Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.1 disciplina generale |
Data: | 25/02/1993 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. 1. |
Art. 4. 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, il cui mandato è scaduto nel secondo semestre del 1992 o che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovati per [...] |
Art. 5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge |
§ 41.1.161 - D.L. 25 febbraio 1993, n. 42. [1]
Disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993.
(G.U. 25 febbraio 1993, n. 46).
1. [4].
2. Il comma 8 dell'articolo 39 della
1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, il cui mandato è scaduto nel secondo semestre del 1992 o che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono con il primo turno elettorale utile previsto dall'articolo 1 della
2. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali già fissate per domenica 28 marzo 1993 ai sensi della
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla
[2] Sostituisce l'art. 1 della
[3] Sostituisce l'art. 2 della
[4] Sostituisce il comma 4, art. 39, della
[5] Comma così sostituito dalla