è convocata in quella delle forme che il citato art. 2 prescrive per i casi di competenza del Ministro al quale spetta, a norma di legge, la facoltà di proporre la perdita.

     Disposizione transitoria

 

          Art. 12. [9]

     [Sulle proposte di concessione di decorazioni al valor militare e sui reclami già pervenuti alle competenti Amministrazioni centrali alla data del 27 novembre 1932 (data di entrata in vigore del R. decreto 4 novembre 1932, numero 1423), esprimeranno parere gli organi consultivi di ciò incaricati a norma delle disposizioni preesistenti, e cioè:

     la Commissione istituita col R. decreto 15 dicembre 1887;

     il Consiglio superiore di marina;

     la Commissione istituita col R. decreto 2 luglio 1925;

     la Commissione istituita col R. decreto 25 marzo 1929, n. 676.

     Esaurito l'esame delle proposte e dei reclami suddetti, tali organi cesseranno di funzionare per quanto riguarda la consulenza di cui trattasi, dovendo la funzione consultiva in materia di concessioni di medaglie e di croce di guerra al valor militare essere esercitata, a norma dell'art. 11 del R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, dalla Commissione unica costituita col presente decreto.]

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 105.

[3] Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 105.

[4] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 31 dicembre 1973, n. 1076.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 105.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 105.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 105.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 105.

[9] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 105.