Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 74. Persona e famiglia |
Capitolo: | 74.2 famiglia |
Data: | 24/04/2001 |
Numero: | 150 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 74.2.38 – D.L. 24 aprile 2001, n. 150. [1]
Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni.
(G.U. 26 aprile 2001, n. 96).
1. In via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal titolo II, capo II della
2. In via transitoria e fino alla emanazione di nuove disposizioni che regolano i procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai medesimi procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto [3].
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla
[3] Comma così modificato dalla