Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 19/03/1996 |
Numero: | 131 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.29112 - D.L. 19 marzo 1996, n. 131 [1].
Disposizioni urgenti per la funzionalità dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT).
(G.U. 19 marzo 1996, n. 66)
1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al
2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1993, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno 1996, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.
3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 30 giugno 1996 saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici.
4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del
5. I posti nell'organico dei SERT, istituiti dall'articolo 6 del
6. Restano ferme le disposizioni limitative in materia di assunzioni contenute nella
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 4,