§ 51.3.16 - L. 7 febbraio 1979, n. 59.
Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.3 giustizia ordinaria civile
Data:07/02/1979
Numero:59


Sommario
Art. 1.      La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al [...]
Art. 2. 
Art. 3.      L'articolo 134 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente
Art. 4.      L'articolo 135 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente
Art. 5.      Il secondo comma dell'articolo 137 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dai seguenti
Art. 6.      Per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere sono dovuti all'ufficiale giudiziario il rimborso delle spese postali [...]
Art. 7.      Il secondo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente
Art. 8.      L'ultimo comma dell'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente
Art. 9.      È vietato al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie vendere valori bollati e marche di qualunque genere emesse da ordini professionali, enti e casse di previdenza o assistenza
Art. 10.      Il diritto alla restituzione dei depositi relativi ai procedimenti definiti, per i quali non sia già maturato il termine di tre anni di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1939, numero [...]
Art. 11.      Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge


§ 51.3.16 - L. 7 febbraio 1979, n. 59.

Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili.

(G.U. 26 febbraio 1979, n. 56).

 

Capo I

Della redazione degli atti di ufficio e delle attività delle parti

 

Art. 1.

     La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento dell'imposta di bollo nella misura e con le modalità stabilite dall'articolo 2.

     I diritti di cancelleria, i diritti, le indennità di trasferta e le spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere, nonché il diritto di chiamata di causa sono corrisposti nella misura stabilita nella annessa tabella (allegato I), mediante l'applicazione di apposite marche disegnate, stampate e distribuite a cura del Ministero delle finanze, ovvero mediante versamento dei relativi importi su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma.

     La parte applica, sulla nota di iscrizione a ruolo di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.

     Il cancelliere provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro a inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale è iscritto il procedimento. Il foglio, nel quale sono applicate le marche o le ricevute di cui al comma terzo, deve essere allegato a cura del cancelliere nel fascicolo di ufficio.

     Il cancelliere rifiuta di ricevere gli atti, se le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mancano o sono d'importo inferiore a quello stabilito.

     Nulla è innovato per i procedimenti davanti al giudice conciliatore.

 

     Art. 2. [1].

 

     Art. 3.

     L'articolo 134 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     L'articolo 135 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     Il secondo comma dell'articolo 137 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     Per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere sono dovuti all'ufficiale giudiziario il rimborso delle spese postali eventualmente sostenute ed il pagamento delle indennità di trasferta.

     Tali somme sono liquidate mensilmente dal dirigente la cancelleria con ordine di pagamento iscritto sul registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale, sulla base di un doppio elenco, sottoscritto dall'ufficiale giudiziario, riportante gli atti compiuti o desunti dal registro cronologico, autenticato e firmato dal cancelliere.

     Di tale elenco un esemplare deve essere allegato all'ordine di pagamento, l'altro custodito in cancelleria per gli eventuali controlli.

 

Capo II

Delle comunicazioni

 

     Art. 7.

     Il secondo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     L'ultimo comma dell'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

Capo III

Vendita di valori bollati e marche di previdenza

 

     Art. 9.

     È vietato al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie vendere valori bollati e marche di qualunque genere emesse da ordini professionali, enti e casse di previdenza o assistenza.

 

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 10.

     Il diritto alla restituzione dei depositi relativi ai procedimenti definiti, per i quali non sia già maturato il termine di tre anni di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1939, numero 1969, ed all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1956, n. 65, si prescrive in ogni caso decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Entro tre mesi dalla scadenza del termine predetto, i dirigenti degli uffici di cancelleria devono disporre la chiusura della contabilità relativa ai depositi effettuati dalle parti ai sensi dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 [2].

     L'importo complessivo delle somme e i valori bollati, concernenti i procedimenti non definiti, detratto l'1 per cento a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori, sono versati all'erario dello Stato entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del dirigente dell'ufficio di cancelleria, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia [3].

     Per tutti gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione riguardanti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nulla è dovuto dalle parti per imposta di bollo e diritti di cancelleria. Per gli stessi procedimenti le somme per indennità di trasferta e spese postali dovute all'ufficiale giudiziario per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere sono liquidate mensilmente dal cancelliere dirigente con ordine di pagamento, da iscriversi nel registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale, emesso sulla base di un doppio elenco sottoscritto dall'ufficiale giudiziario, riportante gli atti compiuti e desunti dal registro cronologico, autenticato e firmato dal cancelliere.

     Di tale elenco un esemplare deve essere allegato all'ordine di pagamento, l'altro custodito in cancelleria per gli eventuali controlli.

 

     Art. 11.

     Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

     Restano ferme le norme relative alle esenzioni totali da imposta di bollo o da diritti contenute nel codice civile, nel codice di procedura civile e in leggi speciali, non abrogate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; nel caso di esenzioni parziali la misura dei depositi previsti nella tabella annessa è ridotta proporzionalmente al beneficio concesso con la legge di favore.

 

 

ALLEGATO I [4]

IMPORTI PREVISTI NEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1979, N. 59 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

 

 

NATURA E GRADO DEI PROCEDIMENTI

Importo delle marche da applicare o dei versamenti a mezzo di c.c.p.

Importo delle marche da applicare o dei versamenti a mezzo di c.c.p.

 

Per imposta di bollo

Per diritti di cancelleria, per diritti, indennità di trasferta, per spese postali, per l'attività dell'ufficiale  giudiziario di cui all'art. 1, secondo comma, nonché per il diritto di chiamata di causa

1

2

3

A) Procedimenti davanti al Giudice di pace

90.000

21.000

B) Procedimenti davanti al Tribunale:

 

 

1) di cognizione

105.000

21.000

2) di esecuzione:

 

 

   a) immobiliare

240.000

109.000

   b) di altra natura

120.000

24.000

C) Procedimenti davanti alla Corte di appello

90.000

21.000

D) Procedimenti davanti alla Corte di cassazione

60.000

27.000

E) Procedimenti speciali:

 

 

1) di ingiunzione

60.000

9.000

2) altri

60.000

10.500

3) procedimento in camera di consiglio

60.000

12.000

 

 

N.B. - Nella forma forfettaria indicata alla colonna 3 non sono compresi i diritti e le spese per eventuali copie di atti e provvedimenti eseguiti nel corso del procedimento. Per i procedimenti di ingiunzione la somma di cui alla colonna 3 non è comprensiva dei diritti, indennità di trasferta, spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere. Mediante marche si corrisponde, se dovuta, la tassa di

iscrizione a ruolo (art. 3 della L. 25 aprile 1957, n. 283).

 

 

 

ALLEGATO II [5]

RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO DELLE MARCHE O DEI VERSAMENTI SUI CONTI CORRENTI POSTALI DI CUI ALLA COLONNA 3 DELL'ALLEGATO I

 

 

NATURA E GRADO DEI PROCEDIMENTI

Per diritti di cancelleria

Per indennità di trasferta e spese postali [1]

Per diritti, tasse (art. 154, comma 2, Ord.giud.) somma fissa (art. 154, comma 5, Ord.giud.) [1]

Per diritto di chiamata in causa, cronologico tassa 10% [1]

Totale (col. 3+4+5, con arrotondamento [1]

Importo complessivo delle marche o dei versamenti di cui alla col. 3 Tab. B Totale (col. 2+6)

1

2

3

4

5

6

7

A) Procedimenti davanti al Giudice di pace

15.800

2.500

2.270

440

5.200

21.000

B) Procedimenti davanti al Tribunale:

 

 

 

 

 

 

1) di cognizione

 

 

 

 

 

 

2) di esecuzione:

 

 

 

 

 

 

  a) immobiliare

99.500

5.000

4.550

-

9.500

109.000

  b) di altra natura

16.900

3.750

3.410

-

7.100

24.000

C) Procedimenti davanti alla Corte di appello

15.800

2.500

2.270

440

5.200

21.000

D) Procedimenti davanti alla Corte di cassazione

21.800

2.500

2.270

440

5.200

27.000

E) Procedimenti speciali:

 

 

 

 

 

 

  1) di ingiunzione

9.000

-

-

-

-

9.000

  2) altri

9.000

1.000

500

-

1.500

10.500

  3) procedimento in camera di consiglio

6.000

3.300

2.270

440

6.000

12.000

 

[1] Per l'attività dell'ufficiale giudiziario di cui al 2° comma dell'art. 1 della L. 7 febbraio 1979, n. 59.


[1] Sostituisce l'art. 31 dell’Allegato A (Tariffa) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

[2] Per la proroga dei termini previsti dal presente comma, si veda l’art. 1 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 630.

[3] Per la proroga dei termini previsti dal presente comma, si veda l’art. 1 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 630.

[4] Allegato sostituito dalla Tabella B allegata alla L. 6 aprile 1984, n. 57, successivamente modificato dalla tabella C allegata alla L. 21 febbraio 1989, n. 99 e, da ultimo, così sostituito dall'art. 241 e dall'allegato I al D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[5] Allegato sostituito dalla Tabella C allegata alla L. 6 aprile 1984, n. 57, successivamente sostituito dalla tabella C allegata alla L. 21 febbraio 1989, n. 99 e, da ultimo, così sostituito dall'art. 241 e dall'allegato II al D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.