§ 98.1.29403 - D.L. 1 luglio 2002, n. 126 [2] .
Disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni


Settore:Normativa nazionale
Data:01/07/2002
Numero:126


Sommario
Art. 1.  [3]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.29403 - D.L. 1 luglio 2002, n. 126 [1] [2] .

Disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni

(G.U. 1 luglio 2002, n. 152)

 

     Art. 1. [3]

     1. In via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.

     2. In via transitoria e fino alla emanazione di nuove disposizioni che regolano i procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai medesimi procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 2 agosto 2002, n. 175. La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 2004, n. 178 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata contro il presente decreto.

[2] L'art. 15 del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito dalla L. 1 agosto 2003, n. 200, ha prorogato al 30 giugno 2006 le disposizioni previste dal presente decreto.

[3] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.