Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 15/09/1997 |
Numero: | 305 |
Sommario |
Art. 1. Trasferimento all'AIMA di fondi per il settore lattiero-caseario |
Art. 2. Disposizioni interpretative dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1982, n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA |
Art. 3. Certificazione dei conti degli organismi pagatori |
Art. 4. Disposizioni integrative |
Art. 5. Proroga termini |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 98.1.29337 - D.L. 15 settembre 1997, n. 305 [1].
Disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'A.I.M.A.
(G.U. 16 settembre 1997, n. 216)
Art. 1. Trasferimento all'AIMA di fondi per il settore lattiero-caseario
1. Per corrispondere agli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1991, è autorizzato il trasferimento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) dell'importo di lire 1.000 miliardi per l'anno 1997, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2. Disposizioni interpretative dell'articolo 10 della
1. All'articolo 10, primo comma, lettera a), della
2. L'articolo 10, sesto comma, della
Art. 3. Certificazione dei conti degli organismi pagatori
1. In attesa dell'istituzione dell'apposito organismo per la certificazione dei conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti - AIMA ed Ente nazionale risi - questi ultimi possono continuare ad affidare detta certificazione, di cui all'articolo 3 del
Art. 4. Disposizioni integrative
1. All'articolo 14, comma 1, del
Art. 5. Proroga termini
1. I termini previsti dall'articolo 1, comma 3, del
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,