§ 98.1.27144 - Legge 8 aprile 1998, n. 89.
Proroga dell'efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri.


Settore:Normativa nazionale
Data:08/04/1998
Numero:89


Sommario
Art. 1.  Commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo
Art. 2.  Provvidenze per i profughi
Art. 3.  Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia e della minoranza slovena in Italia
Art. 4.  Copertura finanziaria
Art. 5.  Conservazione di somme in bilancio
Art. 6.  Sanatoria
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 98.1.27144 - Legge 8 aprile 1998, n. 89.

Proroga dell'efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri.

(G.U. 10 aprile 1998, n. 84)

 

     Art. 1. Commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo

     1. La durata in carica della comissione per il contenzioso, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri in data 27 gennaio 1997, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, è prorogata fino al 31 dicembre 1998. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998 [1].

 

          Art. 2. Provvidenze per i profughi

     1. Le disposizioni relative alle provvidenze in favore dei profughi, stabilite dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, come modificata ed integrata dagli articoli 2 e 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, e successivamente dalla legge 13 luglio 1995, n. 295, sono prorogate fino al 31 dicembre 2000. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.

 

          Art. 3. Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia e della minoranza slovena in Italia

     1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 2000. A tale scopo è autorizzata, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, la spesa di lire 8.000 milioni per lo stanziamento a favore della minoranza slovena in Italia, di cui al comma 1 dell'articolo 14 della citata legge n. 19 del 1991, e di lire 8.000 milioni per lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, di cui al comma 2 del medesimo articolo 14.

     2. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, di cui al comma 2 dell'articolo 14 della citata legge n. 19 del 1991, sarà utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, l'Unione italiana e l'Università popolare di Trieste, sentito il parere, da esprimere entro 45 giorni dalla richiesta del Ministero degli affari esteri, della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni. Detto stanziamento è finalizzato alla realizzazione di interventi ed attività, indicati dall'Unione italiana in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia, da attuarsi nel campo scolastico, culturale, dell'informazione, nonché socio-economico, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto.

 

          Art. 4. Copertura finanziaria

     1. Al complessivo onere di lire 16.950 milioni per l'anno 1998 e di lire 16.600 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 8.950 milioni nel 1998, 8.600 milioni nel 1999 e 8.600 milioni nel 2000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 8.000 milioni per ciascun anno del triennio, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5. Conservazione di somme in bilancio

     1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in conto competenza e in conto residui, in applicazione delle leggi 26 febbraio 1992, n. 212, 30 settembre 1993, n. 388, e 4 ottobre 1994, n. 579, non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1997, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1998.

     2. Le somme iscritte in conto residui al capitolo 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1997, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 1997, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1998.

 

          Art. 6. Sanatoria

     1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 380, recante proroga del termine per la presentazione da parte di operatori nel settore chimico dei dati e delle informazioni previsti dall'articolo 6 della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 4 della legge 4 aprile 1997, n. 93.

     2. Non sono punibili i soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 6 della citata legge n. 496 del 1995 che abbiano presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 15 dicembre 1997 i dati e le informazioni richiesti dall'articolo VI, e dalle corrispondenti parti dell'annesso sulle verifiche, della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993.

 

          Art. 7. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato fino al 31 dicembre 2001 dall'art. 4 della L. 26 maggio 2000, n. 147.