§ 98.1.28314 - D.L. 5 ottobre 1992, n. 397 .
Interventi urgenti nelle zone della regione Liguria colpite da eccezionali avversità atmosferiche


Settore:Normativa nazionale
Data:05/10/1992
Numero:397


Sommario
Art. 1.      1. E' assegnato alla regione Liguria, per i primi impegni, un contributo straordinario di lire 70 miliardi per provvedere alla realizzazione degli interventi di somma [...]
Art. 2.      1. In favore dei soggetti residenti, da data anteriore al 22 settembre 1992, nei comuni di cui all'articolo 1, ovvero di quelli che svolgono nelle predette località la [...]
Art. 3.      1. Gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, [...]
Art. 4.      1. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni di cui agli articoli 2 e 3 avverrà, senza aggravi di interessi ed altri oneri, mediante [...]
Art. 5.      1. Per fruire dei benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4 i soggetti legittimati devono produrre al soggetto creditore, per gli adempimenti per i quali intendano [...]
Art. 6.      1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2
Art. 7.      1. Salve le provvidenze di cui all'articolo 8, è assegnato alla regione Liguria un contributo straordinario di lire 30 miliardi per l'erogazione di contributi a sostegno [...]
Art. 8.      1. A favore delle aziende agricole situate nei comuni di cui all'articolo 1 possono essere concesse le provvidenze ed applicate le procedure di cui alla legge 14 [...]
Art. 9.      1. All'onere di lire 100 miliardi per l'anno 1992 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 7 si provvede: quanto a lire 42 miliardi, mediante corrispondente [...]
Art. 10.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28314 - D.L. 5 ottobre 1992, n. 397 [1].

Interventi urgenti nelle zone della regione Liguria colpite da eccezionali avversità atmosferiche

(G.U. 5 ottobre 1992, n. 234)

 

     Art. 1.

     1. E' assegnato alla regione Liguria, per i primi impegni, un contributo straordinario di lire 70 miliardi per provvedere alla realizzazione degli interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi alluvionali dei giorni 22 e 27 settembre 1992 nei seguenti comuni e, eventualmente, in altri che la giunta regionale determina con delibera da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

     a) provincia di Savona: Savona, Albisola Marina, Albisola Superiore, Altare, Andora, Balestrino, Bergeggi, Borgio Verezzi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Celle Ligure, Cosseria, Dego, Finale Ligure, Giustenice, Giusvalla, Magliolo, Mallare, Mioglia, Orco Feglino, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Pietra Ligure, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Sassello, Stella, Tovo S. Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vezzi Portio;

     b) provincia di Genova: Genova, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Busalla, Camogli, Campomorone, Casella, Ceranesi, Davagna, Isola del Cantone, Lumarzo, Mignanego, Neirone, Recco, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sori, Valbrevenna.

     2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate, con decreto del presidente della regione Liguria, previa deliberazione della giunta, alla integrazione dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali per interventi di somma urgenza di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità ed indispensabili ad evitare il ripetersi di analoghe situazioni di emergenza, relativi:

     a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, fognarie, igienico-sanitarie e simili, nonché alla sistemazione degli alvei e degli argini dei corsi d'acqua ed al ripristino delle sezioni idriche e delle opere di contenimento, entro il limite di lire 55 miliardi;

     b) all'assistenza ai cittadini, anche mediante erogazione di contributi per la riparazione dei danni alle abitazioni ed ai beni mobili, entro il limite di lire 15 miliardi.

     3. Per far fronte agli interventi urgenti di competenza regionale volti alla eliminazione di situazioni di rischio determinate dai danni al regime idraulico, causati dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, e per la esecuzione di opere di riequilibrio idrogeologico delle zone colpite, la regione Liguria è autorizzata a rideterminare le priorità degli interventi previsti negli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, per il triennio 1989-1991, dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 2.

     1. In favore dei soggetti residenti, da data anteriore al 22 settembre 1992, nei comuni di cui all'articolo 1, ovvero di quelli che svolgono nelle predette località la propria attività industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica e della pesca, ancorché residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse, a decorrere dal 22 settembre 1992 fino al 31 marzo 1993 sono sospesi:

     a) i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

     b) i termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, civilistica ed amministrativa non espressamente sopra previsti, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, ad esclusione di quelli di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni.

     2. Il sostituto d'imposta deve comunque operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge.

 

          Art. 3.

     1. Gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere eseguiti fino al 29 aprile 1993 dai contribuenti di cui all'articolo 1.

     2. I contribuenti indicati nell'articolo 1 tenuti, successivamente alla data del 22 settembre 1992, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del citato decreto n. 633 del 1972, sono dispensati dai suddetti obblighi e debbono comprendere, nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1992, anche le operazioni effettuate o registrate dal 22 settembre 1992 al 28 febbraio 1993; debbono altresì versare, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA, l'imposta non versata per effetto della sospensione.

