§ 98.1.28365 - D.L. 2 marzo 1993, n. 45 .
Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:02/03/1993
Numero:45


Sommario
Art. 1.      1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i termini di cui all'articolo 1, commi 3 e 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con [...]
Art. 2.      1. L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per [...]
Art. 3.      1. Per il 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo di lire 4.000 milioni. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo [...]
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28365 - D.L. 2 marzo 1993, n. 45 [1].

Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi

(G.U. 2 marzo 1993, n. 50)

 

     Art. 1.

     1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i termini di cui all'articolo 1, commi 3 e 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino all'entrata in vigore della legge regionale attuativa del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993.

     2. Gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali decadono dalla carica a decorrere dal 1° gennaio 1993. Il presidente della giunta della regione, su conforme deliberazione della rispettiva giunta, provvede, a decorrere dalla stessa data e, comunque, non oltre il 10 marzo 1993, con proprio decreto, al rinnovo degli amministratori straordinari, confermando gli amministratori uscenti, previa verifica positiva dei risultati di gestione da condurre tenendo anche conto degli atti di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ovvero scegliendo nuovi amministratori tra gli aspiranti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, con le modalità previste dal comma 8 dello stesso articolo 1, da espletarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1992, e che non abbiano raggiunto il sessantacinquesimo anno di età. Per le regioni a statuto ordinario, anche ai fini dell'attuale conferma di amministratori comunque nominati senza che sia stato interpellato il comitato dei garanti, si applicano le modalità previste dal citato comma 8 dell'articolo 1. Nel caso in cui la regione abbia proceduto ad accorpamenti delle unità sanitarie locali, la nomina dell'amministratore straordinario è effettuata direttamente dalla regione in deroga alle modalità previste dall'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge, scegliendo il nominativo dal predetto elenco. Non possono essere confermati o nominati amministratori straordinari coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 7 o nelle condizioni previste dal comma 11 del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 1991.

     3. I comitati dei garanti di cui al decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono soppressi. Le relative funzioni sono attribuite:

     a) al sindaco del comune, nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con un territorio comunale o con una parte di esso;

     b) alla conferenza dei sindaci, quando l'ambito territoriale della unità sanitaria locale comprende il territorio di più comuni.

     4. La conferenza di cui al comma 3, lettera b), è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti e delibera a maggioranza. Ciascun sindaco rappresenta un numero di voti pari al numero dei consiglieri comunali assegnato al comune dallo stesso sindaco rappresentato. La conferenza delibera con le procedure stabilite da specifico regolamento regionale da emanarsi entro il 31 marzo 1993, su proposta della conferenza stessa. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari del consiglio comunale del comune con il maggior numero di abitanti.

     5. Il sindaco o la conferenza dei sindaci definiscono, nell'ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività, esaminano il bilancio di previsione e il conto consuntivo delle unità sanitarie locali, svolgono le verifiche generali sull'andamento delle attività e formulano eventuali osservazioni utili alla predisposizione delle linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni. Il sindaco o la conferenza dei sindaci verificano altresì la coerenza delle decisioni assunte dall'amministratore straordinario rispetto agli atti di indirizzo emanati e presentano semestralmente alla giunta regionale una relazione sull'attività dell'amministratore stesso.

     6. Ai responsabili delle unità sanitarie locali e delle regioni sono estese le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, a far data dalla data di entrata in vigore della predetta legge e si applicano anche ai fatti oggetto di procedimenti in corso.

     7. Le indennità spettanti agli amministratori straordinari sono fissate dalla regione in relazione al numero degli assistiti ed alla dimensione delle strutture ospedaliere esistenti nelle unità sanitarie locali. L'indennità annua, al lordo delle ritenute erariali, è determinata in misura non inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, della indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell'indennità di direzione dei direttori amministrativi capi-servizio delle unità sanitarie locali. L'indennità non può risultare superiore al doppio della predetta somma. All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni. Per i pubblici dipendenti la nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato. E' abrogato il comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111.

     8. Qualora le regioni non adottino gli atti di loro competenza, conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo, previa diffida, provvede in via sostitutiva il Ministro della sanità.

     9. Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente.

     10. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ai sensi dello statuto di autonomia e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche e integrazioni.

     11. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.

     12. I componenti le commissioni degli iscritti agli albi degli odontoiatri, istituite in seno ai consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri ed al comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono eletti, rispettivamente, dall'assemblea degli iscritti agli albi medesimi e dall'assemblea dei presidenti di tali commissioni, appositamente convocate nei termini e con le modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.

 

          Art. 2.

     1. L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono uno psicologo ovvero un medico specialista nella patologia segnalata, in servizio presso l'unità sanitaria locale territorialmente competente per l'istituto ove è iscritto l'alunno.

     2. Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.

     3. L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione, e comunque per non più di un anno.

 

          Art. 3.

     1. Per il 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo di lire 4.000 milioni. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4287 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno.

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 27 ottobre 1993, n. 423, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.