Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 19/10/1993 |
Numero: | 420 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al comma 1 dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla [...] |
Art. 2. 1. Al primo periodo del comma 3 dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con [...] |
Art. 3. 1. Al comma 4 dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla [...] |
Art. 4. 1. Dopo il comma 6 dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, [...] |
Art. 5. 1. Le disposizioni di cui al comma 3, nonchè quelle di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 del [...] |
Art. 6. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.28475 - D.L. 19 ottobre 1993, n. 420 [1].
Disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.
(G.U. 20 ottobre 1993, n. 247)
1. Al comma 1 dell'art. 15-bis della
1. Al primo periodo del comma 3 dell'art. 15-bis della
2. Dopo il comma 3 dell'art. 15-bis della
"3-bis. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato entro le date indicate nell'art. 2, comma 1, della
1. Al comma 4 dell'art. 15-bis della
1. Dopo il comma 6 dell'art. 15-bis della
"6-bis. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 4, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione.
6-ter. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del commissario del Governo o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga all'art. 25 del
1. Le disposizioni di cui al comma 3, nonchè quelle di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell'art. 15-bis della
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,