Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 14/01/2000 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 18 novembre 1999, n. 433, recante disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio [...] |
§ 98.1.27213 - Legge 14 gennaio 2000, n. 5.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, recante disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale
(G.U. 19 gennaio 2000, n. 14)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1999, N. 433.
All'articolo 1:
la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini";
al comma 1, secondo periodo, le parole: "31 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno";
al comma 1, terzo periodo, le parole: "1° settembre" e le parole: "20 dicembre" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "1° ottobre" e: "31 dicembre";
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2), della
1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 4), della
All'articolo 2:
la rubrica è sostituita dalla seguente: "Rilascio delle concessioni";
al comma 1, terzo periodo, le parole: "gli opportuni" sono soppresse;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. All'articolo 3, comma 19, della
1-ter. In attesa dell'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone, nei limiti delle risorse disponibili e su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, l'assegnazione di frequenze ai titolari di concessione radiofonica comunitaria in ambito nazionale al fine di raggiungere i requisiti di cui all'articolo 3, comma 5, della
al comma 2, primo periodo, le parole: "articolo 6, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 1, lettera f)"; la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "venti"; e dopo le parole: "bacino provinciale" sono inserite le seguenti: "e, comunque, non meno di una concessione, ferma restando la possibilità, per un medesimo soggetto, di conseguire la copertura di cui al comma 4";
al comma 2, secondo periodo, le parole: "non vi sono" sono sostituite dalle seguenti: "non vi siano";
al comma 3, primo periodo, le parole: "adotta il disciplinare di cui al comma 2 entro il 31 marzo 2000" sono sostituite dalle seguenti: "adotta entro il 31 marzo 2000 il disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 6), della
al comma 4, secondo periodo, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro";
al comma 4, terzo periodo, le parole: "Chi abbia ottenuto" sono sostituite dalle seguenti: "Chi ottiene";
al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I soggetti che chiedono la concessione per uno o più bacini regionali possono chiedere in subordine la concessione per uno o più bacini provinciali nelle stesse regioni ovvero per uno o più bacini provinciali di altre regioni limitrofe. In sede di prima attuazione, un medesimo soggetto che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito di uno stesso bacino, può ottenere due concessioni nel medesimo bacino. Un medesimo soggetto che sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito di diversi bacini deve, nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1, regolarizzarsi ovvero cedere il controllo delle emittenti eccedenti i limiti di cui al presente comma.";
al comma 5, primo periodo, le parole: "cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "un milione" e le parole: "un milione" sono sostituite dalla seguente: "cinquecentomila";
al comma 5, secondo periodo, le parole: "Nel caso in cui il medesimo soggetto presenta" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora il medesimo soggetto presenti";
al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del presente comma le province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate bacino provinciale";
il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Ai fini della redazione della graduatoria il punteggio conseguito dai soggetti che hanno acquisito intere imprese televisive legittimamente operanti ai sensi del
dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
"7-bis. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di conferma delle concessioni radiotelevisive private in ambito locale, rilasciate ai sensi del