Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 02/03/1993 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. 1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i termini di cui all'articolo 1, commi 3 e 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con [...] |
Art. 2. 1. L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per [...] |
Art. 3. 1. Per il 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo di lire 4.000 milioni. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo [...] |
Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.28365 - D.L. 2 marzo 1993, n. 45 [1].
Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi
(G.U. 2 marzo 1993, n. 50)
1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i termini di cui all'articolo 1, commi 3 e 7, del
2. Gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali decadono dalla carica a decorrere dal 1° gennaio 1993. Il presidente della giunta della regione, su conforme deliberazione della rispettiva giunta, provvede, a decorrere dalla stessa data e, comunque, non oltre il 10 marzo 1993, con proprio decreto, al rinnovo degli amministratori straordinari, confermando gli amministratori uscenti, previa verifica positiva dei risultati di gestione da condurre tenendo anche conto degli atti di cui all'articolo 4, comma 8, della
3. I comitati dei garanti di cui al
a) al sindaco del comune, nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con un territorio comunale o con una parte di esso;
b) alla conferenza dei sindaci, quando l'ambito territoriale della unità sanitaria locale comprende il territorio di più comuni.
4. La conferenza di cui al comma 3, lettera b), è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti e delibera a maggioranza. Ciascun sindaco rappresenta un numero di voti pari al numero dei consiglieri comunali assegnato al comune dallo stesso sindaco rappresentato. La conferenza delibera con le procedure stabilite da specifico regolamento regionale da emanarsi entro il 31 marzo 1993, su proposta della conferenza stessa. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari del consiglio comunale del comune con il maggior numero di abitanti.
5. Il sindaco o la conferenza dei sindaci definiscono, nell'ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività, esaminano il bilancio di previsione e il conto consuntivo delle unità sanitarie locali, svolgono le verifiche generali sull'andamento delle attività e formulano eventuali osservazioni utili alla predisposizione delle linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni. Il sindaco o la conferenza dei sindaci verificano altresì la coerenza delle decisioni assunte dall'amministratore straordinario rispetto agli atti di indirizzo emanati e presentano semestralmente alla giunta regionale una relazione sull'attività dell'amministratore stesso.
6. Ai responsabili delle unità sanitarie locali e delle regioni sono estese le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 4, della
7. Le indennità spettanti agli amministratori straordinari sono fissate dalla regione in relazione al numero degli assistiti ed alla dimensione delle strutture ospedaliere esistenti nelle unità sanitarie locali. L'indennità annua, al lordo delle ritenute erariali, è determinata in misura non inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, della indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell'indennità di direzione dei direttori amministrativi capi-servizio delle unità sanitarie locali. L'indennità non può risultare superiore al doppio della predetta somma. All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni. Per i pubblici dipendenti la nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato. E' abrogato il comma 12 dell'articolo 1 del
8. Qualora le regioni non adottino gli atti di loro competenza, conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo, previa diffida, provvede in via sostitutiva il Ministro della sanità.
9. Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente.
10. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ai sensi dello statuto di autonomia e del
11. L'articolo 1 del
12. I componenti le commissioni degli iscritti agli albi degli odontoiatri, istituite in seno ai consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri ed al comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ai sensi dell'articolo 6 della
1. L'articolo 12, comma 5, della
2. Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della
3. L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione, e comunque per non più di un anno.
1. Per il 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo di lire 4.000 milioni. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4287 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,