§ 98.1.27793 - Legge 26 febbraio 1982, n. 58.
Modifica agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, sul decentramento dei servizi del [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:26/02/1982
Numero:58


Sommario
Art. 1.      L'articolo 9 della legge 27 maggio 1929, n. 848, modificato con l'articolo. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, è sostituito dal [...]
Art. 2.      Gli articoli 24 e 25 del regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, successivamente modificati con l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, [...]
Art. 3.      L'articolo 16 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, modificato dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, è sostituito [...]
Art. 4.      L'articolo 19 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, modificato dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, è sostituito [...]


§ 98.1.27793 - Legge 26 febbraio 1982, n. 58.

Modifica agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno.

(G.U. 3 marzo 1982, n. 60)

 

     Art. 1.

     L'articolo 9 della legge 27 maggio 1929, n. 848, modificato con l'articolo. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, è sostituito dal seguente:

     "Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto di qualsiasi natura non possono acquistare beni immobili, nè accettare donazioni, eredità o legati senza autorizzazione.

     Questa, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, quando si tratti di acquisto a titolo oneroso di immobili, il cui valore sia superiore a lire 130 milioni ovvero di accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano beni immobili di valore superiore a lire 130 milioni.

     Negli altri casi, l'autorizzazione è concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'istituto ecclesiastico o l'ente di culto, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.

     Per i trasferimenti di beni immobili di cui all'articolo. 29, lettera b), ultimo comma, del Concordato, l'autorizzazione è concessa con decreto del prefetto, anche se il valore sia superiore a lire 130 milioni".

 

          Art. 2.

     Gli articoli 24 e 25 del regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, successivamente modificati con l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, sono sostituiti dal seguente:

     "Il Ministro dell'interno, udito il Consiglio di Stato, provvede, con proprio decreto, concedendo o negando l'autorizzazione:

     1) quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni immobili o mobili per un valore eccedente le lire 75 milioni;

     2) quando si tratti di vendita di beni a licitazione privata per un valore eccedente le lire 100 milioni;

     3) quando si tratti di vendita a pubblici incanti per un valore eccedente le lire 130 milioni;

     4) quando si tratti di alcuno degli altri atti o contratti indicati nell'articolo. 13 della legge, se il valore eccede le lire 130 milioni, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata.

     Negli altri casi l'autorizzazione è data dal prefetto".

 

          Art. 3.

     L'articolo 16 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, modificato dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, è sostituito dal seguente:

     "Gli istituti indicati nell'articolo 13 non possono acquistare beni immobili, nè accettare donazioni, eredità o legati senza preventiva autorizzazione.

     L'autorizzazione è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, quando si tratta di acquisti a titolo oneroso di immobili il cui valore sia superiore a lire 130 milioni, ovvero di accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano beni immobili di valore superiore a lire 130 milioni.

     Negli altri casi, l'autorizzazione è concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'ente, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218, e nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.

     L'autorizzazione è chiesta con domanda del legale rappresentante dell'ente, diretta al Ministero dell'interno o al prefetto, secondo le rispettive competenze, e corredata dei documenti necessari e del riassunto dello stato patrimoniale dell'ente stesso.

     La domanda è presentata alla prefettura, la quale, qualora si tratti di autorizzazione spettante alla competenza ministeriale, trasmette gli atti al Ministero dell'interno, previa la relativa istruttoria".

 

          Art. 4.

     L'articolo 19 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, modificato dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, è sostituito dal seguente:

     "Il Ministro dell'interno, udito il Consiglio di Stato, provvede con proprio decreto, concedendo o negando l'autorizzazione:

     1) quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni per un valore eccedente le lire 75 milioni;

     2) quando si tratti di vendita a licitazione privata di beni per un valore eccedente a lire 100 milioni;

     3) quando si tratti di vendita a pubblici incanti di beni per un valore eccedente le lire 130 milioni;

     4) quando si tratti di alcuno degli altri atti o contratti indicati nel capoverso dell'articolo precedente per un valore eccedente le lire 130 milioni, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata.

     Negli altri casi l'autorizzazione è data dal prefetto".