Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 15/05/1991 |
Numero: | 154 |
Sommario |
Art. 1. Il decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, recante modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione [...] |
§ 98.1.26679 - Legge 15 maggio 1991, n. 154.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, recante modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze
(G.U. 15 maggio 1991, n. 112)
Il
Restano salvi gli effetti dell'articolo 8, comma 6 del
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
L'art. 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. L'art. 1 del
“Art. 1. - 1. Chi omette di presentare una delle dichiarazioni che è obbligato a presentare ai fini delle imposte sui redditi o ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è punito, se l'ammontare dei redditi fondiari, corrispettivi, ricavi, compensi o altri proventi non dichiarati è superiore a cento milioni di lire, con la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni; se l'ammontare predetto è superiore a cinquanta milioni ma non a cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire cinque milioni. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
2. E' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni chiunque:
a) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi o annota i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture del relativo periodo di imposta è superiore a centocinquanta milioni di lire e allo 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione presentata, al netto di quelli imputati ai redditi di immobili o di capitale di cui alla lettera c) o, comunque, è superiore a cinquecento milioni di lire;
b) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette la fatturazione o l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero indica nelle fatture o nelle annotazioni i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati nelle scritture contabili del relativo periodo di imposta è superiore a centocinquanta milioni di lire e allo 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, è superiore a cinquecento milioni di lire;
c) nella dichiarazione annuale indica redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non era obbligato ad annotazioni in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre cento milioni di lire; se l'ammontare dei redditi indicati è inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo e di oltre cinquanta milioni di lire, ma non di cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire quattro milioni. Per i terreni ed i fabbricati si considera effettivo il reddito determinato ai fini delle imposte sui redditi. Si tiene conto dei redditi fondiari o di capitale anche se concorrono a formare il reddito di impresa, purchè non derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi.
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati è superiore a cinquanta milioni di lire e al 2 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione presentata o comunque è superiore a cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire quattro milioni.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e in quelli previsti nel comma 3 non si considerano omesse le annotazioni e le fatturazioni di corrispettivi, purchè ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) le annotazioni siano state effettuate in taluna delle scritture contabili indicate nel comma 6 o i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, e i corrispettivi non annotati o non fatturati risultino altresì compresi nella relativa dichiarazione annuale e sia versata l'imposta globalmente dovuta. Le annotazioni devono essere effettuate o i documenti devono essere emessi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche;
b) fuori dei casi di cui alla lettera a) del presente comma, i corrispettivi non annotati o non fatturati risultino compresi nella relativa dichiarazione annuale e sia versata l'imposta globalmente dovuta sempre che la violazione non sia stata constatata e che non siano iniziate ispezioni o verifiche;
c) si tratti di operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte;
d) le annotazioni effettuate in violazione dei criteri di cui al comma 1 dell'art. 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
5. Ai fini delle contravvenzioni di omessa o di infedele dichiarazione non si tiene conto dei redditi non dichiarati qualora si tratti di somme costituenti reddito di lavoro dipendente o redditi assimilati purchè assoggettate a ritenuta alla fonte e purchè il reddito complessivo sia costituito per almeno due terzi da redditi di lavoro dipendente o assimilati.
6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chi, essendovi obbligato, non tiene o non conserva per il periodo stabilito dal secondo comma dell'art. 22 del
L'art. 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Il comma 5 dell'art. 3 del
“5. L'omessa tenuta o conservazione del repertorio della clientela ovvero delle scritture di cui al comma 4 sono punite con le pene indicate nell'ultimo comma dell'art. 1 del
All'art. 3:
Al comma 1, capoverso 1, le parole: "tre anni" e: "sei milioni" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "due anni" e: "cinque milioni";
al comma 1, capoverso 2, sono aggiunte, in fine, le parole: "Non si tiene conto delle ritenute non versate che, in relazione al singolo percipiente, risultano inferiori al 5 per cento delle ritenute ad esso relative";
al comma 1, il capoverso 3 è sostituito dal seguente:
“3. Chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare complessivo superiore a lire venticinque milioni per ciascun periodo d'imposta, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni; se il predetto ammontare complessivo è superiore a dieci milioni di lire ma non a venticinque milioni di lire per ciascuno periodo d'imposta si applica la pena dell'arresto fino a tre anni o dell'ammenda fino a lire sei milioni";
al comma 1, dopo il capoverso 3, è aggiunto il seguente:
"4. Se coesistono i reati di mancata presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta e di mancato versamento delle ritenute di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, si applicano le sole pene previste al comma 2".
L'art. 4 è soppresso.
L'art. 5 è soppresso.
All'art. 6:
al comma 1, capoverso 1, lettera f), le parole: "per un importo complessivo superiore a lire cinquanta milioni" sono soppresse; e sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero ponendo in essere altri comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento di fatti materiali";
al comma 1, capoverso 2, le parole: "ed e) del comma 1 sono di lieve entità si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: ", e) ed f) del comma 1 sono di lieve entità si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni. I fatti non si considerano in ogni caso di lieve entità quando i relativi importi complessivi sono superiori a lire cinquanta milioni".
All'art. 7:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. In deroga all'art. 20 della
All'art. 8:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Le violazioni indicate nell'art. 21 del
il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. I procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli 1, ultimo comma, 2, commi primo, numeri 2) e 3), e secondo, del