Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.3 giustizia ordinaria civile |
Data: | 07/02/1979 |
Numero: | 59 |
Sommario |
Art. 1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al [...] |
Art. 2. |
Art. 3. L'articolo 134 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente |
Art. 4. L'articolo 135 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente |
Art. 5. Il secondo comma dell'articolo 137 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dai seguenti |
Art. 6. Per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere sono dovuti all'ufficiale giudiziario il rimborso delle spese postali [...] |
Art. 7. Il secondo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente |
Art. 8. L'ultimo comma dell'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente |
Art. 9. È vietato al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie vendere valori bollati e marche di qualunque genere emesse da ordini professionali, enti e casse di previdenza o assistenza |
Art. 10. Il diritto alla restituzione dei depositi relativi ai procedimenti definiti, per i quali non sia già maturato il termine di tre anni di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1939, numero [...] |
Art. 11. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge |
§ 51.3.16 - L. 7 febbraio 1979, n. 59.
Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili.
(G.U. 26 febbraio 1979, n. 56).
Capo I
Della redazione degli atti di ufficio e delle attività delle parti
La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento dell'imposta di bollo nella misura e con le modalità stabilite dall'articolo 2.
I diritti di cancelleria, i diritti, le indennità di trasferta e le spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere, nonché il diritto di chiamata di causa sono corrisposti nella misura stabilita nella annessa tabella (allegato I), mediante l'applicazione di apposite marche disegnate, stampate e distribuite a cura del Ministero delle finanze, ovvero mediante versamento dei relativi importi su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma.
La parte applica, sulla nota di iscrizione a ruolo di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.
Il cancelliere provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro a inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale è iscritto il procedimento. Il foglio, nel quale sono applicate le marche o le ricevute di cui al comma terzo, deve essere allegato a cura del cancelliere nel fascicolo di ufficio.
Il cancelliere rifiuta di ricevere gli atti, se le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mancano o sono d'importo inferiore a quello stabilito.
Nulla è innovato per i procedimenti davanti al giudice conciliatore.
L'articolo 134 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con
(Omissis).
L'articolo 135 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con
(Omissis).
Il secondo comma dell'articolo 137 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, approvate con
(Omissis).
Per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere sono dovuti all'ufficiale giudiziario il rimborso delle spese postali eventualmente sostenute ed il pagamento delle indennità di trasferta.
Tali somme sono liquidate mensilmente dal dirigente la cancelleria con ordine di pagamento iscritto sul registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale, sulla base di un doppio elenco, sottoscritto dall'ufficiale giudiziario, riportante gli atti compiuti o desunti dal registro cronologico, autenticato e firmato dal cancelliere.
Di tale elenco un esemplare deve essere allegato all'ordine di pagamento, l'altro custodito in cancelleria per gli eventuali controlli.
Capo II
Delle comunicazioni
Il secondo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:
(Omissis).
L'ultimo comma dell'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con
(Omissis).
Capo III
Vendita di valori bollati e marche di previdenza
È vietato al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie vendere valori bollati e marche di qualunque genere emesse da ordini professionali, enti e casse di previdenza o assistenza.
Capo IV
Disposizioni transitorie e finali
Il diritto alla restituzione dei depositi relativi ai procedimenti definiti, per i quali non sia già maturato il termine di tre anni di cui all'articolo 1 della
Entro tre mesi dalla scadenza del termine predetto, i dirigenti degli uffici di cancelleria devono disporre la chiusura della contabilità relativa ai depositi effettuati dalle parti ai sensi dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con
L'importo complessivo delle somme e i valori bollati, concernenti i procedimenti non definiti, detratto l'1 per cento a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori, sono versati all'erario dello Stato entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del dirigente dell'ufficio di cancelleria, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia [3].
Per tutti gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione riguardanti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nulla è dovuto dalle parti per imposta di bollo e diritti di cancelleria. Per gli stessi procedimenti le somme per indennità di trasferta e spese postali dovute all'ufficiale giudiziario per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere sono liquidate mensilmente dal cancelliere dirigente con ordine di pagamento, da iscriversi nel registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale, emesso sulla base di un doppio elenco sottoscritto dall'ufficiale giudiziario, riportante gli atti compiuti e desunti dal registro cronologico, autenticato e firmato dal cancelliere.
