§ 98.1.29033 - D.L. 30 dicembre 1995, n. 568 .
Utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale.


Settore:Normativa nazionale
Data:30/12/1995
Numero:568


Sommario
Art. 1.  Rinnovi contrattuali
Art. 2.  Giochi del Mediterraneo e Mondiali di sci
Art. 3.  Sviluppo di Reggio Calabria
Art. 4.  Elicotteri per i vigili del fuoco
Art. 5.  Aree protette
Art. 6.  Investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno
Art. 7.  Mantenimento di somme nel bilancio dello Stato
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 98.1.29033 - D.L. 30 dicembre 1995, n. 568 [1].

Utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale.

(G.U. 30 dicembre 1995, n. 303)

 

     Art. 1. Rinnovi contrattuali

     1. Le somme iscritte al capitolo 6868 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, unitamente a quelle assegnate sui capitoli relativi alle competenze accessorie in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

          Art. 2. Giochi del Mediterraneo e Mondiali di sci

     1. Per la completa realizzazione degli interventi previsti dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 235, le somme stanziate per l'anno 1995 e non impegnate al termine dell'esercizio medesimo sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nel corso del 1996.

 

          Art. 3. Sviluppo di Reggio Calabria

     1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7652 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 e precedenti, non impegnate entro tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1996.

     2. Le disponibilità giacenti sui capitoli 2839 e 2840 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 1994, non impegnate entro l'anno di competenza, possono esserlo negli anni successivi.

 

          Art. 4. Elicotteri per i vigili del fuoco

     1. Le disponibilità dei capitoli 3148 e 2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, eventualmente non impegnate entro l'anno 1995, possono esserlo nell'anno successivo.

 

          Art. 5. Aree protette

     1. Le somme ancora da impegnare alla data del 27 ottobre 1995 sui residui di stanziamento dei capitoli 1556, 1557, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7411 e 8360, iscritti nella tabella n. 19 - Ministero ambiente, mantenute tra i residui passivi per effetto del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, sono ulteriormente conservate in bilancio fino alla data del 31 dicembre 1996.

     2. Il termine di cui all'art. 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è differito al 30 giugno 1996. Il Ministro dell'ambiente procede entro tale data all'istituzione del Parco nazionale della Val d'Agri, a norma del comma 3 del medesimo art. 35.

 

          Art. 6. Investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno

     1. Tutti i contratti e le convenzioni relativi agli interventi trasferiti ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono differiti, ancorchè scaduti, fino al completamento delle attività progettuali e comunque non oltre le scadenze previste dall'Unione europea per quelli relativi a progetti che beneficiano di cofinanziamento comunitario.

     2. Anche per consentire l'utilizzo del concorso finanziario dell'Unione europea, le risorse derivanti da revoche relative a progetti di cui al comma 1, disposte dai Ministeri competenti, affluiscono al Fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, per essere riassegnate ad appositi capitoli dei medesimi Ministeri.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7. Mantenimento di somme nel bilancio dello Stato

     1. Le disponibilità in conto competenza e in conto residui del capitolo 7851, e in conto residui dei capitoli 7853 e 8205 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno successivo.

 

          Art. 8. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2, comma 2, lett. v), L. 19 maggio 1997, n. 137, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 5, comma 1, del presente decreto.