Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/05/1992 |
Numero: | 296 |
Sommario |
Art. 1. 1. Con le modalità ed entro i limiti indicati negli articoli 2, commi 1, 2, 4 e 5, e 2-bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.28279 - D.L. 26 maggio 1992, n. 296 [1].
Copertura dei disavanzi nel settore dei trasporti pubblici locali
(G.U. 26 maggio 1992, n. 122)
1. Con le modalità ed entro i limiti indicati negli articoli 2, commi 1, 2, 4 e 5, e 2-bis del
2. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui contratti e da contrarre, ai sensi degli articoli 2, commi 1, 2 e 4, e 2-bis del
3. Qualora i mutui contratti o da contrarre dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti locali, ai sensi degli articoli 2 e 2-bis del
4. All'attribuzione del contributo statale di cui al comma 2 si provvede secondo procedure e criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti.
5. Lo Stato contribuisce alla copertura dei disavanzi 1991 delle aziende di trasporto esercitate in regime di gestione governativa ed in concessione di competenza statale, con erogazione straordinaria di 105 miliardi. Il contributo di cui al presente comma sarà attribuito in proporzione all'ammontare dei disavanzi accertati nei bilanci consuntivi 1991 delle aziende anzidette e corrisposto nell'anno 1993.
6. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 400 miliardi per l'anno 1992, lire 920 miliardi per l'anno 1993 e lire 745 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede:
a) quanto a lire 400 miliardi per l'anno 1992, a lire 670 miliardi per il 1993 e lire 565 miliardi per il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)";
b) quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1993 e lire 180 miliardi per l'anno 1994, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento "Sistemazione disavanzi 1991 aziende trasporto (rate ammortamento mutui)" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.
7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,