Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 05/10/1993 |
Numero: | 399 |
Sommario |
Art. 1. Parcheggi |
Art. 2. Trasporti rapidi di massa |
Art. 3. Trasporti pubblici locali |
Art. 4. Interporti |
Art. 5. Modifica delle procedure per la erogazione di contributi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 98.1.28467 - D.L. 5 ottobre 1993, n. 399 [1].
Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti.
(G.U. 5 ottobre 1993, n. 234)
Art. 1. Parcheggi
1. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede agli adempimenti di cui all'art. 3, comma 3-bis, della
2. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della
"3-bis. Entro il 30 giugno, con cadenza biennale, i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti sono tenuti ad emanare un bando per la concessione in diritto di superficie di aree comunali ai sensi dell'art. 9, comma 4, aperto a tutti i soggetti aventi diritto. Nel bando devono essere specificati i criteri di assegnazione delle aree, finalizzati a realizzare il numero più elevato possibile di posti auto, ad uso di residenti ed operatori economici, a basso costo e ridotto impatto ambientale. Per ciascun intervento il diritto di superficie sui posti auto da realizzare, eventualmente non assegnato ai privati interessati o a società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, può essere assegnato ad associazioni o cooperative di residenti non proprietari e di esercenti attività economiche aventi un insediamento nella zona. Con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane sono determinate le modalità di riparto delle concessioni tra le categorie degli aventi diritto. Le assegnazioni delle aree devono essere effettuate dalle amministrazioni comunali inderogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno di emanazione del bando. Sono esclusi dall'applicazione delle norme della presente legge i bandi pubblicati anteriormente all'8 agosto 1993, semprechè i comuni provvedano entro il mese di dicembre 1993 alla assegnazione in diritto di superficie delle aree di cui all'art. 9, comma 4. I comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti hanno facoltà di emanare i bandi biennali di cui al presente comma".
3. Per il 1993 il bando di cui all'art. 3, comma 3-bis, della
4. All'art. 9, comma 4, della
5. Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i quali i posti auto siano utilizzati in maniera promiscua dai diversi proprietari, allo scopo di definire a livello catastale il rapporto di pertinenzialità tra il parcheggio e gli immobili, il condominio assegna in modo convenzionale ciascun posto auto ad un determinato proprietario, ferma restando a livello di regolamento la facoltà di uso comune dell'intera struttura.
6. Il comma 5 dell'art. 9 della
"5. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 1 del presente articolo, nei limiti delle quantità di cui all'art. 41-sexies della
7. I parcheggi realizzati ai sensi dell'art. 9, comma 1, della
8. Al di fuori dei limiti delle quantità di cui al comma 5 dell'art. 9 della
9. Le Ferrovie dello Stato - S.p.a., direttamente o tramite società da esse controllate, e le aziende di trasporto pubblico locale possono usufruire dei contributi di cui alla
Art. 2. Trasporti rapidi di massa
1. Al fine di assicurare l'unitaria definizione dell'assetto dei trasporti rapidi di massa, gli interventi di cui alla
2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, stabilisce i criteri per l'attuazione del comma 1 al fine di garantire in coerenza con le direttive del CIPET, l'inserimento degli interventi medesimi nell'ambito dei piani regionali di trasporto in attuazione delle norme di cui all'art. 2 della
3. I soggetti competenti a realizzare gli interventi di cui al comma 1, sono tenuti a ricomprendere nei piani finanziari le previsioni di costo relative all'esecuzione delle opere, sia agli oneri generali connessi.
4. Alla commissione costituita, con decreto del Ministro dei trasporti del 20 luglio 1989, per la vigilanza sulla esecuzione dei lavori di cui all'art. 2, comma 3, della
Art. 3. Trasporti pubblici locali
1. Le disponibilità del capitolo 7877 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, ivi compresi i residui degli anni 1991 e 1992, pari complessivamente a 450 miliardi di lire, non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzate in tale anno per la concessione di contributi, fino all'80% della spesa, alle regioni a statuto ordinario da destinare alle finalità di cui all'art. 11, quarto comma, della
2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1993.
Art. 4. Interporti
1. E' abolita la distinzione fra I e II livello degli interporti di cui al capo I della
2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede all'adeguamento delle procedure di attuazione previste dalla
3. Fra i requisiti di ammissibilità per gli interporti ove si preveda la sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose deve essere prevista la presentazione alle autorità competenti di un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli adempimenti previsti dal
4. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi di cui all'art. 6 della
5. L'ammissione ai contributi è disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
6. Sono abrogate le norme di cui al capo I della
7. Ai fini della localizzazione e della realizzazione delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione degli interporti di cui alla
Art. 5. Modifica delle procedure per la erogazione di contributi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali
1. Il comma 3 dell'art. 2 della
"3. Entro il termine previsto dal comma 1, terzo periodo, il programma è trasmesso alla regione, la quale, nei sessanta giorni successivi, lo approva e lo trasmette al Ministro per i problemi delle aree urbane indicando la priorità di intervento. La mancanza di ogni pronuncia da parte della regione nel termine di sessanta giorni equivale all'approvazione del programma medesimo. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto che, unitamente al programma ed alla relativa connessa documentazione, è trasmesso, entro dieci giorni dalla sua formazione, al Ministro per i problemi delle aree urbane il quale provvede, in via sostitutiva, alla determinazione delle priorità a livello regionale sulla base delle risultanze del piano economico-finanziario predetto, con particolare riferimento all'analisi costi-benefici".
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,