Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 14/01/1991 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Il quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dai seguenti |
Art. 2. L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente |
Art. 3. L'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente |
Art. 4. È abrogato il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 |
Art. 5. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque stampa, fornisce, acquista o detiene stampati per la compilazione dei [...] |
Art. 6. L'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente |
Art. 7. Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2 |
Art. 8. Le violazioni indicate nell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, commesse fino alla data di entrata in vigore del [...] |
Art. 9. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...] |
§ 98.1.28196 - D.L. 14 gennaio 1991, n. 7 [1].
Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze
(G.U. 15 gennaio 1991, n. 12)
Il quarto comma dell'articolo 1 del
"Nei casi previsti nei numeri 1) e 2) del secondo comma, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati è superiore a trecento milioni di lire e allo 0,50 per cento dell'ammontare complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, è superiore a 750 milioni di lire, si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni. In tali casi non è ammessa l'oblazione di cui all'art. 162-bis del codice penale anche a seguito dell'applicazione dell'art. 69 del medesimo codice.
Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma, ed in quello previsto nel quarto comma, non si considerano omesse le annotazioni e le fatturazioni di corrispettivi, purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) le annotazioni siano state effettuate in taluna delle scritture contabili indicate nell'ultimo comma del presente articolo;
b) i corrispettivi non annotati o non fatturati risultino compresi nelle relative dichiarazioni e sia versata l'imposta globalmente dovuta;
c) si tratti di operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte;
d) le annotazioni, effettuate in violazione dei criteri di cui al comma 1 dell'art. 75 del
L'ultimo comma dell'articolo 1 del
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chi, essendovi obbligato, non tiene o non conserva per il periodo stabilito dal secondo comma dell'art. 22 del
L'articolo 2 del
"Art. 2. - 1. Chiunque, essendovi obbligato, omette di presentare la dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, se l'ammontare delle somme pagate e non dichiarate è superiore a lire cinquanta milioni per periodo d'imposta, è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire sei milioni. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
2. E' punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire sei milioni chiunque, in qualità di sostituto d'imposta, al di fuori del caso di cui al comma 3, non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale ritenute alle quali è obbligato per legge relativamente a somme pagate, per un ammontare complessivo per ciascun periodo d'imposta superiore a lire cinquanta milioni.
3. Chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare complessivo superiore a lire venti milioni per ciascun periodo d'imposta, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.".
È abrogato il secondo comma dell'articolo 3 del
È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque stampa, fornisce, acquista o detiene stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni.
L'articolo 4 del
"Art. 4. - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi:
a) allega alla dichiarazione annuale dei redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituito di imposta o esibisce agli uffici finanziari o agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria o, comunque, rilascia o utilizza documenti contraffatti o alterati;
b) distrugge od occulta in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari o dei redditi;
c) negli elenchi nominativi allegati alla dichiarazione annuale o nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;
d) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti l'indicazione dei corrispettivi o dell'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti l'indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;
e) nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto indica somme, al lordo delle ritenute, diverse da quelle effettivamente corrisposte e chi fa uso di essi;
f) indica nella dichiarazione dei redditi ovvero nel bilancio o rendiconto ad essa allegato, al di fuori dei casi previsti dall'art. 1, ricavi, proventi od altri componenti positivi di reddito, ovvero spese od altri componenti negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva per un importo complessivo superiore a lire cinquanta milioni utilizzando documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero.
2. Se i fatti previsti nelle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 sono di lieve entità si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni.".
Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2.
In deroga all'articolo 20 della
Le violazioni indicate nell'articolo 21 del
Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 44 del
Il versamento delle somme dovute ai sensi del comma 1 deve essere eseguito a norma dell'articolo 12 della
I giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie relativi alle violazioni previste nel presente articolo, sono sospesi. Gli uffici devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio.
Nello stato di previsione dell'entrata è istituito un apposito capitolo cui affluiscono le riscossioni di cui al presente articolo. Sullo stesso capitolo affluiscono le riscossioni degli interessi e soprattasse per omesso, insufficiente e ritardato pagamento.
I procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli 1, ultimo comma, 2, commi primo, numeri 2) e 3), e secondo del
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della