Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/12/1983 |
Numero: | 734 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.27712 - D.L. 28 dicembre 1983, n. 734 [1].
Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.
(G.U. 29 dicembre 1983, n. 356)
1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 54.504 a L. 63.254 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
2. L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla
3. L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla
4. Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 8.160 a L. 9.177 e da L. 9.722 a L. 10.765 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
5. Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) ed 1-d), della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da L. 3.059 a L. 3.298, da L. 3.478 a L. 3.937 e da L. 9.742 a L. 12.252 per quintale.
6. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli combustibili speciali di qui al punto 4-b) dell'art. 1 del
7. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 52.635 a L. 62.665 per quintale.
8. Gli aumenti di aliquote stabiliti nei precedenti commi si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a trenta quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, e in quantità superiore a quaranta ettolitri, dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.
9. Si applicano le disposizioni dell'art. 9 della
10. L'imposta erariale di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine, sono aumentate da L. 162,16 a L. 195,50 al metro cubo.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2,