Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 17/03/1995 |
Numero: | 82 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga" di cui all'art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della [...] |
Art. 2. 1. Le somme stanziate per il Fondo di cui all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei [...] |
Art. 3. 1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti [...] |
Art. 4. 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti, al numero di posti residenziali e semiresidenziali [...] |
Art. 5. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito fino al 31 dicembre 1995 e comunque fino al trasferimento alle [...] |
Art. 6. 1. All'art. 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti [...] |
Art. 7. 1. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: "Agli [...] |
Art. 8. 1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al [...] |
Art. 9. 1. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto |
Art. 10. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.28837 - D.L. 17 marzo 1995, n. 82 [1].
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
(G.U. 20 marzo 1995, n. 66)
1. Il "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga" di cui all'art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con
2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè il Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:
a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo;
b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea;
c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari;
d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;
e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;
f) alla realizzazione dei programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti.
3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati.
4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con
5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con
1. Le somme stanziate per il Fondo di cui all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei due anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994.
2. Le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1995, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni.
3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso anno, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.
4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati.
5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'art. 61-bis del
6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'art. 65 del
7. All'art. 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con
8. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'art. 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti.
9. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.
1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con
3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo.
4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti, al numero di posti residenziali e semiresidenziali delle sedi operative e dei programmi attivati, le somme da destinare al finanziamento di enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, nella misura del 25 per cento delle disponibilità del Fondo. Le regioni provvedono ed erogare i finanziamenti nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'art. 4, comma terzo, del
2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio.
3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 giugno 1995 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. Il tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 provvederà il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.
4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito fino al 31 dicembre 1995 e comunque fino al trasferimento alle regioni delle somme da destinare al finanziamento di enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, previsto all'art. 4 del presente decreto, un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore della tossicodipendenza.
2. Il nucleo compie verifiche a campione sullo stato di attuazione dei progetti finanziati a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, anche su richiesta della commissione istruttoria di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con
3. Il nucleo è composto da quindici esperti, di cui nove in rappresentanza, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali e delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, ovvero tra il personale di documentata esperienza nei settori di attività del nucleo, due rappresentanti delle regioni e quattro esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dal terzo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni. Il nucleo è coordinato, a turni annuali, da un componente designato dal Ministero per la famiglia e la solidarietà sociale.
4. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo componente. I componenti possono compiere le verifiche richieste singolarmente o collegialmente e tutte le amministrazioni ed enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. E' escluso per due anni da qualsiasi finanziamento l'ente o l'amministrazione che rifiuti la propria collaborazione o impedisca le verifiche.
5. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato, ivi compreso quello in rappresentanza della Amministrazione della pubblica istruzione, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 31 della
6. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo è valutato in lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e in lire 420 milioni a decorrere dal 1995, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
1. All'art. 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con
a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:";
b) nella lettera h) del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: "Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.";
c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota non superiore a due decimi della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno "sportello per il cittadino" per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.";
d) al comma 14 le parole: "31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo".
1. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con
2. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con
3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.".
1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al
2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.
3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 30 giugno 1995, saranno attribuiti al solo personale medico o psicologo mediante concorsi pubblici.
4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del
5. Restano ferme le disposizioni limitative in materia di assunzioni contenute nella
1. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. a),