§ 98.1.29346 - D.L. 13 gennaio 1998, n. 2 .
Disposizioni urgenti concernenti l'impiego di contingenti delle Forze armate in attività di controllo del territorio in Sicilia e nella provincia [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:13/01/1998
Numero:2


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, in attesa della disponibilità di maggiori aliquote dei contingenti di leva da ammettere a prestare servizio quale ausiliario della [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.29346 - D.L. 13 gennaio 1998, n. 2 [1].

Disposizioni urgenti concernenti l'impiego di contingenti delle Forze armate in attività di controllo del territorio in Sicilia e nella provincia di Napoli.

(G.U. 14 gennaio 1998, n. 10)

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, in attesa della disponibilità di maggiori aliquote dei contingenti di leva da ammettere a prestare servizio quale ausiliario della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, le disposizioni del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653, concernenti l'impiego di personale delle Forze armate per esigenze di controllo del territorio nelle province della Sicilia, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 1998. Fino alla stessa data continuano ad applicarsi altresì le disposizioni per l'impiego di personale delle Forze armate per esigenze di controllo del territorio nella provincia di Napoli, di cui al decreto-legge 14 luglio 1997, n. 215, convertito dalla legge 28 agosto 1997, n. 282.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 40.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 12.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 7.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 21.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 3, L. 13 marzo 1998, n. 50, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.