Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.2 agevolazioni |
Data: | 27/12/1973 |
Numero: | 846 |
Sommario |
Art. 1. Il termine del 31 dicembre 1973, previsto dall'art. 1 del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, modificato dalla legge di conversione 2 febbraio 1967, n. 7, è prorogato al 31 dicembre 1974. |
Art. 2. Le imprese che anteriormente al 31 dicembre 1973 hanno acquisito il diritto all'esenzione decennale di cui al secondo comma dell'art. 12 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, fruiranno, dal 1° [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1974. |
§ 95.2.4C - Legge 27 dicembre 1973, n. 846.
Proroga del regime agevolativo previsto per la zona di Gorizia.
(G.U. 31 dicembre 1973, n. 334)
Il termine del 31 dicembre 1973, previsto dall'art. 1 del
Fino alla scadenza del termine di cui al comma precedente restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 1, secondo comma, 2, 3 e 4 del decreto-legge suddetto. L'esenzione prevista per i contingenti di merci indicate nelle tabelle A e B allegate al medesimo decreto-legge è applicabile relativamente ai diritti di confine di cui all'art. 34 del
Le imprese che anteriormente al 31 dicembre 1973 hanno acquisito il diritto all'esenzione decennale di cui al secondo comma dell'art. 12 della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1974.