Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 08/04/1998 |
Numero: | 89 |
Sommario |
Art. 1. Commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo |
Art. 2. Provvidenze per i profughi |
Art. 3. Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia e della minoranza slovena in Italia |
Art. 4. Copertura finanziaria |
Art. 5. Conservazione di somme in bilancio |
Art. 6. Sanatoria |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 98.1.27144 - Legge 8 aprile 1998, n. 89.
Proroga dell'efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri.
(G.U. 10 aprile 1998, n. 84)
Art. 1. Commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo
1. La durata in carica della comissione per il contenzioso, istituita con
Art. 2. Provvidenze per i profughi
1. Le disposizioni relative alle provvidenze in favore dei profughi, stabilite dalla
Art. 3. Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia e della minoranza slovena in Italia
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 della
2. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, di cui al comma 2 dell'articolo 14 della citata
Art. 4. Copertura finanziaria
1. Al complessivo onere di lire 16.950 milioni per l'anno 1998 e di lire 16.600 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 8.950 milioni nel 1998, 8.600 milioni nel 1999 e 8.600 milioni nel 2000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 8.000 milioni per ciascun anno del triennio, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5. Conservazione di somme in bilancio
1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in conto competenza e in conto residui, in applicazione delle leggi 26 febbraio 1992, n. 212, 30 settembre 1993, n. 388, e 4 ottobre 1994, n. 579, non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1997, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1998.
2. Le somme iscritte in conto residui al capitolo 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1997, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 1997, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1998.
Art. 6. Sanatoria
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
2. Non sono punibili i soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 6 della citata
Art. 7. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato fino al 31 dicembre 2001 dall'art. 4 della