Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 10/09/1998 |
Numero: | 324 |
Sommario |
Art. 1. 1. Nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla Ferrovie dello Stato S.p.a. non si applicano, fino al 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui all'articolo 6 del [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.29354 - D.L. 10 settembre 1998, n. 324 [1].
Disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a.
(G.U. 10 settembre 1998, n. 211)
1. Nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla Ferrovie dello Stato S.p.a. non si applicano, fino al 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui all'articolo 6 del
2. Nei casi in cui il mantenimento in servizio ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 sia già iniziato prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i rapporti di lavoro sono risolti dalla stessa data.
3. Il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a., iscritto al Fondo pensioni di cui all'articolo 209 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[1] Non convertito in legge. A norma dell'art. 43, comma 9,