§ 98.1.28196 - D.L. 14 gennaio 1991, n. 7 .
Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:14/01/1991
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Il quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dai seguenti
Art. 2.      L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente
Art. 4.      È abrogato il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516
Art. 5.      È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque stampa, fornisce, acquista o detiene stampati per la compilazione dei [...]
Art. 6.      L'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente
Art. 7.      Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2
Art. 8.      Le violazioni indicate nell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, commesse fino alla data di entrata in vigore del [...]
Art. 9.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 98.1.28196 - D.L. 14 gennaio 1991, n. 7 [1].

Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze

(G.U. 15 gennaio 1991, n. 12)

 

     Art. 1.

     Il quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dai seguenti:

     "Nei casi previsti nei numeri 1) e 2) del secondo comma, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati è superiore a trecento milioni di lire e allo 0,50 per cento dell'ammontare complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, è superiore a 750 milioni di lire, si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni. In tali casi non è ammessa l'oblazione di cui all'art. 162-bis del codice penale anche a seguito dell'applicazione dell'art. 69 del medesimo codice.

     Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma, ed in quello previsto nel quarto comma, non si considerano omesse le annotazioni e le fatturazioni di corrispettivi, purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

     a) le annotazioni siano state effettuate in taluna delle scritture contabili indicate nell'ultimo comma del presente articolo;

     b) i corrispettivi non annotati o non fatturati risultino compresi nelle relative dichiarazioni e sia versata l'imposta globalmente dovuta;

     c) si tratti di operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte;

     d) le annotazioni, effettuate in violazione dei criteri di cui al comma 1 dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, risultino dalle scritture contabili obbligatorie del periodo d'imposta precedente o successivo a quello di competenza e derivino dall'adozione di metodi costanti di impostazione contabile, essendosi tenuto conto dei relativi corrispettivi nella dichiarazione del periodo in cui l'annotazione è stata eseguita."

 

          Art. 2.

     L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

     "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chi, essendovi obbligato, non tiene o non conserva per il periodo stabilito dal secondo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 10-quinquies del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale; libro degli inventari; registro delle fatture; registro dei corrispettivi; registro degli acquisti. Si considerano non tenute le scritture contabili non regolarmente numerate e non vidimate, nonché quelle inattendibili nel loro complesso a causa di irregolarità gravi, numerose e ripetute.".

 

          Art. 3.

     L'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

     "Art. 2. - 1. Chiunque, essendovi obbligato, omette di presentare la dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, se l'ammontare delle somme pagate e non dichiarate è superiore a lire cinquanta milioni per periodo d'imposta, è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire sei milioni. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

     2. E' punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire sei milioni chiunque, in qualità di sostituto d'imposta, al di fuori del caso di cui al comma 3, non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale ritenute alle quali è obbligato per legge relativamente a somme pagate, per un ammontare complessivo per ciascun periodo d'imposta superiore a lire cinquanta milioni.

     3. Chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare complessivo superiore a lire venti milioni per ciascun periodo d'imposta, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.".

 

          Art. 4.

     È abrogato il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

 

          Art. 5.

     È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque stampa, fornisce, acquista o detiene stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni.

 

          Art. 6.

     L'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

     "Art. 4. - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi:

     a) allega alla dichiarazione annuale dei redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituito di imposta o esibisce agli uffici finanziari o agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria o, comunque, rilascia o utilizza documenti contraffatti o alterati;

     b) distrugge od occulta in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari o dei redditi;

     c) negli elenchi nominativi allegati alla dichiarazione annuale o nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

     d) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti l'indicazione dei corrispettivi o dell'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti l'indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

     e) nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto indica somme, al lordo delle ritenute, diverse da quelle effettivamente corrisposte e chi fa uso di essi;

     f) indica nella dichiarazione dei redditi ovvero nel bilancio o rendiconto ad essa allegato, al di fuori dei casi previsti dall'art. 1, ricavi, proventi od altri componenti positivi di reddito, ovvero spese od altri componenti negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva per un importo complessivo superiore a lire cinquanta milioni utilizzando documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero.

     2. Se i fatti previsti nelle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 sono di lieve entità si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni.".

 

          Art. 7.

     Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2.

     In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 e agli articoli 1, ultimo comma, 2, secondo e terzo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, come modificati dagli articoli 2 e 3, si applicano, se più favorevoli, anche alle violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che per i periodi d'imposta ai quali le violazioni si riferiscono si provveda alla regolarizzazione nei modi di cui all'articolo 8.

 

          Art. 8.

     Le violazioni indicate nell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, commesse fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite con il pagamento per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono, della somma di lire un milione, che deve essere versata entro il 31 luglio 1991 contestualmente alla presentazione di apposita istanza ovvero, a richiesta dell'interessato, in quattro rate di uguale importo scadenti nei mesi di luglio e ottobre degli anni 1991 e 1992. La rateizzazione può essere richiesta se l'importo complessivo supera tre milioni di lire e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 12 per cento. L'istanza deve essere presentata, da chiunque vi abbia interesse, entro il 31 luglio 1991 all'ufficio delle imposte sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 1991; con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasmissione all'ufficio delle imposte di uno degli esemplari. Il presente articolo non si applica alle predette violazioni allorché le stesse siano altresì previste come reato da disposizioni diverse da quelle di cui agli articoli 1, ultimo comma, e 2, commi primo, numeri 2) e 3), e secondo, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 dicembre 1990 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta chiusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi entro il 31 dicembre 1990, la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.

     Il versamento delle somme dovute ai sensi del comma 1 deve essere eseguito a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, secondo modalità stabilite con il decreto previsto dal medesimo comma. In caso di mancato o insufficiente versamento l'ufficio provvede alla riscossione delle somme non versate applicando gli interessi in ragione del 10 per cento annuo e la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     I giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie relativi alle violazioni previste nel presente articolo, sono sospesi. Gli uffici devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio.

     Nello stato di previsione dell'entrata è istituito un apposito capitolo cui affluiscono le riscossioni di cui al presente articolo. Sullo stesso capitolo affluiscono le riscossioni degli interessi e soprattasse per omesso, insufficiente e ritardato pagamento.

     I procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli 1, ultimo comma, 2, commi primo, numeri 2) e 3), e secondo del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi fino alla data del 31 luglio 1991; in caso di rateizzazione sono ulteriormente sospesi, su documentata istanza dell'interessato fino alla scadenza del versamento rateale.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 15 maggio 1991, n. 154, restano validi gli effetti dell'art. 8, comma 6, del presente decreto.