     3. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, scadenti nel periodo di sospensione previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), sono prorogati di mesi tre: la stessa disposizione si applica ai relativi versamenti, i cui termini scadono nel suddetto periodo. Il versamento della seconda o unica rata d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, cui sono tenuti i contribuenti indicati nell'articolo 1 che usufruiscono della predetta sospensione, deve essere effettuato negli stessi termini previsti per i versamenti dovuti sulla base delle dichiarazioni dei redditi da presentare per l'anno 1992; il versamento dell'imposta straordinaria immobiliare di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, può essere effettuato fino al 15 aprile 1993 senza applicazione della prevista maggiorazione del 3 per cento, dovuta a titolo di interesse, di cui al comma 5 del medesimo articolo 7. Le ritenute alla fonte operate dai sostituti di imposta e non versate ai sensi dell'articolo 2 nel periodo in cui opera la sospensione devono essere versate entro i primi quindici giorni del mese di aprile 1993, separando quelle operate nel 1992 da quelle operate nel 1993.

 

          Art. 4.

     1. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni di cui agli articoli 2 e 3 avverrà, senza aggravi di interessi ed altri oneri, mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal secondo mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime e, per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di giugno 1993 in cinque rate.

     2. Da questa ultima scadenza decorrono anche i recuperi degli altri contributi e tributi per il cui pagamento non vi è data anteriore al secondo mese successivo alla scadenza della sospensione.

     3. Non si farà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui al presente decreto.

     4. Gli adempimenti dei contribuenti in materia di tributi locali non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente decreto debbono essere effettuati dai contribuenti medesimi entro il 31 maggio 1993.

 

          Art. 5.

     1. Per fruire dei benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4 i soggetti legittimati devono produrre al soggetto creditore, per gli adempimenti per i quali intendano avvalersi della sospensione, certificato di residenza, con attestazione del comune competente, da data anteriore al 22 settembre 1992. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la documentazione sarà rappresentata da certificato rilasciato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o dal tribunale competente.

     2. I soggetti residenti altrove, ma ugualmente ammissibili ai benefici di cui al presente decreto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, per fruire dei benefici ad essi riconoscibili devono produrre, a ciascun ente creditore e per gli adempimenti per i quali intendono avvalersi della sospensione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigiana nella località di cui al comma 1 e che le obbligazioni il cui adempimento si intende differire afferiscono esclusivamente all'attività medesima.

     3. In ogni caso le certificazioni e la dichiarazione di cui al presente articolo devono essere accompagnante da domanda di sospensione, che può redigersi anche a tergo degli atti medesimi, da presentarsi ai fini dell'IVA in allegato alla dichiarazione annuale.

     4. Tutti gli atti, istanze, certificazioni e documenti relativi ai benefici di cui al presente decreto sono esenti dalle imposte di bollo e da ogni altro tributo, nonché da diritti e spese varie.

 

          Art. 6.

     1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2 [2] sono sospesi, nel periodo 22 settembre-31 dicembre 1992, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 22 settembre 1992, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali, vaglia cambiari od assegni bancari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresì, sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 22 settembre al 31 dicembre 1992, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.

 

          Art. 7.

     1. Salve le provvidenze di cui all'articolo 8, è assegnato alla regione Liguria un contributo straordinario di lire 30 miliardi per l'erogazione di contributi a sostegno delle attività produttive, nei limiti di lire 5 miliardi per quelle agricole e di lire 25 miliardi per le attività industriali, commerciali, artigiane, turistiche e della pesca.

     2. All'erogazione dei contributi di cui al comma 1 si provvede con decreto del presidente della regione Liguria, previa delibera della giunta regionale, che determina criteri, entità, forme, modalità e priorità dell'erogazione stessa.

 

          Art. 8.

     1. A favore delle aziende agricole situate nei comuni di cui all'articolo 1 possono essere concesse le provvidenze ed applicate le procedure di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

     2. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e della pesca aventi impianti nei comuni di cui all'articolo 1, possono essere concesse le agevolazioni di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

     3. Le provvidenze di cui ai commi 1 e 2 sono alternative a quelle previste dall'articolo 7.

 

          Art. 9.

     1. All'onere di lire 100 miliardi per l'anno 1992 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 7 si provvede: quanto a lire 42 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 22 miliardi l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota" e per lire 20 miliardi l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali, comprensivo del riassetto territoriale dell'Oltrepo pavese, investito da un diffuso dissesto idrogeologico, entro il limite di lire 20 miliardi"; quanto a lire 48 miliardi, a lire 5 miliardi ed a lire 5 miliardi, mediante pari riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 7733, 8172 e 8317 del medesimo stato di previsione, intendendosi corrispondentemente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 10.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 1 febbraio 1993, n. 25, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

[2]  Numero così sostituito con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 26 ottobre 1992, n. 252.