§ 98.1.29301 - D.L. 20 settembre 1996, n. 487 .
Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:20/09/1996
Numero:487


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere da parte degli enti di cui alla delibera CIPE dell'11 febbraio 1988, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a [...]
Art. 2.      1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, è aggiunto, in fine, il seguente [...]
Art. 3.      1. In relazione alla delibera del CIPE dell'8 agosto 1995 concernente l'accelerazione del completamento dei progetti FIO, le autorizzazioni di spesa iscritte annualmente [...]
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.29301 - D.L. 20 settembre 1996, n. 487 [1].

Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento di progetti FIO.

(G.U. 21 settembre 1996, n. 222)

 

     Art. 1.

     1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere da parte degli enti di cui alla delibera CIPE dell'11 febbraio 1988, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a prelevare dal conto corrente di tesoreria n. 20111 denominato "Cassa depositi e prestiti - Contributi FESR ai comuni", le somme disponibili necessarie per il pagamento del contributo comunitario a fronte dell'intero importo degli stati di avanzamento dell'intervento e dello stato finale purché presentati entro il 30 settembre 1996 dandone comunicazione al Ministero del bilancio e della programmazione economica, al fine della ratificazione della spesa mediante lettera di conferma.

     2. Il limite del 90 per cento delle risorse impegnate di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 11 giugno 1991, n. 209, è soppresso.

     3. Il Ministero del tesoro autorizza, in via preventiva e generale per i decreti concessivi emessi, la Cassa depositi e prestiti a disporre la liquidazione delle spese documentate sugli stati di avanzamento dell'intervento, comprensive di quelle per varianti e per le compensazioni di spese previste, sempre nel limite della spesa totale ammessa ai benefici della legge 28 novembre 1980, n. 784.

     4. I comuni e loro concessionari che hanno terminato, ma non ancora collaudato le opere, al fine di utilizzare i contributi comunitari nel termine prescritto, devono presentare alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 30 settembre 1996, lo stato finale di spesa compiutamente documentato e corredato da dichiarazione giurata del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione e la veridicità delle voci esposte.

     5. La Cassa depositi e prestiti, esperita la relativa istruttoria, liquida, avvalendosi delle disponibilità esistenti sui conti correnti di Tesoreria, le somme relative al saldo totale, somme che saranno considerate erogazioni definitive a tutti gli effetti solo dopo il completamento della documentazione finale di spesa e relativa istruttoria per l'approvazione degli atti di collaudo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dopo il decreto del Ministro del tesoro.

     6. Le garanzie rilasciate dal concessionario del buon esito del collaudo continuano ad avere efficacia fino all'approvazione del collaudo finale.

     7. La documentazione di collaudo dovrà, a pena di decadenza delle agevolazioni, essere trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'istruttoria finale entro il 30 settembre 1997.

     8. Per gli interventi non ultimati entro il 30 settembre 1996, i lavori possono essere completati con presentazione dello stato finale di spesa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, entro il 31 ottobre 1998. Restano confermati i contributi nazionali previsti ove la corrispondente quota parte residua del contributo comunitario non più riconoscibile dall'Unione europea sia surrogata da mezzi finanziari propri dei soggetti responsabili degli interventi. Per i progetti per i quali non sia stato presentato entro il 31 ottobre 1998 lo stato finale di spesa è dichiarata la decadenza, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari. Analogamente si provvede qualora la documentazione di collaudo non sia trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 aprile 1999.

     9. Entro il 30 giugno 1997 il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, integrato per lo specifico scopo da rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede alla verifica di tutti gli interventi per i quali non sia stato presentato il primo stato di avanzamento dei lavori entro il 31 dicembre 1996; viene dichiarata la decadenza dei relativi finanziamenti, qualora da una valutazione complessiva dello stato dei lavori risulti che l'intervento non potrà essere ultimato entro il 31 ottobre 1998.

     10. La dichiarazione di decadenza comporta l'obbligo di restituzione dei contributi già concessi maggiorati dagli interessi al tasso legale.

     11. E' soppressa la disposizione di cui all'ultimo comma, punto 1, della delibera CIPE del 27 aprile 1984.

     12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi relativi alla realizzazione degli adduttori di competenza ENI-SNAM.

 

          Art. 2.

     1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui la mancata attuazione degli interventi dipenda da grave inadeguatezza strutturale, organizzativa e funzionale della pubblica amministrazione e l'urgenza sia tale da non consentire di procedere diversamente, il commissario ad acta può provvedere mediante apposita convenzione con altri soggetti, tecnicamente idonei".

 

          Art. 3.

     1. In relazione alla delibera del CIPE dell'8 agosto 1995 concernente l'accelerazione del completamento dei progetti FIO, le autorizzazioni di spesa iscritte annualmente con legge finanziaria nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono destinate, nei limiti delle predette iscrizioni in bilancio, a rimborsare la Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni che la medesima è autorizzata a porre a disposizione per l'attuazione dei progetti in conseguenza del mancato cofinanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti. Le suddette anticipazioni sono versate dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, per la parte di rispettiva competenza ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni interessate ed al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per le regioni. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, L. 31 marzo 1998, n. 73, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.