§ 37.1.36 – L. 11 dicembre 1957, n. 1226.
Modificazioni e proroga della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, riguardante la città di Gorizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:11/12/1957
Numero:1226


Sommario
Art. 1.      Il termine del 31 dicembre 1957, previsto dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, è prorogato fino al 31 dicembre 1966, con le modificazioni di cui ai successivi articoli [...]
Art. 2.      Le tabelle A e B previste dall'art. 11 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, ed annesse alla stessa, sono sostituite dalla tabella unica allegata alla presente legge
Art. 3.      I prodotti ottenuti dalle industrie operanti nel territorio di cui all'art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, con la lavorazione e trasformazione diretta delle [...]
Art. 4.      I contingenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 della tabella allegata alla presente legge sono destinati ai consumi alimentari della Zona di cui all'art. 1 e [...]


§ 37.1.36 – L. 11 dicembre 1957, n. 1226.

Modificazioni e proroga della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, riguardante la città di Gorizia.

(G.U. 30 dicembre 1957, n. 321).

 

     Art. 1.

     Il termine del 31 dicembre 1957, previsto dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, è prorogato fino al 31 dicembre 1966, con le modificazioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4 [1].

 

          Art. 2.

     Le tabelle A e B previste dall'art. 11 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, ed annesse alla stessa, sono sostituite dalla tabella unica allegata alla presente legge.

 

          Art. 3.

     I prodotti ottenuti dalle industrie operanti nel territorio di cui all'art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, con la lavorazione e trasformazione diretta delle materie prime incluse nella tabella dei contingenti agevolati, sono considerati, a tutti gli effetti fiscali, prodotti nazionali.

 

          Art. 4.

     I contingenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 della tabella allegata alla presente legge sono destinati ai consumi alimentari della Zona di cui all'art. 1 e all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, restando ammessa la loro preventiva lavorazione industriale in stabilimenti operanti nel perimetro delimitato dall'art. 1 della legge citata.

     Il contingente di 26.500 quintali di zucchero sarà così ripartito:

     1) quintali 10.500 per i consumi alimentari della popolazione nei limiti territoriali stabiliti dall'art. 1 della citata legge;

     2) quintali 16.000 per l'utilizzo in lavorazioni industriali.

     Sul contingente di birra, la Zona di cui all'art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, potrà introdurre soltanto 800 ettolitri all'anno di birra estera.

     Il contingente di cui al punto 52 della tabella allegata alla presente legge potrà essere utilizzato dal solo Cotonificio Triestino - impianto di Gorizia - fino alla data in cui Gorizia potrà essere allacciata alla rete dei metanodotti in corso di completamento.

 

 

Tabella [2]

(omissis)


[1] Il termine di cui al presente comma è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1973 dall'art. 1 del D.L. 5 dicembre 1966, n. 1036.

[2] Tabella sostituita dalle tabelle A e B del D.L. 5 dicembre 1966, n. 1036.