§ 98.1.28519 - D.L. 30 dicembre 1993, n. 552 .
Disposizioni urgenti in materia di farmaci.


Settore:Normativa nazionale
Data:30/12/1993
Numero:552


Sommario
Art. 1.      1. Fino alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di cui al comma 2, alle specialità medicinali per uso umano continuano ad applicarsi i [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28519 - D.L. 30 dicembre 1993, n. 552 [1].

Disposizioni urgenti in materia di farmaci.

(G.U. 30 dicembre 1993, n. 305)

 

     Art. 1.

     1. Fino alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di cui al comma 2, alle specialità medicinali per uso umano continuano ad applicarsi i prezzi in vigore al 31 dicembre 1993.

     2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE fissa i criteri per la definizione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ed emana la conseguente disciplina, stabilendo le procedure relative al regime di sorveglianza applicabile.

     3. E' abrogato il comma 1 dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 17 gennaio 1997, n. 4, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.