§ 98.1.29337 - D.L. 15 settembre 1997, n. 305 .
Disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'A.I.M.A.


Settore:Normativa nazionale
Data:15/09/1997
Numero:305


Sommario
Art. 1.  Trasferimento all'AIMA di fondi per il settore lattiero-caseario
Art. 2.  Disposizioni interpretative dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1982, n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA
Art. 3.  Certificazione dei conti degli organismi pagatori
Art. 4.  Disposizioni integrative
Art. 5.  Proroga termini
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 98.1.29337 - D.L. 15 settembre 1997, n. 305 [1].

Disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'A.I.M.A.

(G.U. 16 settembre 1997, n. 216)

 

     Art. 1. Trasferimento all'AIMA di fondi per il settore lattiero-caseario

     1. Per corrispondere agli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1991, è autorizzato il trasferimento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) dell'importo di lire 1.000 miliardi per l'anno 1997, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2. Disposizioni interpretative dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1982, n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA

     1. All'articolo 10, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1982, n. 610, le parole: "disponibilità finanziarie" si interpretano come comprensive delle disponibilità rivenienti dall'avanzo di amministrazione, che costituisce una apposita posta del bilancio di previsione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

     2. L'articolo 10, sesto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, deve intendersi come diretto a regolare esclusivamente i rapporti finanziari tra lo Stato, e per esso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e l'Unione europea.

 

          Art. 3. Certificazione dei conti degli organismi pagatori

     1. In attesa dell'istituzione dell'apposito organismo per la certificazione dei conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti - AIMA ed Ente nazionale risi - questi ultimi possono continuare ad affidare detta certificazione, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, con riferimento alle spese a carico del FEOGA - Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, a società abilitate alla certificazione contabile, non controllate dallo Stato, né direttamente né indirettamente, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.

 

          Art. 4. Disposizioni integrative

     1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con l'assistenza di una segreteria tecnica composta, in relazione alla rilevanza dell'intervento, da uno o più dipendenti del competente Servizio per la contrattazione programmata, i cui oneri di funzionamento sono posti parimenti a carico dei fondi stanziati per l'accordo o contratto di programma.".

 

          Art. 5. Proroga termini

     1. I termini previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, sono prorogati di sessanta giorni.

 

          Art. 6. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 27 gennaio 1998, n. 5, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.