Di tale elenco un esemplare deve essere allegato all'ordine di pagamento, l'altro custodito in cancelleria per gli eventuali controlli.
Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.
Restano ferme le norme relative alle esenzioni totali da imposta di bollo o da diritti contenute nel codice civile, nel codice di procedura civile e in leggi speciali, non abrogate dal
ALLEGATO I [4]
IMPORTI PREVISTI NEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1979, N. 59 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
NATURA E GRADO DEI PROCEDIMENTI |
Importo delle marche da applicare o dei versamenti a mezzo di c.c.p. |
Importo delle marche da applicare o dei versamenti a mezzo di c.c.p. |
|
Per imposta di bollo |
Per diritti di cancelleria, per diritti, indennità di trasferta, per spese postali, per l'attività dell'ufficiale giudiziario di cui all'art. 1, secondo comma, nonché per il diritto di chiamata di causa |
1 |
2 |
3 |
A) Procedimenti davanti al Giudice di pace |
90.000 |
21.000 |
B) Procedimenti davanti al Tribunale: |
|
|
1) di cognizione |
105.000 |
21.000 |
2) di esecuzione: |
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|
a) immobiliare |
240.000 |
109.000 |
b) di altra natura |
120.000 |
24.000 |
C) Procedimenti davanti alla Corte di appello |
90.000 |
21.000 |
D) Procedimenti davanti alla Corte di cassazione |
60.000 |
27.000 |
E) Procedimenti speciali: |
|
|
1) di ingiunzione |
60.000 |
9.000 |
2) altri |
60.000 |
10.500 |
3) procedimento in camera di consiglio |
60.000 |
12.000 |
N.B. - Nella forma forfettaria indicata alla colonna 3 non sono compresi i diritti e le spese per eventuali copie di atti e provvedimenti eseguiti nel corso del procedimento. Per i procedimenti di ingiunzione la somma di cui alla colonna 3 non è comprensiva dei diritti, indennità di trasferta, spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere. Mediante marche si corrisponde, se dovuta, la tassa di
iscrizione a ruolo (art. 3 della
ALLEGATO II [5]
RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO DELLE MARCHE O DEI VERSAMENTI SUI CONTI CORRENTI POSTALI DI CUI ALLA COLONNA 3 DELL'ALLEGATO I
NATURA E GRADO DEI PROCEDIMENTI |
Per diritti di cancelleria |
Per indennità di trasferta e spese postali [1] |
Per diritti, tasse (art. 154, comma 2, Ord.giud.) somma fissa (art. 154, comma 5, Ord.giud.) [1] |
Per diritto di chiamata in causa, cronologico tassa 10% [1] |
Totale (col. 3+4+5, con arrotondamento [1] |
Importo complessivo delle marche o dei versamenti di cui alla col. 3 Tab. B Totale (col. 2+6) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
A) Procedimenti davanti al Giudice di pace |
15.800 |
2.500 |
2.270 |
440 |
5.200 |
21.000 |
B) Procedimenti davanti al Tribunale: |
|
|
|
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1) di cognizione |
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2) di esecuzione: |
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a) immobiliare |
99.500 |
5.000 |
4.550 |
- |
9.500 |
109.000 |
b) di altra natura |
16.900 |
3.750 |
3.410 |
- |
7.100 |
24.000 |
C) Procedimenti davanti alla Corte di appello |
15.800 |
2.500 |
2.270 |
440 |
5.200 |
21.000 |
D) Procedimenti davanti alla Corte di cassazione |
21.800 |
2.500 |
2.270 |
440 |
5.200 |
27.000 |
E) Procedimenti speciali: |
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1) di ingiunzione |
9.000 |
- |
- |
- |
- |
9.000 |
2) altri |
9.000 |
1.000 |
500 |
- |
1.500 |
10.500 |
3) procedimento in camera di consiglio |
6.000 |
3.300 |
2.270 |
440 |
6.000 |
12.000 |
[1] Per l'attività dell'ufficiale giudiziario di cui al 2° comma dell'art. 1 della
[1] Sostituisce l'art. 31 dell’Allegato A (Tariffa) al
[2] Per la proroga dei termini previsti dal presente comma, si veda l’art. 1 del
[3] Per la proroga dei termini previsti dal presente comma, si veda l’art. 1 del
[4] Allegato sostituito dalla Tabella B allegata alla
[5] Allegato sostituito dalla Tabella C allegata alla