§ 98.1.29354 - D.L. 10 settembre 1998, n. 324 .
Disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a.


Settore:Normativa nazionale
Data:10/09/1998
Numero:324


Sommario
Art. 1.      1. Nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla Ferrovie dello Stato S.p.a. non si applicano, fino al 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui all'articolo 6 del [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.29354 - D.L. 10 settembre 1998, n. 324 [1].

Disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a.

(G.U. 10 settembre 1998, n. 211)

 

     Art. 1.

     1. Nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla Ferrovie dello Stato S.p.a. non si applicano, fino al 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nella parte in cui consentono il mantenimento in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio per il pensionamento di vecchiaia.

     2. Nei casi in cui il mantenimento in servizio ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 sia già iniziato prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i rapporti di lavoro sono risolti dalla stessa data.

     3. Il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a., iscritto al Fondo pensioni di cui all'articolo 209 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, può optare per il trasferimento della posizione assicurativa, accreditata presso il suddetto Fondo, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS, secondo le disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, anche quando vanti l'iscrizione al solo Fondo pensioni.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1]  Non convertito in legge. A norma dell'art. 43, comma 9, L. 23 dicembre 1998, n. 448, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente articolo.